CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 ottobre 2025
Cassazione n. 28937/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 411-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], incorporante per fusione [OSCURATO:PERSONA] 12 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.411/2021 Cron. Rep. Ud16/10/2025 nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 258/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/06/2020 R.G.N. 211/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza dell’11 giugno 2020, la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Lucca e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Ente di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] quale successore a titolo universale di ESTAV [OSCURATO:PERSONA] e dell’Azienda USL [OSCURATO:PERSONA] quale successore a titolo universale dell’azienda USL 12 Viareggio, avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’istante all’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell’Azienda USL 12 Viareggio a decorrere dal 19.7.20\12, con inquadramento in categoria B livello super e profilo di [OSCURATO:PERSONA], addetto all’autoparco in esito ad un concorso pubblico nel quale l’istante non si era collocato in posizione utile per il disconoscimento della riserva prevista dai volontari delle [OSCURATO:PERSONA] di cui avrebbe potuto beneficiare a differenza di tutti i concorrenti che lo avevano preceduto nella graduatoria di merito, il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento dell’amministrazione da commisurarsi alle retribuzioni maturate dal 19.7.2012 o, in via gradata, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino alla ripresa del servizio ed il risarcimento di ogni ulteriore danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguente alla ritardata assunzione, da determinarsi in via equitativa. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice l’insussistenza del diritto dell’istante all’assunzione, per risultare, alla data di pubblicazione del bando di concorso sulla G.U. n. 85 del 26.10.2010, la riserva di cui l’istante avrebbe beneficiato recata da una norma, l’art. 18, commi 6 e 7, d.lgs. 215/2001, già abrogata e sostituita da altra norma, l’art. 1104, d.lgs. n. 66/2010, da considerarsi non coincidente quanto alle ipotesi di riserva previste e perciò tale da non consentire all’istante la fruizione del beneficio, non potendosi interpretare il riferimento all’originaria norma dell’art. 18, commi 6 e 7, d.lgs. n. 215/2001 come rinvio mobile alle norme successive, in quanto suscettibili, per la loro diversità rispetto alla previsione originaria, di alterare ex post e, quindi, inammissibilmente le regole di selezione. - Per la cassazione di tale decisione ricorre lo Stracuzzi, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, l’Azienda USL [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1336 c.c. e 18, commi 6 e 7, d.lgs. n. 215/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, assumendo essere l’Amministrazione comunque tenuta a dare attuazione alla riserva recata dal bando, a prescindere dalla data della sua pubblicazione, appunto perché inserita nel bando, da qualificarsi quale lex specialis della procedura concorsuale e, sul piano negoziale, quale offerta al pubblico vincolante nei confronti dei partecipanti ad essa. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 678 e 1014 d.lgs. n. 66/2010, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale sotto il diverso profilo dell’identità del contenuto regolativo della riserva in favore dei volontari delle [OSCURATO:PERSONA] tra l’art. 18, commi 6 e 7, d.lgs. n. 215/2001 e la disciplina qui invocata e dell’applicabilità della normativa sopravvenuta anche nel silenzio del bando sul punto ed a prescindere dall’impugnazione del medesimo innanzi al giudice amministrativo quali norme autoesecutive e, comunque, in quanto il diritto all’applicazione della riserva sorge dopo la pubblicazione della graduatoria e non riguarda il criterio di selezione e formazione della stessa e opera nel senso di annettere al soggetto che versi nella condizione che connota la riserva il diritto all’assunzione sulla base della normativa nel tempo vigente. - La proposta impugnazione, che, al di là dell’articolarsi sui due formulati motivi, è complessivamente volta all’accertamento del diritto del ricorrente all’assunzione in quanto titolare della riserva indicata nel bando di concorso, a prescindere dalla vigenza della norma richiamata dello stesso bando all’atto della pubblicazione, o di quella successiva afferente alla medesima riserva e sostitutiva della precedente operante all’atto dell’emanazione della graduatoria finale, si rivela meritevole di accoglimento. - Innanzitutto, è a dirsi come erroneamente la Corte territoriale al fine di stabilire il momento in cui la lex specialisdel concorso percui è causa, indetto da ente del servizio sanitario, e quindi la disciplina applicabile, si è cristallizzata, ha fatto riferimento alla pubblicazione sulla G.U. n. 85 del 26 ottobre 2010. Nella specie, tale pubblicazione ha semplice valore di pubblicità - notizia valendo rispetto al bando per cui è causa, ai sensi dell’art. 3, comma 7, d.P.R. n. 220/2001, quale forma di pubblicità legale del bando in virtù della quale l’atto diventa immediatamente efficace nei confronti dei terzi, la pubblicazione sul [OSCURATO:PERSONA] della Regione (cfr. TAR Campania n. 5577/2018), nella specie effettuata sul BUR Toscana n. 40 il 6 ottobre 2010 e, quindi, antecedentemente all’abrogazione dell’art.18 d.lgs. n. 215/2001, intervenuta in base al disposto dell’art. 2268 d.lgs. n. 66/2010 in vigore dal 9 ottobre 2010. Sulla G.U. [OSCURATO:PERSONA] n. 85 del 26 ottobre 2010, veniva pubblicato l’avviso di concorso contenente gli estremi del bando, con l’indicazione che “Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 40 del 6 ottobre 2010 e sarà consultabile sul sito internet www.estav-nordovest.toscana.it”. - L’operatività dell’art. 18 d.lgs. n. 215/2001 alla data di pubblicazione del bando di concorso sul BUR ne consente la cristallizzazione nell’ambito della lex specialis della procedura, che la giurisprudenza amministrativa richiede sia interpretata in termini strettamente letterali, derivandone la conseguenza che le regole in esse contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzati nella lex specialis medesima (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 1148/2019). - A tale stregua la Corte territoriale dov eva procedere ad accertare la sussistenza in capo all’odierno ricorrente del la titolarità del diritto alla riservaprevista dal bando di concorso e deldiritto all’assunzione oggetto della domanda proposta . - Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinv