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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 luglio 2023

Cassazione n. 30378/2026

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nanza del 31/07/2023 del GIUD.

SORVEGLIANZA di Salerno;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, MicheleCiambellini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Salernoha riqualificato come ricorso per cassazione il reclamo proposto nell’interesse diLuigi [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza diSalerno ha dichiarato, de plano, inammissibile la richiesta di risarcimentoavanzata in data 31 luglio 2023 ai sensi dell’art. 35-ter e 69-bis, comma 3,dellalegge 26 luglio 1975, n. 354, per non avere il richiedente indicato i periodi didetenzione, le strutture carcerarie e le ragioni inerenti alle specifiche condizionidetentive del trattamento penitenziario, in violazione dell’art. 3 della CEDU.2.

Con il predetto atto di impugnazione, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite deldifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha eccepito che l’istanza introduttiva delgiudizio indicava il periodo di detenzione in relazione al quale era stata avanzatala richiesta risarcitoria venendo, altresì, indicati gli istituti penitenziari dove ilPesce era stato ristretto, evidenziando, poi, che il detenuto lamentava nonsoltanto il mancato rispetto dei metri quadrati minimi richiesti nelle cameredetentive, ma anche la carenza delle più elementari condizioni igieniche esanitarie e, inoltre, la presenza di molteplici fattori di aggravamento dello statodetentivo, quali la scarsa illuminazione, la presenza di servizi igienici senzaantibagno, la mancanza di riscaldamento e acqua calda, nonché l’assenza dipersonale sanitario.Rileva, poi, la difesa che né il detenuto, né il difensore sono in possesso distrumenti per potere indicare in modo analitico e certo i periodi esatti nei quali sisono realizzate le denunciate violazioni, mentre l’Amministrazione penitenziaria èl’unico soggetto in possesso di tali informazioni e, dunque, nelle condizioni dipoterle trasmettere al Magistrato di sorveglianza, il quale, peraltro, puòacquisirle di ufficio.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, MicheleCiambellini, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Va, preliminarmente, evidenziato che è corretta la riqualificazione delreclamo come ricorso per cassazione secondo quanto affermato daSez. 1,Sentenza n. 38808 del 19/07/2016 Rv. 268119 – 01.In tale sentenza si è affermato che con il disposto di cui all'art. 35-ter Ord.pen., «il legislatore ha introdotto nell'ordinamento degli specifici rimedi risarcitorie comunque compensativi a favore di quanti abbiano subito il pregiudizio,costituito dalla sottoposizione a detenzione in condizioni tali da violare l'art. 3della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,nell'interpretazione offertane dalla Corte EDU, consentendo loro di ottenere unariduzione della pena ancora da espiare, ovvero una somma di denarocommisurata alla protrazione dell'esecuzione carceraria della pena detentivanelle condizioni, 1 degradanti ed inumane, perciò non conformi con leprescrizioni convenzionali.

Ha quindi regolato anche il procedimento da attivarsida parte dell'interessato per ottenere il riconoscimento di tali rimedi e lacompetenza a provvedervi: al riguardo, mediante il rinvio testuale alla previsionedell'art. 69, comma 6 lett. b) della legge di ordinamento penitenziario, per coloroche non versino nelle situazioni previste dal terzo comma dell'art. 35-ter,- ossianon abbiano subito il lamentato pregiudizio in stato di custodia cautelare, noncomputabile nella pena definitiva da scontare, oppure non abbiano già terminatol'espiazione in carcere-, ha inteso rendere esperibile lo strumento del reclamogiurisdizionale delineato dall'art. 35-bis della stessa legge, da rivolgere almagistrato di sorveglianza secondo uno specifico procedimento.1.1.

Viene dunque richiamata espressamente la disciplina processuale di cuiagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. che governa il procedimento di sorveglianzaed impone l'attivazione del contraddittorio tra le parti, esteso ancheall'amministrazione penitenziaria interessata, e la fissazione dell'udienza incamera di consiglio per dar modo alle stesse di partecipare ed interloquireinnanzi al giudice.È, altresì contemplata, quale eccezione alla regola generale, la possibilità diun epilogo decisorio anticipato del reclamo in termini d'inammissibilità ai sensidel secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen., mediante pronuncia di decretoreso con procedura "de plano" ed in assenza di contradditorio, quando l'istanzasia stata "già rigettata (perché, n.d.r.), basata sui medesimi elementi", ovverosia "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge".

In talisituazioni, il difetto dei presupposti richiesti dalla legge deve essere oggetto diimmediata constatazione, senza richiedere sforzi interpretativi o valutazionidiscrezionali, basate su articolate ed approfondite verifiche circa la situazione difatto posta a base della richiesta, suscettibili di condurre ad esiti opinabili ediversificati: l'eventuale adozione anticipata di decisione espressa in termini diinammissibilità, ma che nella sostanza investe il merito della domanda, siporrebbe in contrasto col principio del contraddittorio, che nei procedimenti diesecuzione e di sorveglianza è funzionale ad assicurare la partecipazione el'interlocuzione dell'interessato nell'ambito del confronto dialettico tra le parti.I commi 4 e 5 dell'art. 35-bis contengono anche la regolamentazione delregime d'impugnazione avverso la decisione del magistrato di sorveglianza, che ècontestabile dall'interessato mediante reclamo al tribunale di sorveglianza neltermine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso dideposito del provvedimento, mentre la decisione del predetto tribunale èricorribile per cassazione, entro il termine di quindici giorni dalla notificazione ocomunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza, per il solo vizio di violazionedi legge.1.2.

L'analisi dei testi normativi di riferimento non può però arrestarsi agliartt. 35-bis e 35-ter della legge nr. 354/1975; deve tenersi nel debito contoanche la disposizione dell'ultimo periodo dell'art. 666 cod. proc. pen., comma 2,la quale prevede espressamente che contro il decreto d'inammissibilità, reso "deplano", sia proponibile ricorso per cassazione.

Deve dunque ribadirsi che avversoil provvedimento di inammissibilità adottato "de plano" dal magistrato disorveglianza l'unico mezzo di impugnazione è costituito dal ricorso percassazione e non dal reclamo al tribunale di sorveglianza nel contradditorio delleparti, per la ragione evidente che la relativa declaratoria, adottataeventualmente fuori dai casi previsti, impone che la richiesta venga esaminatadal magistrato nel giudizio partecipato di primo grado, recuperando ilcontraddittorio espressamente previsto, e non dinanzi al tribunale, saltando ungrado di merito.

Se, al contrario, si opinasse per la tesi opposta dellareclamabilità del provvedimento illegittimamente emesso "de plano" a frontedella violazione del contraddittorio, dovrebbe riconoscersi che il tribunale ècomunque tenuto a provvedere ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen., comma 4,dichiarando la nullità del provvedimento di primo grado e rimettendo le partidavanti al magistrato di sorveglianza con un inutile dispendio di tempo e dirisorse.»Inoltre, e più di recente, Sez. 1, n. 37500 del 2025 ha affermato che«[q]uesta Corte ha già chiarito, con orientamento consolidato e condiviso dalCollegio, che avverso il decreto d’inammissibilità emesso de plano dal magistratodi sorveglianza sul reclamo proposto dal detenuto ai sensi dell’art. 35-ter Ord.pen., al fine di ottenere la riduzione di pena per i giorni di detenzione sofferta inviolazione dei criteri di cui all’art. 3 Cedu, è proponibile esclusivamente il ricorsoper cassazione in applicazione di quanto previsto dall’art. 666, comma secondo,cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 38808del 19/07/2016, Carcione, Rv. 268119 - 01;Sez. 1, n. 46967 del 16/07/2015, Mecikian, Rv. 265366 - 01; Sez. 1, n. 35840del 14/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264707 - 01).

Né in senso contrario, èsufficiente richiamare quanto stabilito da Sez. 1, n. 315 del 17/12/2014, dep.2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261706, secondo la quale «avverso l’ordinanza del magistratodi sorveglianza resa sull’istanza del detenuto per ottenere il risarcimento deidanni patiti per le condizioni della detenzione è ammesso il reclamo al tribunaledi sorveglianza ex art. 35-bis, comma quarto, ord. pen., ma non il ricorso direttoper cassazione che, se proposto dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. n. 146del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), va qualificato come reclamo etrasmesso al detto tribunale per il principio di conservazione dell’impugnazioneespresso nell’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen.».

Tale decisione, invero,non contrasta con la linea interpretativa sopra esposta, poiché riguarda un casoin cui, nonostante la decisione espressasi in termini d’inammissibilità, la stessaera stata assunta nella forma dell’ordinanza e all’esito di compiuta istruttoria,quindi all’esito di una approfondita disamina sulla fondatezza della domanda e aldi fuori dello schema procedurale di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.».2.

Ciò precisato, il ricorso è fondato.2.1.

Questa Corte ha affermato che nei procedimenti instaurati ai sensidell'art. 35-ter Ord. pen., le allegazioni dell'istante sul fatto costitutivo dellalesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata eriscontrata sotto il profilo dell'esistenza e della decorrenza della detenzione, sonoassistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto dellaquale incombe sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire idoneielementi di valutazione di segno contrario (Sez. 5, n. 18328 del 08/06/2020, Di,Rv. 279208 – 01: nella specie la Corte ha annullato il provvedimento di rigettodella domanda di tutela compensativa, emesso dal giudice del rinvio, perl'omessa attivazione dei poteri di verifica d'ufficio, necessaria ove sussista unacondizione di incertezza probatoria non altrimenti superabile).Inoltre, Sez. 1, n. 23362 del 11/05/2018, Lucchese, Rv. 27314401, inmotivazione, ha evidenziato come tale presunzione derivi dalla necessità dibilanciare l'asimmetria derivante dal fatto che l'Amministrazione è l'unicosoggetto detentore di quel complesso di informazioni idonee ad apprezzare lalegalità del trattamento e si è osservato che la trattazione e la decisione delleprocedure instaurate ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. sono da ritenersi in viagenerale «assoggettate al principio per cui la tutela viene concessa lì dove il fattocostitutivo del diritto all'indennizzo introdotto dall'attore risulta “più probabile chenon”, rinviandosi, quanto alla distinzione tra criterio penalistico del 'ragionevoledubbio' e civilistico della 'preponderanza dell'evidenza' a Sez.

III civ. n. 10285del 5.5.2009, rv 608403; sottolineando, poi, la necessità (Corte Cost. n.204/2016) di adottare criteri interpretativi della disposizione in esame tesi adpossibile di effettività; evidenziando che anche nel sistema interno, in campocivile, il principio di «prossimità» alla prova è da tempo utilizzato in chiave diriequilibrio processuale d asimmetrie sostanziali, in rapporto a quanto previsto intema di effettività della difesa ed azione in giudizio dall'art. 24 Cost.

Non si tratta- ovviamente - di qualificare i contenuti assertivi della domanda in termini diprova legale, quanto di riconoscere che il sistema di tutela dei dirittifondamentali del soggetto privato della libertà richiede - ovunque quei dirittisiano azionati - a fini di effettività, per i fatti avvenuti in costanza di detenzione,la adozione di una diversa ripartizione dell'onere dimostrativo che imponga aldetentore delle informazioni lo sforzo di introdurre nel procedimento laconoscenza eventualmente impeditiva.

Resta salva, in simile contestoprocedimentale, l'attivazione dei poteri di verifica ex officio, il cui esercizio varitenuto necessario, sempre sulla base dei principi generali, lì dove venga - inconseguenza dell'assenza di controdeduzioni dell'amministrazione o in rapporto adocumentazione comunque acquisita - a determinarsi una condizione diincertezza probatoria non altrimenti superabile.

In altri termini - per essereulteriormente chiari - l'onere della prova non può che modularsi tenendo conto,da un lato, degli interessi in gioco di rango costituzionale e, dall'altro, dellaposizione di svantaggio processuale in cui versa il detenuto, con la conseguenzache in ultima analisi deve ricadere sul giudice l'onere di attivarsi; e pertanto s'impone la verifica dell'effettivo - e non solo formale - adempimento degli obblighidi cui il ricorrente ha dedotto la violazione.

Pertanto, in tale contesto, sebbenel'inerzia difensiva del titolare della potestà punitiva non potrà mai giocare afavore di quest'ultimo, tuttavia in talune ipotesi potrebbe rendersi necessarioaccertare la congruenza delle allegazioni offerte dal ricorrente, se ritenute troppogeneriche.

Quindi, solo all'esito dell'attività integrativa - da ritenersi imposta, siribadisce, a compensazione dalla situazione di disparità esistente tra le partiessendo solo la pubblica amministrazione detentrice di informazioni qualificate -il giudice del merito potrà valutare la ricorrenza dei presupposti perl'affermazione del diritto azionato, tenendo anche conto dei criteri di ripartizioneprobatoria (come indicati nella giurisprudenza della Corte Edu e richiamati nellepronunce di questa Corte, civile e penale)»Questi principi sono stati ribaditi da Sez. 1, n. 41216 del 2025 che inmotivazione, ha sottolineato come «la natura essenzialmente compensativa, piùche risarcitoria in senso stretto, dell'azione, finalizzata ad ottenere unariparazione effettiva delle violazioni dell'art. 3 CEDU, derivante dalsovraffollamento, esclude che la domanda debba essere corredata dellaindicazione precisa e completa degli elementi che si pongono a fondamento dellastessa», essendo sufficiente ai fini dell'ammissibilità, l'indicazione dei periodi didetenzione, degli istituti di pena e delle specifiche condizioni detentive, inrelazione alle quali l'interessato deduce un trattamento penitenziario subito inviolazione dell'art. 3 CEDU (Sez. 1, n. 876 del 16.7.2015, Rv 265855; Sez. 1, n.23362 del l'11.05.2018, Rv 273144).

Ha osservato che la Corte EDU, non solo haesortato l'Italia ad agire per ridurre il numero dei detenuti ampliando il ricorso amisure alternative a quelle carcerarie, ma le ha chiesto di introdurre proceduretrattamenti carcerari in contrasto con l'art. 3 CEDU, che siano accessibili edeffettive.

Tale sollecitazione costituisce anche criterio interpretativo per cui ilprincipio da seguire è che va accolta l'interpretazione che comporta per ildetenuto il massimo di facoltà di accesso ai rimedi introdotti dall'ordinamentointerno e il massimo di effettività degli stessi».2.2.

Alla luce dei principi enunciati deve rilevarsi che il Magistrato disorveglianza ha erroneamente adottato de plano il provvedimento dichiarativodella inammissibilità dell’istanza ex art. 35 - ter Ord. pen. per violazione dell’art3 CEDU, in quanto nella domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] in data 31 luglio2023, i periodi di carcerazione e gli istituti di pena sono dettagliatamenteindicati, in relazione alla detenzione iniziata nel 2003.

Anche il fatto costitutivodella lesione non risulta indicato in modo generico atteso che l’istante haevidenziato di essere sempre stato ristretto in celle “multiple”, al di sotto deimetri quadrati previsti e in assenza di fattori compensativi costituiti dalle attivitàtrattamentali.3.

Sulla base delle esposte considerazioni si impone l’annullamentodell’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza dichiarativa, con procedurade plano, della inammissibilità dell’istanza formulata del ricorrente in data 31luglio 2023.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Salerno in data31.7.2023 con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza medesimo.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nanza del 31/07/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di Salerno;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, MicheleCiambellini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Salernoha riqualificato come ricorso per cassazione il reclamo proposto nell’interesse diLuigi [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza diSalerno ha dichiarato, de plano, inammissibile la richiesta di risarcimentoavanzata in data 31 luglio 2023 ai sensi dell’art. 35-ter e 69-bis, comma 3,dellalegge 26 luglio 1975, n. 354, per non avere il richiedente indicato i periodi didetenzione, le strutture carcerarie e le ragioni inerenti alle specifiche condizionidetentive del trattamento penitenziario, in violazione dell’art. 3 della CEDU.2. Con il predetto atto di impugnazione, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite deldifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha eccepito che l’istanza introduttiva delgiudizio indicava il periodo di detenzione in relazione al quale era stata avanzatala richiesta risarcitoria venendo, altresì, indicati gli istituti penitenziari dove ilPesce era stato ristretto, evidenziando, poi, che il detenuto lamentava nonsoltanto il mancato rispetto dei metri quadrati minimi richiesti nelle cameredetentive, ma anche la carenza delle più elementari condizioni igieniche esanitarie e, inoltre, la presenza di molteplici fattori di aggravamento dello statodetentivo, quali la scarsa illuminazione, la presenza di servizi igienici senzaantibagno, la mancanza di riscaldamento e acqua calda, nonché l’assenza dipersonale sanitario.Rileva, poi, la difesa che né il detenuto, né il difensore sono in possesso distrumenti per potere indicare in modo analitico e certo i periodi esatti nei quali sisono realizzate le denunciate violazioni, mentre l’Amministrazione penitenziaria èl’unico soggetto in possesso di tali informazioni e, dunque, nelle condizioni dipoterle trasmettere al Magistrato di sorveglianza, il quale, peraltro, puòacquisirle di ufficio.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, MicheleCiambellini, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va, preliminarmente, evidenziato che è corretta la riqualificazione delreclamo come ricorso per cassazione secondo quanto affermato daSez. 1,Sentenza n. 38808 del 19/07/2016 Rv. 268119 – 01.In tale sentenza si è affermato che con il disposto di cui all'art. 35-ter Ord.pen., «il legislatore ha introdotto nell'ordinamento degli specifici rimedi risarcitorie comunque compensativi a favore di quanti abbiano subito il pregiudizio,costituito dalla sottoposizione a detenzione in condizioni tali da violare l'art. 3della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,nell'interpretazione offertane dalla Corte EDU, consentendo loro di ottenere unariduzione della pena ancora da espiare, ovvero una somma di denarocommisurata alla protrazione dell'esecuzione carceraria della pena detentivanelle condizioni, 1 degradanti ed inumane, perciò non conformi con leprescrizioni convenzionali. Ha quindi regolato anche il procedimento da attivarsida parte dell'interessato per ottenere il riconoscimento di tali rimedi e lacompetenza a provvedervi: al riguardo, mediante il rinvio testuale alla previsionedell'art. 69, comma 6 lett. b) della legge di ordinamento penitenziario, per coloroche non versino nelle situazioni previste dal terzo comma dell'art. 35-ter,- ossianon abbiano subito il lamentato pregiudizio in stato di custodia cautelare, noncomputabile nella pena definitiva da scontare, oppure non abbiano già terminatol'espiazione in carcere-, ha inteso rendere esperibile lo strumento del reclamogiurisdizionale delineato dall'art. 35-bis della stessa legge, da rivolgere almagistrato di sorveglianza secondo uno specifico procedimento.1.1. Viene dunque richiamata espressamente la disciplina processuale di cuiagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. che governa il procedimento di sorveglianzaed impone l'attivazione del contraddittorio tra le parti, esteso ancheall'amministrazione penitenziaria interessata, e la fissazione dell'udienza incamera di consiglio per dar modo alle stesse di partecipare ed interloquireinnanzi al giudice.È, altresì contemplata, quale eccezione alla regola generale, la possibilità diun epilogo decisorio anticipato del reclamo in termini d'inammissibilità ai sensidel secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen., mediante pronuncia di decretoreso con procedura "de plano" ed in assenza di contradditorio, quando l'istanzasia stata "già rigettata (perché, n.d.r.), basata sui medesimi elementi", ovverosia "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge". In talisituazioni, il difetto dei presupposti richiesti dalla legge deve essere oggetto diimmediata constatazione, senza richiedere sforzi interpretativi o valutazionidiscrezionali, basate su articolate ed approfondite verifiche circa la situazione difatto posta a base della richiesta, suscettibili di condurre ad esiti opinabili ediversificati: l'eventuale adozione anticipata di decisione espressa in termini diinammissibilità, ma che nella sostanza investe il merito della domanda, siporrebbe in contrasto col principio del contraddittorio, che nei procedimenti diesecuzione e di sorveglianza è funzionale ad assicurare la partecipazione el'interlocuzione dell'interessato nell'ambito del confronto dialettico tra le parti.I commi 4 e 5 dell'art. 35-bis contengono anche la regolamentazione delregime d'impugnazione avverso la decisione del magistrato di sorveglianza, che ècontestabile dall'interessato mediante reclamo al tribunale di sorveglianza neltermine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso dideposito del provvedimento, mentre la decisione del predetto tribunale èricorribile per cassazione, entro il termine di quindici giorni dalla notificazione ocomunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza, per il solo vizio di violazionedi legge.1.2. L'analisi dei testi normativi di riferimento non può però arrestarsi agliartt. 35-bis e 35-ter della legge nr. 354/1975; deve tenersi nel debito contoanche la disposizione dell'ultimo periodo dell'art. 666 cod. proc. pen., comma 2,la quale prevede espressamente che contro il decreto d'inammissibilità, reso "deplano", sia proponibile ricorso per cassazione. Deve dunque ribadirsi che avversoil provvedimento di inammissibilità adottato "de plano" dal magistrato disorveglianza l'unico mezzo di impugnazione è costituito dal ricorso percassazione e non dal reclamo al tribunale di sorveglianza nel contradditorio delleparti, per la ragione evidente che la relativa declaratoria, adottataeventualmente fuori dai casi previsti, impone che la richiesta venga esaminatadal magistrato nel giudizio partecipato di primo grado, recuperando ilcontraddittorio espressamente previsto, e non dinanzi al tribunale, saltando ungrado di merito. Se, al contrario, si opinasse per la tesi opposta dellareclamabilità del provvedimento illegittimamente emesso "de plano" a frontedella violazione del contraddittorio, dovrebbe riconoscersi che il tribunale ècomunque tenuto a provvedere ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen., comma 4,dichiarando la nullità del provvedimento di primo grado e rimettendo le partidavanti al magistrato di sorveglianza con un inutile dispendio di tempo e dirisorse.»Inoltre, e più di recente, Sez. 1, n. 37500 del 2025 ha affermato che«[q]uesta Corte ha già chiarito, con orientamento consolidato e condiviso dalCollegio, che avverso il decreto d’inammissibilità emesso de plano dal magistratodi sorveglianza sul reclamo proposto dal detenuto ai sensi dell’art. 35-ter Ord.pen., al fine di ottenere la riduzione di pena per i giorni di detenzione sofferta inviolazione dei criteri di cui all’art. 3 Cedu, è proponibile esclusivamente il ricorsoper cassazione in applicazione di quanto previsto dall’art. 666, comma secondo,cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 38808del 19/07/2016, Carcione, Rv. 268119 - 01;Sez. 1, n. 46967 del 16/07/2015, Mecikian, Rv. 265366 - 01; Sez. 1, n. 35840del 14/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264707 - 01). Né in senso contrario, èsufficiente richiamare quanto stabilito da Sez. 1, n. 315 del 17/12/2014, dep.2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261706, secondo la quale «avverso l’ordinanza del magistratodi sorveglianza resa sull’istanza del detenuto per ottenere il risarcimento deidanni patiti per le condizioni della detenzione è ammesso il reclamo al tribunaledi sorveglianza ex art. 35-bis, comma quarto, ord. pen., ma non il ricorso direttoper cassazione che, se proposto dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. n. 146del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), va qualificato come reclamo etrasmesso al detto tribunale per il principio di conservazione dell’impugnazioneespresso nell’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen.». Tale decisione, invero,non contrasta con la linea interpretativa sopra esposta, poiché riguarda un casoin cui, nonostante la decisione espressasi in termini d’inammissibilità, la stessaera stata assunta nella forma dell’ordinanza e all’esito di compiuta istruttoria,quindi all’esito di una approfondita disamina sulla fondatezza della domanda e aldi fuori dello schema procedurale di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.».2. Ciò precisato, il ricorso è fondato.2.1. Questa Corte ha affermato che nei procedimenti instaurati ai sensidell'art. 35-ter Ord. pen., le allegazioni dell'istante sul fatto costitutivo dellalesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata eriscontrata sotto il profilo dell'esistenza e della decorrenza della detenzione, sonoassistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto dellaquale incombe sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire idoneielementi di valutazione di segno contrario (Sez. 5, n. 18328 del 08/06/2020, Di,Rv. 279208 – 01: nella specie la Corte ha annullato il provvedimento di rigettodella domanda di tutela compensativa, emesso dal giudice del rinvio, perl'omessa attivazione dei poteri di verifica d'ufficio, necessaria ove sussista unacondizione di incertezza probatoria non altrimenti superabile).Inoltre, Sez. 1, n. 23362 del 11/05/2018, Lucchese, Rv. 27314401, inmotivazione, ha evidenziato come tale presunzione derivi dalla necessità dibilanciare l'asimmetria derivante dal fatto che l'Amministrazione è l'unicosoggetto detentore di quel complesso di informazioni idonee ad apprezzare lalegalità del trattamento e si è osservato che la trattazione e la decisione delleprocedure instaurate ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. sono da ritenersi in viagenerale «assoggettate al principio per cui la tutela viene concessa lì dove il fattocostitutivo del diritto all'indennizzo introdotto dall'attore risulta “più probabile chenon”, rinviandosi, quanto alla distinzione tra criterio penalistico del 'ragionevoledubbio' e civilistico della 'preponderanza dell'evidenza' a Sez. III civ. n. 10285del 5.5.2009, rv 608403; sottolineando, poi, la necessità (Corte Cost. n.204/2016) di adottare criteri interpretativi della disposizione in esame tesi adpossibile di effettività; evidenziando che anche nel sistema interno, in campocivile, il principio di «prossimità» alla prova è da tempo utilizzato in chiave diriequilibrio processuale d asimmetrie sostanziali, in rapporto a quanto previsto intema di effettività della difesa ed azione in giudizio dall'art. 24 Cost. Non si tratta- ovviamente - di qualificare i contenuti assertivi della domanda in termini diprova legale, quanto di riconoscere che il sistema di tutela dei dirittifondamentali del soggetto privato della libertà richiede - ovunque quei dirittisiano azionati - a fini di effettività, per i fatti avvenuti in costanza di detenzione,la adozione di una diversa ripartizione dell'onere dimostrativo che imponga aldetentore delle informazioni lo sforzo di introdurre nel procedimento laconoscenza eventualmente impeditiva. Resta salva, in simile contestoprocedimentale, l'attivazione dei poteri di verifica ex officio, il cui esercizio varitenuto necessario, sempre sulla base dei principi generali, lì dove venga - inconseguenza dell'assenza di controdeduzioni dell'amministrazione o in rapporto adocumentazione comunque acquisita - a determinarsi una condizione diincertezza probatoria non altrimenti superabile. In altri termini - per essereulteriormente chiari - l'onere della prova non può che modularsi tenendo conto,da un lato, degli interessi in gioco di rango costituzionale e, dall'altro, dellaposizione di svantaggio processuale in cui versa il detenuto, con la conseguenzache in ultima analisi deve ricadere sul giudice l'onere di attivarsi; e pertanto s'impone la verifica dell'effettivo - e non solo formale - adempimento degli obblighidi cui il ricorrente ha dedotto la violazione. Pertanto, in tale contesto, sebbenel'inerzia difensiva del titolare della potestà punitiva non potrà mai giocare afavore di quest'ultimo, tuttavia in talune ipotesi potrebbe rendersi necessarioaccertare la congruenza delle allegazioni offerte dal ricorrente, se ritenute troppogeneriche. Quindi, solo all'esito dell'attività integrativa - da ritenersi imposta, siribadisce, a compensazione dalla situazione di disparità esistente tra le partiessendo solo la pubblica amministrazione detentrice di informazioni qualificate -il giudice del merito potrà valutare la ricorrenza dei presupposti perl'affermazione del diritto azionato, tenendo anche conto dei criteri di ripartizioneprobatoria (come indicati nella giurisprudenza della Corte Edu e richiamati nellepronunce di questa Corte, civile e penale)»Questi principi sono stati ribaditi da Sez. 1, n. 41216 del 2025 che inmotivazione, ha sottolineato come «la natura essenzialmente compensativa, piùche risarcitoria in senso stretto, dell'azione, finalizzata ad ottenere unariparazione effettiva delle violazioni dell'art. 3 CEDU, derivante dalsovraffollamento, esclude che la domanda debba essere corredata dellaindicazione precisa e completa degli elementi che si pongono a fondamento dellastessa», essendo sufficiente ai fini dell'ammissibilità, l'indicazione dei periodi didetenzione, degli istituti di pena e delle specifiche condizioni detentive, inrelazione alle quali l'interessato deduce un trattamento penitenziario subito inviolazione dell'art. 3 CEDU (Sez. 1, n. 876 del 16.7.2015, Rv 265855; Sez. 1, n.23362 del l'11.05.2018, Rv 273144). Ha osservato che la Corte EDU, non solo haesortato l'Italia ad agire per ridurre il numero dei detenuti ampliando il ricorso amisure alternative a quelle carcerarie, ma le ha chiesto di introdurre proceduretrattamenti carcerari in contrasto con l'art. 3 CEDU, che siano accessibili edeffettive. Tale sollecitazione costituisce anche criterio interpretativo per cui ilprincipio da seguire è che va accolta l'interpretazione che comporta per ildetenuto il massimo di facoltà di accesso ai rimedi introdotti dall'ordinamentointerno e il massimo di effettività degli stessi».2.2. Alla luce dei principi enunciati deve rilevarsi che il Magistrato disorveglianza ha erroneamente adottato de plano il provvedimento dichiarativodella inammissibilità dell’istanza ex art. 35 - ter Ord. pen. per violazione dell’art3 CEDU, in quanto nella domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] in data 31 luglio2023, i periodi di carcerazione e gli istituti di pena sono dettagliatamenteindicati, in relazione alla detenzione iniziata nel 2003. Anche il fatto costitutivodella lesione non risulta indicato in modo generico atteso che l’istante haevidenziato di essere sempre stato ristretto in celle “multiple”, al di sotto deimetri quadrati previsti e in assenza di fattori compensativi costituiti dalle attivitàtrattamentali.3. Sulla base delle esposte considerazioni si impone l’annullamentodell’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza dichiarativa, con procedurade plano, della inammissibilità dell’istanza formulata del ricorrente in data 31luglio 2023. P.Q.MAnnulla l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Salerno in data31.7.2023 con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza medesimo.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30378/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris