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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 14062/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bologna con la sentenza impugnata ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna che aveva riconosciuto MONTANARI Fabio colpevole del reato di cui all'art.187 comma 8 C.d.S., per essersi rifiutato di sottoporsi al prelievo di liquidi biologici a fronte di elementi sintomatici che avevano condotto gli operanti a ritenere che il conducente del mezzo si trovasse in stato di alterazione dipendente dall'assunzione di sostanza stupefacente.

2. Ricorre il MONTANARI lamentando violazione di legge e vizio motivazionale in relazione a riconoscimento della responsabilità del prevenuto oltre ogni ragionevole dubbio, in ordine alla valenza indiziaria degli elementi sintomatici dell'avvenuta assunzione dello stupefacente.

Con distinte articolazioni assume vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla modulazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile.

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

Invero il giudice territoriale ha ampiamente rappresentato la ricorrenza del fatto reato in presenza di elementi assolutamente univoci di un pregresso uso di sostanze stupefacenti (in particolare il dato della "dilatazione delle pupille"), con argomenti di merito che, in quanto non manifestamente illogici, non risultano suscettibili di ulteriore sindacato in questa sede.

Sotto diverso profilo il giudice distrettuale ha fornito conto delle ragioni per cui non ha inteso riconoscere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del comportamento serbato dal ricorrente, della esistenza di precedenti specifici (tre della stessa specie) e dell'assenza di profili di meritevolezza, che la pena risulta modulata sulla base di criteri edittali improntati al minimo e che pertanto l'onere motivazionale può essere adempiuto anche facendo riferimento a criteri di congruità e di adeguatezza, mentre il riconoscimento della sospensione della pena era preclusa dalla ricorrenza di precedenti ostativi (in materia di traffico di stupefacenti) e dalla considerazione che, in presenza di tre precedenti specifici in relazione ai quali la pena era stata sostituita con sanzioni alternative, non poteva essere formulato un giudizio prognostico positivo sul fatto che il prevenuto si sarebbe astenuto dal commettere reati della stessa specie.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna con la sentenza impugnata ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna che aveva riconosciuto MONTANARI Fabio colpevole del reato di cui all'art.187 comma 8 C.d.S., per essersi rifiutato di sottoporsi al prelievo di liquidi biologici a fronte di elementi sintomatici che avevano condotto gli operanti a ritenere che il conducente del mezzo si trovasse in stato di alterazione dipendente dall'assunzione di sostanza stupefacente. 2. Ricorre il MONTANARI lamentando violazione di legge e vizio motivazionale in relazione a riconoscimento della responsabilità del prevenuto oltre ogni ragionevole dubbio, in ordine alla valenza indiziaria degli elementi sintomatici dell'avvenuta assunzione dello stupefacente. Con distinte articolazioni assume vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla modulazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. Invero il giudice territoriale ha ampiamente rappresentato la ricorrenza del fatto reato in presenza di elementi assolutamente univoci di un pregresso uso di sostanze stupefacenti (in particolare il dato della "dilatazione delle pupille"), con argomenti di merito che, in quanto non manifestamente illogici, non risultano suscettibili di ulteriore sindacato in questa sede. Sotto diverso profilo il giudice distrettuale ha fornito conto delle ragioni per cui non ha inteso riconoscere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del comportamento serbato dal ricorrente, della esistenza di precedenti specifici (tre della stessa specie) e dell'assenza di profili di meritevolezza, che la pena risulta modulata sulla base di criteri edittali improntati al minimo e che pertanto l'onere motivazionale può essere adempiuto anche facendo riferimento a criteri di congruità e di adeguatezza, mentre il riconoscimento della sospensione della pena era preclusa dalla ricorrenza di precedenti ostativi (in materia di traffico di stupefacenti) e dalla considerazione che, in presenza di tre precedenti specifici in relazione ai quali la pena era stata sostituita con sanzioni alternative, non poteva essere formulato un giudizio prognostico positivo sul fatto che il prevenuto si sarebbe astenuto dal commettere reati della stessa specie. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 I
Sentenza Cassazione n. 14062/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris