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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:866
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CO0137_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2025 – [Woluc] ( i ) (causa C‑137/25) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Determinazione del tasso di cambio tra le valute – Elemento abusivo di una clausola di conversione – Articolo 267 TFUE – Normativa che obbliga un organo giurisdizionale di grado inferiore a conformarsi a valutazioni di un organo giurisdizionale di grado superiore – Principio del primato del diritto dell’Unione – Obblighi del giudice nazionale»

1. Diritto dell’Unione europea – Primato – Normativa nazionale che obbliga un organo giurisdizionale di grado inferiore a conformarsi a valutazioni di un organo giurisdizionale di grado superiore – Valutazioni contrarie all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione fornita dalla Corte – Inammissibilità (Art. 267 TFUE) (v. punti 23‑35, dispositivo 1)

2. Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Obbligo di rinvio – Normativa nazionale che obbliga un organo giurisdizionale di grado inferiore a conformarsi a valutazioni di un organo giurisdizionale di grado superiore – Valutazioni contrarie all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione fornita dalla Corte – Assenza di un obbligo di rinvio per l’organo giurisdizionale di grado inferiore (Art. 267 TFUE) (v. punti 37‑42, dispositivo 2) Dispositivo 1) I principi di effettività e del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale le valutazioni di diritto formulate da un giudice d’appello vincolano il giudice di primo grado al quale la causa è stata rinviata per il riesame, quando quest’ultimo ritiene che tali valutazioni siano contrarie all’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, come risulta da una decisione della Corte alla quale esso intende conformarsi. 2) L’articolo 267 TFUE e il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale di primo grado che si pronuncia nell’ambito di un procedimento di rinvio per riesame, in cui il diritto nazionale gli impone di conformarsi alle valutazioni di diritto formulate dal giudice d’appello che ha deciso il rinvio, non è tenuto a sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte prima di respingere tali valutazioni se le ritiene contrarie all’interpretazione chiara dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, risultante da una decisione della Corte. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

62025CO0137_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2025 – [Woluc] ( i ) (causa C‑137/25) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Determinazione del tasso di cambio tra le valute – Elemento abusivo di una clausola di conversione – Articolo 267 TFUE – Normativa che obbliga un organo giurisdizionale di grado inferiore a conformarsi a valutazioni di un organo giurisdizionale di grado superiore – Principio del primato del diritto dell’Unione – Obblighi del giudice nazionale» 1. Diritto dell’Unione europea – Primato – Normativa nazionale che obbliga un organo giurisdizionale di grado inferiore a conformarsi a valutazioni di un organo giurisdizionale di grado superiore – Valutazioni contrarie all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione fornita dalla Corte – Inammissibilità (Art. 267 TFUE) (v. punti 23‑35, dispositivo 1) 2. Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Obbligo di rinvio – Normativa nazionale che obbliga un organo giurisdizionale di grado inferiore a conformarsi a valutazioni di un organo giurisdizionale di grado superiore – Valutazioni contrarie all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione fornita dalla Corte – Assenza di un obbligo di rinvio per l’organo giurisdizionale di grado inferiore (Art. 267 TFUE) (v. punti 37‑42, dispositivo 2) Dispositivo 1) I principi di effettività e del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale le valutazioni di diritto formulate da un giudice d’appello vincolano il giudice di primo grado al quale la causa è stata rinviata per il riesame, quando quest’ultimo ritiene che tali valutazioni siano contrarie all’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, come risulta da una decisione della Corte alla quale esso intende conformarsi. 2) L’articolo 267 TFUE e il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale di primo grado che si pronuncia nell’ambito di un procedimento di rinvio per riesame, in cui il diritto nazionale gli impone di conformarsi alle valutazioni di diritto formulate dal giudice d’appello che ha deciso il rinvio, non è tenuto a sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte prima di respingere tali valutazioni se le ritiene contrarie all’interpretazione chiara dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, risultante da una decisione della Corte. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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