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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:T:2026:157
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0638 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale) 25 febbraio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune dell’IVA – Luogo degli acquisti intracomunitari di beni – Articoli 40 e 41 della direttiva 2006/112/CE – Debitore dell’IVA – Articolo 203 della direttiva 2006/112 – Principio di neutralità fiscale – Principio di proporzionalità – Acquisti intracomunitari effettuati con un numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di provenienza dei beni – Indicazione errata dell’IVA sulle fatture relative alle cessioni intracomunitarie corrispondenti» Nella causa T‑638/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 23 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria il 22 novembre 2024, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA]

contro D GmbH, IL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale), composto, al momento della deliberazione , da S. Papasavvas, presidente, N. Półtorak, M. [OSCURATO:PERSONA], D. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e W. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: J. Martín y Pérez de Nanclares cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 10 dicembre 2024, in applicazione dell’articolo 50 ter , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, vista la materia di cui all’articolo 50 ter , primo comma, lettera a), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter , secondo comma, di detto Statuto, vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e F. Koppensteiner in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da P. Carlin e L. Hohenecker, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 40, 41 e 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU 2006, L 347, pag. 1 ; in prosieguo: la «direttiva IVA»), nonché dei principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio delle imposte, Austria) (in prosieguo: l’ «amministrazione finanziaria») e la D GmbH in merito alla determinazione dell’IVA dovuta da tale società per gli esercizi fiscali dal 2011 al 2015.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA così dispone: «Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti: (…) b) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro: i) da un soggetto passivo che agisce in quanto tale (…): (…)». 4 L’articolo 20, primo comma, della direttiva IVA è così formulato: «Si considera “acquisto intracomunitario di beni” l’acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale spedito o trasportato dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, a destinazione dell’acquirente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene». 5 L’articolo 40 della direttiva IVA enuncia quanto segue: «È considerato luogo di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente». 6 L’articolo 41 di tale direttiva è così formulato: «Fatto salvo l’articolo 40, il luogo di un acquisto intracomunitario di beni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale l’acquirente ha effettuato l’acquisto, a meno che l’acquirente provi che tale acquisto è stato assoggettato all’IVA conformemente all’articolo

40. Se l’acquisto è soggetto, in applicazione dell’articolo 40, all’IVA nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni dopo essere stato assoggettato all’imposta in applicazione del primo comma, la base imponibile è ridotta in misura adeguata nello Stato membro che ha attribuito il numero d’identificazione IVA con il quale l’acquirente ha effettuato l’acquisto». 7 L’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA, anteriormente all’adozione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018 ( GU 2018, L 311, pag. 39 ), prevedeva quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nell’[Unione europea], dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo (…), che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni». 8 L’articolo 203 della direttiva IVA dispone quanto segue: «L’IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura».

Diritto austriaco 9 L’articolo 11, paragrafo 12, dell’Umsatzsteuergesetz 1994 (legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari del 1994), del 23 agosto 1994 (BGBl. 663/1994; in prosieguo: l’«UStG 1994»), dispone quanto segue: «Se nella fattura per la cessione o altra prestazione l’imprenditore ha indicato separatamente un importo di imposta non dovuto per l’operazione ai sensi della presente legge federale, egli è tenuto a versare tale importo in base alla fattura, qualora non ne effettui la conseguente rettifica nei confronti del cessionario o del destinatario della specifica prestazione (…)». 10 L’articolo 3, paragrafo 8, dell’allegato dell’UStG 1994, contenente disposizioni relative al mercato interno, prevede quanto segue: «L’ acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato membro in cui il bene si trova al termine della spedizione o del trasporto.

Se l’acquirente utilizza nei confronti del fornitore un numero di identificazione IVA attribuitogli da un altro Stato membro, l’acquisto si considera effettuato nel territorio di detto Stato membro sino a quando l’acquirente non dimostri l’assoggettamento a imposizione dell’acquisto nello Stato membro indicato nel primo periodo. (…)».

Controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 D è una società a responsabilità limitata di diritto austriaco.

Essa ha acquistato beni da fornitori stabiliti in Austria (in prosieguo: i «fornitori»), che si è fatta consegnare a partire da tale Stato membro a destinazione di altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

Nell’ambito di tali acquisti, essa ha comunicato ai fornitori il suo numero di identificazione IVA austriaco.

I fornitori le hanno inviato fatture relative alla cessione di detti beni che menzionavano l’IVA austriaca.

Ai fini delle sue dichiarazioni fiscali, D ha ritenuto, da un lato, che tale IVA fosse detraibile e, dall’altro, che gli acquisti di cui trattasi non fossero acquisti intracomunitari imponibili in Austria. 12 Nell’ambito di una verifica fiscale di D, l’amministrazione finanziaria ha emesso nei suoi confronti avvisi di accertamento relativi all’IVA per i suoi esercizi fiscali dal 2011 al 2015, in cui rientrano le operazioni menzionate al precedente punto

11. Tale amministrazione ha ritenuto che dette operazioni costituissero acquisti intracomunitari di beni ai sensi dell’articolo 20, primo comma, della direttiva IVA.

Essa ha constatato che, ai fini di dette operazioni, D aveva utilizzato il suo numero di identificazione IVA austriaco e che tale società non aveva dimostrato che tali acquisti fossero stati assoggettati all’IVA nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni.

Pertanto essi sarebbero imponibili in Austria, conformemente all’articolo 3, paragrafo 8, dell’allegato dell’UStG 1994 contenente disposizioni relative al mercato interno, che recepisce l’articolo 41 della direttiva IVA.

Inoltre, l’amministrazione finanziaria ha ritenuto che le cessioni intracomunitarie corrispondenti fossero esenti dall’IVA e che, perciò, i fornitori avessero fatturato tale imposta erroneamente.

In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 12, dell’UStG 1994, che recepisce l’articolo 203 della direttiva IVA, essi ne sarebbero tuttavia debitori.

A tal riguardo, l’amministrazione finanziaria ha negato a D la detrazione a monte dell’IVA indicata nelle fatture di cui trattasi. 13 Il 24 novembre 2020 il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria) ha respinto il ricorso proposto da D avverso gli avvisi di accertamento menzionati al precedente punto

12. 14 Investito di un ricorso per cassazione ( Revision ) proposto da D, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), giudice del rinvio, ha annullato la decisione del Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) del 24 novembre 2020 e ha rinviato la causa dinanzi a quest’ultimo, considerando che le operazioni di cui trattasi non erano imponibili ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, dell’allegato dell’UStG 1994 contenente disposizioni relative al mercato interno. 15 Con decisione del 18 ottobre 2022, il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) ha accolto il ricorso proposto da D e, richiamando la sentenza della Corte del 7 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] w W. (Qualificazione erronea di operazioni a catena), ( C‑696/20 , EU:C:2022:528 ), ha dichiarato che D non aveva realizzato acquisti intracomunitari in Austria per il solo fatto che aveva impiegato il suo numero di identificazione IVA austriaco ai fini delle operazioni di cui trattasi. 16 L’amministrazione finanziaria ha proposto un ricorso per cassazione (« Revision ») dinanzi al giudice del rinvio.

Quest’ultimo si interroga sull’interpretazione degli articoli 40, 41 e 203 della direttiva IVA nonché dei principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità.

Esso si chiede se tali articoli e tali principi ostino all’assoggettamento ad imposta in Austria degli acquisti intracomunitari di cui trattasi sulla base della norma enunciata all’articolo 3, paragrafo 8, dell’allegato dell’UStG 1994 contenente disposizioni relative al mercato interno, qualora esista in tale Stato membro un debito d’imposta relativo alle corrispondenti cessioni intracomunitarie a causa dell’errata indicazione dell’IVA sulle fatture, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 12, dell’UStG 1994, che recepisce l’articolo 203 di tale direttiva. 17 A tal riguardo, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto al fatto che la soluzione elaborata nella sentenza del 7 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] w W. (Qualificazione erronea di operazioni a catena), ( C‑696/20 , EU:C:2022:528 ), possa essere trasposta al procedimento principale.

Contrariamente alla causa che ha dato luogo a tale sentenza, l’IVA relativa alle cessioni effettuate a D sarebbe dovuta non perché l’amministrazione finanziaria abbia considerato tali cessioni come non esenti, bensì a causa dell’errata indicazione dell’IVA austriaca nelle fatture di cui trattasi.

Inoltre, tale debito d’imposta non sarebbe definitivo, in quanto l’articolo 11, paragrafo 12, dell’UStG 1994 consentirebbe ai fornitori di rettificare le fatture errate, e ciò in qualsiasi momento, anche se l’anno in cui tali fatture sono state emesse è colpito dalla prescrizione. 18 Ciò premesso, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se gli articoli 40, 41 e 203 della direttiva [IVA] nonché i principi di proporzionalità e di neutralità [fiscale] ostino all’applicazione di una disposizione nazionale - vale a dire l’articolo 3, paragrafo 8, seconda frase, dell’[allegato dell’UStG 1994contenente disposizioni relative al mercato interno] -, ai sensi della quale l’acquisto si considera effettuato nel territorio dello Stato membro il cui numero di identificazione IVA è stato utilizzato dall’acquirente sino a quando l’acquirente non dimostri che l’acquisto è stato tassato nello Stato membro in cui il bene si trova al termine della spedizione o del trasporto, nei casi in cui all’acquisto intracomunitario si accompagni una cessione intracomunitaria che è stata trattata in Austria come cessione esente, ma, a causa dell’indicazione di un’IVA austriaca nella fattura, sussista un debito d’imposta per tale cessione in forza della fattura emessa. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il venir meno dell’IVA indicata erroneamente nella fattura relativa alla cessione intracomunitaria esente a seguito di una successiva rettifica della fattura da parte del suo emittente dia luogo ad un acquisto intracomunitario ai sensi dell’articolo 41 della direttiva IVA e, in caso affermativo, quale sia il momento in cui tale acquisto intracomunitario viene effettuato».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 19 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 40, 41 e 203 della direttiva IVA nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di una normativa nazionale che assoggetta all’IVA un acquisto intracomunitario nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni per il motivo che l’acquirente ha effettuato tale acquisto con il numero di identificazione IVA attribuito da tale Stato membro, qualora un siffatto acquisto derivi da una cessione intracomunitaria esente da IVA per la quale esiste un debito d’imposta in detto Stato membro in applicazione della norma prevista all’articolo 203 di tale direttiva, a causa della fatturazione, per errore, dell’IVA per tale cessione. 20 In via preliminare, occorre ricordare che gli acquisti intracomunitari di beni costituiscono, in linea di principio, operazioni soggette all’IVA, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA. 21 Ai sensi dell’articolo 40 della medesima direttiva, è considerato luogo di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente (in prosieguo: lo «Stato membro d’arrivo»). 22 Tuttavia, se l’acquirente effettua l’acquisto intracomunitario con un numero di identificazione IVA attribuito da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di arrivo (in prosieguo: lo «Stato membro di identificazione»), il luogo di tale acquisto è considerato, conformemente all’articolo 41, primo comma, della direttiva IVA, situato nel territorio dello Stato membro di identificazione, nella misura in cui l’acquirente non dimostri che detto acquisto è stato assoggettato all’IVA nello Stato membro di arrivo. 23 Nelle circostanze del procedimento principale – che sono anteriori all’introduzione dell’articolo 138, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, da parte della direttiva 2018/1910 – l’articolo 41, primo comma, della direttiva IVA è destinato ad applicarsi anche nel caso in cui lo Stato membro che si fonda su tale disposizione per assoggettare all’IVA un acquisto intracomunitario di beni, in quanto Stato membro di identificazione, sia lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni (in prosieguo: lo «Stato membro di partenza») [sentenza del 7 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] w W. (Qualificazione erronea di operazioni a catena), C‑696/20 , EU:C:2022:528 , punto 43 ]. 24 Occorre altresì ricordare, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 41 della direttiva IVA, che, in forza del regime generale di tale direttiva, un acquisto intracomunitario tassato nello Stato membro di arrivo o nello Stato membro di identificazione ha come corollario una cessione intracomunitaria esente nello Stato membro di partenza, in forza dell’articolo 138 della direttiva IVA [v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] w W. (Qualificazione erronea di operazioni a catena), C‑696/20 , EU:C:2022:528 , punto 51 ].

Ne consegue che l’esenzione di una cessione intracomunitaria correlata ad un acquisto intracomunitario permette di evitare la doppia imposizione e, pertanto, la violazione del principio della neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA (sentenza del 27 settembre 2007, Teleos e a., C‑409/04 , EU:C:2007:548 , punto 25 ). 25 Inoltre, la norma prevista all’articolo 41 della direttiva IVA mira, da un lato, a garantire l’assoggettamento ad imposta di un determinato acquisto intracomunitario.

Essa ha, dall’altro, l’obiettivo di evitare la doppia imposizione per il medesimo acquisto [v. sentenza del 7 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] w W. (Qualificazione erronea di operazioni a catena), C‑696/20 , EU:C:2022:528 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata]. 26 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che l’amministrazione finanziaria ha trattato le cessioni intracomunitarie di cui trattasi nel procedimento principale come operazioni esenti dall’IVA.

Tuttavia, tale amministrazione ha assoggettato dette cessioni all’applicazione della regola enunciata all’articolo 203 della direttiva IVA, con la motivazione che le fatture ad esse relative menzionavano, erroneamente, l’IVA. 27 A tale riguardo, dall’articolo 203 della direttiva IVA risulta che l’IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura. 28 Tale soggetto è debitore dell’IVA esposta in una fattura indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un’operazione soggetta all’IVA (v. sentenza dell’11 aprile 2013, Rusedespred, C‑138/12 , EU:C:2013:233 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata). 29 Infatti, l’articolo 203 della direttiva IVA mira ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione previsto da tale direttiva.

Tale disposizione è pertanto destinata ad applicarsi nel caso in cui l’IVA sia stata erroneamente fatturata e vi sia un rischio di perdita di gettito fiscale a causa del fatto che il destinatario della fattura in questione può avvalersi del proprio diritto alla detrazione di siffatta IVA [sentenza dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (IVA erroneamente fatturata a consumatori finali), C‑378/21 , EU:C:2022:968 , punti 20 e 21 ]. 30 Per contro, l’articolo 203 della direttiva IVA non riguarda le situazioni in cui l’IVA indicata nella fattura è esatta nel senso che essa corrisponde a un’operazione effettivamente imponibile ai sensi di un’altra disposizione di tale direttiva [v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (IVA erroneamente fatturata a consumatori finali), C‑378/21 , EU:C:2022:968 , punti 22 e 23 ]. 31 Da quanto precede risulta che gli articoli 41 e 203 della direttiva IVA obbediscono ciascuno a condizioni di applicazione distinte e perseguono una finalità propria.

Pertanto, purché le loro condizioni di applicazione siano soddisfatte, nulla in tali disposizioni osta alla loro applicazione concomitante, rispettivamente, a un acquisto intracomunitario e, a causa di un’errata indicazione dell’IVA su una fattura, ad una cessione intracomunitaria esente.

Del pari, nulla nelle altre disposizioni della direttiva IVA osta a una siffatta applicazione concomitante degli articoli 41 e 203 di tale direttiva. 32 Quanto ai principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità, occorre ricordare che i provvedimenti adottati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare le evasioni non devono, conformemente al principio di proporzionalità, eccedere quanto necessario per raggiungere gli obiettivi così perseguiti e non possono, pertanto, essere utilizzati in modo da mettere in discussione la neutralità dell’IVA, che costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dal diritto dell’Unione in materia [v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] w W. (Qualificazione erronea di operazioni a catena), C‑696/20 EU:C:2022:528 , punto 54 ]. 33 Il principio di neutralità dell’IVA mira a sgravare interamente il soggetto passivo dall’onere dell’IVA nell’ambito delle sue attività economiche.

Il sistema comune dell’IVA garantisce pertanto la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA (sentenza del 2 luglio 2020, Terracult, C‑835/18 , EU:C:2020:520 , punto 25 ). 34 A tal riguardo, è vero che il destinatario di una fattura che menziona, erroneamente, l’IVA non beneficia del diritto alla detrazione di tale imposta, che è dovuta in forza dell’articolo 203 della direttiva IVA, poiché il diritto di detrarre l’IVA fatturata è collegato, in linea di principio, alla realizzazione effettiva di un’operazione imponibile, mentre l’IVA è dovuta in forza di tale disposizione indipendentemente da una siffatta operazione. (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2013, Stroy trans, C‑642/11 , EU:C:2013:54 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 35 Ciò premesso, l’IVA dovuta in forza dell’articolo 203 della direttiva IVA può essere rettificata, tenuto conto della finalità di tale disposizione, descritta al precedente punto 29, poiché, per garantire la neutralità dell’IVA, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedere, nel loro ordinamento giuridico interno, la possibilità di rettificare qualsiasi imposta indebitamente fatturata, purché colui che ha emesso la fattura dimostri la propria buona fede o abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, EN.SA., C‑712/17 , EU:C:2019:374 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 36 Il rispetto del principio di neutralità dell’IVA è garantito, in particolare, da un sistema in cui, da un lato, il fornitore che ha versato erroneamente alle autorità tributarie l’IVA è legittimato a chiederne il rimborso e, dall’altro, l’acquirente può esercitare un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti di detto fornitore che abbia omesso di versargli l’IVA rimborsata, poiché tale sistema consente all’acquirente gravato dall’imposta erroneamente fatturata di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate.

Se il rimborso dell’IVA risulta impossibile o eccessivamente difficile, in particolare in caso di insolvenza del fornitore, i principi di neutralità dell’IVA e di effettività impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere gli strumenti necessari per consentire all’acquirente di recuperare l’IVA indebitamente fatturata e pagata, in particolare inviando la sua domanda di rimborso direttamente all’amministrazione finanziaria (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2022, HUMDA, C‑397/21 , EU:C:2022:790 , punti 21 e 22 e giurisprudenza ivi citata). 37 A tal riguardo, il giudice del rinvio ha peraltro indicato che il diritto austriaco consente di rettificare l’IVA indebitamente fatturata mediante la rettifica delle fatture errate e che una siffatta rettifica può essere effettuata in qualsiasi momento, anche se l’anno nel corso del quale tali fatture sono state emesse è colpito dalla prescrizione. 38 In tali circostanze, la tassazione degli acquisti intracomunitari nello Stato membro di identificazione conformemente all’articolo 41 della direttiva IVA nell’ipotesi in cui le corrispondenti cessioni intracomunitarie siano esenti da IVA e in cui esista, nello stesso Stato membro, un debito d’imposta relativo a tali cessioni in applicazione della norma prevista all’articolo 203 di tale direttiva non è contraria ai principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità. 39 Di conseguenza, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui lo Stato membro di identificazione corrisponde allo Stato membro di partenza, l’applicazione della norma prevista all’articolo 203 della direttiva IVA alle cessioni intracomunitarie esenti da IVA nello Stato membro di partenza non osta alla tassazione degli acquisti intracomunitari corrispondenti, nello stesso Stato membro, conformemente all’articolo 41 di tale direttiva. 40 La conclusione esposta al precedente punto 39 non è rimessa in discussione dalla sentenza del 7 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] w W. (Qualificazione erronea di operazioni a catena), ( C‑696/20 , EU:C:2022:528 punto 55 ), in cui la Corte ha dichiarato che l’applicazione della regola enunciata all’articolo 41 della direttiva IVA, nello Stato membro di identificazione, a un acquisto intracomunitario di beni derivante da una cessione intracomunitaria di beni che è stata trattata, in tale Stato membro, come non esente comporta un’imposizione supplementare che non è conforme ai principi di proporzionalità e di neutralità dell’IVA. 41 Infatti, come risulta, in particolare, dai punti 49, 52 e 53 della sentenza del 7 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] w W. (Qualificazione erronea di operazioni a catena), ( C‑696/20 , EU:C:2022:528 ), la conclusione alla quale è pervenuta la Corte in tale sentenza era fondata sulla constatazione del giudice del rinvio secondo cui, da un lato, la cessione intracomunitaria in questione nel procedimento principale era stata definitivamente trattata dall’amministrazione finanziaria nazionale come operazione soggetta all’IVA – e non come operazione esente da tale imposta conformemente all’articolo 138 della direttiva IVA – e, dall’altro, il soggetto passivo non aveva potuto detrarre l’IVA assolta a monte relativa a tale cessione.

A tal riguardo, la Corte ha segnatamente rilevato che, in assenza di esenzione della cessione intracomunitaria nello Stato membro di partenza, il rischio di evasione fiscale non poteva sussistere, cosicché l’assoggettamento di detta operazione in tale Stato membro sulla base della regola enunciata all’articolo 41 della direttiva IVA contrastava con gli obiettivi perseguiti da tale disposizione, quali ricordati al precedente punto

25. 42 Per contro, nel procedimento principale, l’IVA relativa alle cessioni intracomunitarie di cui trattasi non è dovuta a causa della mancata esenzione di tali cessioni, bensì in forza della norma enunciata all’articolo 203 della direttiva IVA. 43 Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, il sorgere di un debito d’imposta in forza dell’articolo 203 della direttiva IVA, di cui è debitore il fornitore di cessioni intracomunitarie che ha erroneamente fatturato l’IVA, non equivale all’assoggettamento di tali cessioni all’IVA.

Infatti, come ricordato al precedente punto 34, il debito d’imposta previsto all’articolo 203 di tale direttiva non sorge a causa di un’operazione soggetta all’IVA, ma per il solo motivo che l’IVA è indicata nella fattura di cui trattasi. 44 Inoltre, nella sentenza del 7 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] w W. (Qualificazione erronea di operazioni a catena), ( C‑696/20 , EU:C:2022:528 ), la cessione intracomunitaria in questione nel procedimento principale era stata definitivamente trattata dall’amministrazione finanziaria interessata come operazione soggetta all’IVA, mentre, nella situazione oggetto della presente questione pregiudiziale, il debito d’imposta sorto ai sensi dell’articolo 203 della direttiva IVA può, in linea di principio, essere rettificato. 45 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli 40, 41 e 203 della direttiva IVA, nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’applicazione di una normativa nazionale che assoggetta all’IVA un acquisto intracomunitario nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni per il motivo che l’acquirente ha effettuato tale acquisto con il numero di identificazione IVA attribuito da tale Stato membro, qualora un tale acquisto derivi da una cessione intracomunitaria esente da IVA per la quale esiste un debito d’imposta in detto Stato membro in applicazione della norma prevista dall’articolo 203 della direttiva suddetta, a causa dell’erronea fatturazione dell’IVA per tale cessione.

Sulla seconda questione 46 Sulla base della risposta fornita alla prima questione, non occorre esaminare la seconda questione.

Sulle spese 47 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale) dichiara: Gli articoli 40, 41 e 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano all’applicazione di una normativa nazionale che assoggetta all’IVA un acquisto intracomunitario nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni per il motivo che l’acquirente ha effettuato tale acquisto con il numero di identificazione IVA attribuito da tale Stato membro, qualora un tale acquisto derivi da una cessione intracomunitaria esente da IVA, per la quale sussiste un debito d’imposta in detto Stato membro in applicazione della norma prevista dall’articolo 203 della direttiva suddetta, a causa dell’erronea fatturazione dell’IVA per tale cessione.

Papasavvas Półtorak [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 febbraio 2026.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0638 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale) 25 febbraio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune dell’IVA – Luogo degli acquisti intracomunitari di beni – Articoli 40 e 41 della direttiva 2006/112/CE – Debitore dell’IVA – Articolo 203 della direttiva 2006/112 – Principio di neutralità fiscale – Principio di proporzionalità – Acquisti intracomunitari effettuati con un numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di provenienza dei beni – Indicazione errata dell’IVA sulle fatture relative alle cessioni intracomunitarie corrispondenti» Nella causa T‑638/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 23 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria il 22 novembre 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] contro D GmbH, IL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale), composto, al momento della deliberazione , da S. Papasavvas, presidente, N. Półtorak, M. [OSCURATO:PERSONA], D. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e W. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: J. Martín y Pérez de Nanclares cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 10 dicembre 2024, in applicazione dell’articolo 50 ter , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, vista la materia di cui all’articolo 50 ter , primo comma, lettera a), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter , secondo comma, di detto Statuto, vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e F. Koppensteiner in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da P. Carlin e L. Hohenecker, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 40, 41 e 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU 2006, L 347, pag. 1 ; in prosieguo: la «direttiva IVA»), nonché dei principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio delle imposte, Austria) (in prosieguo: l’ «amministrazione finanziaria») e la D GmbH in merito alla determinazione dell’IVA dovuta da tale società per gli esercizi fiscali dal 2011 al 2015. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA così dispone: «Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti: (…) b) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro: i) da un soggetto passivo che agisce in quanto tale (…): (…)». 4 L’articolo 20, primo comma, della direttiva IVA è così formulato: «Si considera “acquisto intracomunitario di beni” l’acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale spedito o trasportato dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, a destinazione dell’acquirente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene». 5 L’articolo 40 della direttiva IVA enuncia quanto segue: «È considerato luogo di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente». 6 L’articolo 41 di tale direttiva è così formulato: «Fatto salvo l’articolo 40, il luogo di un acquisto intracomunitario di beni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale l’acquirente ha effettuato l’acquisto, a meno che l’acquirente provi che tale acquisto è stato assoggettato all’IVA conformemente all’articolo 40. Se l’acquisto è soggetto, in applicazione dell’articolo 40, all’IVA nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni dopo essere stato assoggettato all’imposta in applicazione del primo comma, la base imponibile è ridotta in misura adeguata nello Stato membro che ha attribuito il numero d’identificazione IVA con il quale l’acquirente ha effettuato l’acquisto». 7 L’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA, anteriormente all’adozione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018 ( GU 2018, L 311, pag. 39 ), prevedeva quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nell’[Unione europea], dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo (…), che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni». 8 L’articolo 203 della direttiva IVA dispone quanto segue: «L’IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura». Diritto austriaco 9 L’articolo 11, paragrafo 12, dell’Umsatzsteuergesetz 1994 (legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari del 1994), del 23 agosto 1994 (BGBl. 663/1994; in prosieguo: l’«UStG 1994»), dispone quanto segue: «Se nella fattura per la cessione o altra prestazione l’imprenditore ha indicato separatamente un importo di imposta non dovuto per l’operazione ai sensi della presente legge federale, egli è tenuto a versare tale importo in base alla fattura, qualora non ne effettui la conseguente rettifica nei confronti del cessionario o del destinatario della specifica prestazione (…)». 10 L’articolo 3, paragrafo 8, dell’allegato dell’UStG 1994, contenente disposizioni relative al mercato interno, prevede quanto segue: «L’ acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato membro in cui il bene si trova al termine della spedizione o del trasporto. Se l’acquirente utilizza nei confronti del fornitore un numero di identificazione IVA attribuitogli da un altro Stato membro, l’acquisto si considera effettuato nel territorio di detto Stato membro sino a quando l’acquirente non dimostri l’assoggettamento a imposizione dell’acquisto nello Stato membro indicato nel primo periodo. (…)». Controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 D è una società a responsabilità limitata di diritto austriaco. Essa ha acquistato beni da fornitori stabiliti in Austria (in prosieguo: i «fornitori»), che si è fatta consegnare a partire da tale Stato membro a destinazione di altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Nell’ambito di tali acquisti, essa ha comunicato ai fornitori il suo numero di identificazione IVA austriaco. I fornitori le hanno inviato fatture relative alla cessione di detti beni che menzionavano l’IVA austriaca. Ai fini delle sue dichiarazioni fiscali, D ha ritenuto, da un lato, che tale IVA fosse detraibile e, dall’altro, che gli acquisti di cui trattasi non fossero acquisti intracomunitari imponibili in Austria. 12 Nell’ambito di una verifica fiscale di D, l’amministrazione finanziaria ha emesso nei suoi confronti avvisi di accertamento relativi all’IVA per i suoi esercizi fiscali dal 2011 al 2015, in cui rientrano le operazioni menzionate al precedente punto 11. Tale amministrazione ha ritenuto che dette operazioni costituissero acquisti intracomunitari di beni ai sensi dell’articolo 20, primo comma, della direttiva IVA. Essa ha constatato che, ai fini di dette operazioni, D aveva utilizzato il suo numero di identificazione IVA austriaco e che tale società non aveva dimostrato che tali acquisti fossero stati assoggettati all’IVA nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni. Pertanto essi sarebbero imponibili in Austria, conformemente all’articolo 3, paragrafo 8, dell’allegato dell’UStG 1994 contenente disposizioni relative al mercato interno, che recepisce l’articolo 41 della direttiva IVA. Inoltre, l’amministrazione finanziaria ha ritenuto che le cessioni intracomunitarie corrispondenti fossero esenti dall’IVA e che, perciò, i fornitori avessero fatturato tale imposta erroneamente. In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 12, dell’UStG 1994, che recepisce l’articolo 203 della direttiva IVA, essi ne sarebbero tuttavia debitori. A tal riguardo, l’amministrazione finanziaria ha negato a D la detrazione a monte dell’IVA indicata nelle fatture di cui trattasi. 13 Il 24 novembre 2020 il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria) ha respinto il ricorso proposto da D avverso gli avvisi di accertamento menzionati al precedente punto 12. 14 Investito di un ricorso per cassazione ( Revision ) proposto da D, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), giudice del rinvio, ha annullato la decisione del Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) del 24 novembre 2020 e ha rinviato la causa dinanzi a quest’ultimo, considerando che le operazioni di cui trattasi non erano imponibili ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, dell’allegato dell’UStG 1994 contenente disposizioni relative al mercato interno. 15 Con decisione del 18 ottobre 2022, il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) ha accolto il ricorso proposto da D e, richiamando la sentenza della Corte del 7 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] w W. (Qualificazione erronea di operazioni a catena), ( C‑696/20 , EU:C:2022:528 ), ha dichiarato che D non aveva realizzato acquisti intracomunitari in Austria per il solo fatto che aveva impiegato il suo numero di identificazione IVA austriaco ai fini delle operazioni di cui trattasi. 16 L’amministrazione finanziaria ha proposto un ricorso per cassazione (« Revision ») dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo si interroga sull’interpretazione degli articoli 40, 41 e 203 della direttiva IVA nonché dei principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità. Esso si chiede se tali articoli e tali principi ostino all’assoggettamento ad imposta in Austria degli acquisti intracomunitari di cui trattasi sulla base della norma enunciata all’articolo 3, paragrafo 8, dell’allegato dell’UStG 1994 contenente disposizioni relative al mercato interno, qualora esista in tale Stato membro un debito d’imposta relativo alle corrispondenti cessioni intracomunitarie a causa dell’errata indicazione dell’IVA sulle fatture, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 12, dell’UStG 1994, che recepisce l’articolo 203 di tale direttiva. 17 A tal riguardo, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto al fatto che la soluzione elaborata nella sentenza del 7 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] w W. (Qualificazione erronea di operazioni a catena), ( C‑696/20 , EU:C:2022:528 ), possa essere trasposta al procedimento principale. Contrariamente alla causa che ha dato luogo a tale sentenza, l’IVA relativa alle cessioni effettuate a D sarebbe dovuta non perché l’amministrazione finanziaria abbia considerato tali cessioni come non esenti, bensì a causa dell’errata indicazione dell’IVA austriaca nelle fatture di cui trattasi. Inoltre, tale debito d’imposta non sarebbe definitivo, in quanto l’articolo 11, paragrafo 12, dell’UStG 1994 consentirebbe ai fornitori di rettificare le fatture errate, e ciò in qualsiasi momento, anche se l’anno in cui tali fatture sono state emesse è colpito dalla prescrizione. 18 Ciò premesso, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se gli articoli 40, 41 e 203 della direttiva [IVA] nonché i principi di proporzionalità e di neutralità [fiscale] ostino all’applicazione di una disposizione nazionale - vale a dire l’articolo 3, paragrafo 8, seconda frase, dell’[allegato dell’UStG 1994contenente disposizioni relative al mercato interno] -, ai sensi della quale l’acquisto si considera effettuato nel territorio dello Stato membro il cui numero di identificazione IVA è stato utilizzato dall’acquirente sino a quando l’acquirente non dimostri che l’acquisto è stato tassato nello Stato membro in cui il bene si trova al termine della spedizione o del trasporto, nei casi in cui all’acquisto intracomunitario si accompagni una cessione intracomunitaria che è stata trattata in Austria come cessione esente, ma, a causa dell’indicazione di un’IVA austriaca nella fattura, sussista un debito d’imposta per tale cessione in forza della fattura emessa. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il venir meno dell’IVA indicata erroneamente nella fattura relativa alla cessione intracomunitaria esente a seguito di una successiva rettifica della fattura da parte del suo emittente dia luogo ad un acquisto intracomunitario ai sensi dell’articolo 41 della direttiva IVA e, in caso affermativo, quale sia il momento in cui tale acquisto intracomunitario viene effettuato». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 19 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 40, 41 e 203 della direttiva IVA nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di una normativa nazionale che assoggetta all’IVA un acquisto intracomunitario nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni per il motivo che l’acquirente ha effettuato tale acquisto con il numero di identificazione IVA attribuito da tale Stato membro, qualora un siffatto acquisto derivi da una cessione intracomunitaria esente da IVA per la quale esiste un debito d’imposta in detto Stato membro in applicazione della norma prevista all’articolo 203 di tale direttiva, a causa della fatturazione, per errore, dell’IVA per tale cessione. 20 In via preliminare, occorre ricordare che gli acquisti intracomunitari di beni costituiscono, in linea di principio, operazioni soggette all’IVA, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA. 21 Ai sensi dell’articolo 40 della medesima direttiva, è considerato luogo di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente (in prosieguo: lo «Stato membro d’arrivo»). 22 Tuttavia, se l’acquirente effettua l’acquisto intracomunitario con un numero di identificazione IVA attribuito da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di arrivo (in prosieguo: lo «Stato membro di identificazione»), il luogo di tale acquisto è considerato, conformemente all’articolo 41, primo comma, della direttiva IVA, situato nel territorio dello Stato membro di identificazione, nella misura in cui l’acquirente non dimostri che detto acquisto è stato assoggettato all’IVA nello Stato membro di arrivo. 23 Nelle circostanze del procedimento principale – che sono anteriori all’introduzione dell’articolo 138, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, da parte della direttiva 2018/1910 – l’articolo 41, primo comma, della direttiva IVA è destinato ad applicarsi anche nel caso in cui lo Stato membro che si fonda su tale disposizione per assoggettare all’IVA un acquisto intracomunitario di beni, in quanto Stato membro di identificazione, sia lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni (in prosieguo: lo «Stato membro di partenza») [sentenza del 7 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] w W. (Qualificazione erronea di operazioni a catena), C‑696/20 , EU:C:2022:528 , punto 43 ]. 24 Occorre altresì ricordare, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 41 della direttiva IVA, che, in forza del regime generale di tale direttiva, un acquisto intracomunitario tassato nello Stato membro di arrivo o nello Stato membro di identificazione ha come corollario una cessione intracomunitaria esente nello Stato membro di partenza, in forza dell’articolo 138 della direttiva IVA [v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] w W. (Qualificazione erronea di operazioni a catena), C‑696/20 , EU:C:2022:528 , punto 51 ]. Ne consegue che l’esenzione di una cessione intracomunitaria correlata ad un acquisto intracomunitario permette di evitare la doppia imposizione e, pertanto, la violazione del principio della neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA (sentenza del 27 settembre 2007, Teleos e a., C‑409/04 , EU:C:2007:548 , punto 25 ). 25 Inoltre, la norma prevista all’articolo 41 della direttiva IVA mira, da un lato, a garantire l’assoggettamento ad imposta di un determinato acquisto intracomunitario. Essa ha, dall’altro, l’obiettivo di evitare la doppia imposizione per il medesimo acquisto [v. sentenza del 7 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] w W. (Qualificazione erronea di operazioni a catena), C‑696/20 , EU:C:2022:528 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata]. 26 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che l’amministrazione finanziaria ha trattato le cessioni intracomunitarie di cui trattasi nel procedimento principale come operazioni esenti dall’IVA. Tuttavia, tale amministrazione ha assoggettato dette cessioni all’applicazione della regola enunciata all’articolo 203 della direttiva IVA, con la motivazione che le fatture ad esse relative menzionavano, erroneamente, l’IVA. 27 A tale riguardo, dall’articolo 203 della direttiva IVA risulta che l’IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura. 28 Tale soggetto è debitore dell’IVA esposta in una fattura indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un’operazione soggetta all’IVA (v. sentenza dell’11 aprile 2013, Rusedespred, C‑138/12 , EU:C:2013:233 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata). 29 Infatti, l’articolo 203 della direttiva IVA mira ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione previsto da tale direttiva. Tale disposizione è pertanto destinata ad applicarsi nel caso in cui l’IVA sia stata erroneamente fatturata e vi sia un rischio di perdita di gettito fiscale a causa del fatto che il destinatario della fattura in questione può avvalersi del proprio diritto alla detrazione di siffatta IVA [sentenza dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (IVA erroneamente fatturata a consumatori finali), C‑378/21 , EU:C:2022:968 , punti 20 e 21 ]. 30 Per contro, l’articolo 203 della direttiva IVA non riguarda le situazioni in cui l’IVA indicata nella fattura è esatta nel senso che essa corrisponde a un’operazione effettivamente imponibile ai sensi di un’altra disposizione di tale direttiva [v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (IVA erroneamente fatturata a consumatori finali), C‑378/21 , EU:C:2022:968 , punti 22 e 23 ]. 31 Da quanto precede risulta che gli articoli 41 e 203 della direttiva IVA obbediscono ciascuno a condizioni di applicazione distinte e perseguono una finalità propria. Pertanto, purché le loro condizioni di applicazione siano soddisfatte, nulla in tali disposizioni osta alla loro applicazione concomitante, rispettivamente, a un acquisto intracomunitario e, a causa di un’errata indicazione dell’IVA su una fattura, ad una cessione intracomunitaria esente. Del pari, nulla nelle altre disposizioni della direttiva IVA osta a una siffatta applicazione concomitante degli articoli 41 e 203 di tale direttiva. 32 Quanto ai principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità, occorre ricordare che i provvedimenti adottati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare le evasioni non devono, conformemente al principio di proporzionalità, eccedere quanto necessario per raggiungere gli obiettivi così perseguiti e non possono, pertanto, essere utilizzati in modo da mettere in discussione la neutralità dell’IVA, che costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dal diritto dell’Unione in materia [v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] w W. (Qualificazione erronea di operazioni a catena), C‑696/20 EU:C:2022:528 , punto 54 ]. 33 Il principio di neutralità dell’IVA mira a sgravare interamente il soggetto passivo dall’onere dell’IVA nell’ambito delle sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce pertanto la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA (sentenza del 2 luglio 2020, Terracult, C‑835/18 , EU:C:2020:520 , punto 25 ). 34 A tal riguardo, è vero che il destinatario di una fattura che menziona, erroneamente, l’IVA non beneficia del diritto alla detrazione di tale imposta, che è dovuta in forza dell’articolo 203 della direttiva IVA, poiché il diritto di detrarre l’IVA fatturata è collegato, in linea di principio, alla realizzazione effettiva di un’operazione imponibile, mentre l’IVA è dovuta in forza di tale disposizione indipendentemente da una siffatta operazione. (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2013, Stroy trans, C‑642/11 , EU:C:2013:54 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 35 Ciò premesso, l’IVA dovuta in forza dell’articolo 203 della direttiva IVA può essere rettificata, tenuto conto della finalità di tale disposizione, descritta al precedente punto 29, poiché, per garantire la neutralità dell’IVA, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedere, nel loro ordinamento giuridico interno, la possibilità di rettificare qualsiasi imposta indebitamente fatturata, purché colui che ha emesso la fattura dimostri la propria buona fede o abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, EN.SA., C‑712/17 , EU:C:2019:374 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 36 Il rispetto del principio di neutralità dell’IVA è garantito, in particolare, da un sistema in cui, da un lato, il fornitore che ha versato erroneamente alle autorità tributarie l’IVA è legittimato a chiederne il rimborso e, dall’altro, l’acquirente può esercitare un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti di detto fornitore che abbia omesso di versargli l’IVA rimborsata, poiché tale sistema consente all’acquirente gravato dall’imposta erroneamente fatturata di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate. Se il rimborso dell’IVA risulta impossibile o eccessivamente difficile, in particolare in caso di insolvenza del fornitore, i principi di neutralità dell’IVA e di effettività impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere gli strumenti necessari per consentire all’acquirente di recuperare l’IVA indebitamente fatturata e pagata, in particolare inviando la sua domanda di rimborso direttamente all’amministrazione finanziaria (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2022, HUMDA, C‑397/21 , EU:C:2022:790 , punti 21 e 22 e giurisprudenza ivi citata). 37 A tal riguardo, il giudice del rinvio ha peraltro indicato che il diritto austriaco consente di rettificare l’IVA indebitamente fatturata mediante la rettifica delle fatture errate e che una siffatta rettifica può essere effettuata in qualsiasi momento, anche se l’anno nel corso del quale tali fatture sono state emesse è colpito dalla prescrizione. 38 In tali circostanze, la tassazione degli acquisti intracomunitari nello Stato membro di identificazione conformemente all’articolo 41 della direttiva IVA nell’ipotesi in cui le corrispondenti cessioni intracomunitarie siano esenti da IVA e in cui esista, nello stesso Stato membro, un debito d’imposta relativo a tali cessioni in applicazione della norma prevista all’articolo 203 di tale direttiva non è contraria ai principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità. 39 Di conseguenza, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui lo Stato membro di identificazione corrisponde allo Stato membro di partenza, l’applicazione della norma prevista all’articolo 203 della direttiva IVA alle cessioni intracomunitarie esenti da IVA nello Stato membro di partenza non osta alla tassazione degli acquisti intracomunitari corrispondenti, nello stesso Stato membro, conformemente all’articolo 41 di tale direttiva. 40 La conclusione esposta al precedente punto 39 non è rimessa in discussione dalla sentenza del 7 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] w W. (Qualificazione erronea di operazioni a catena), ( C‑696/20 , EU:C:2022:528 punto 55 ), in cui la Corte ha dichiarato che l’applicazione della regola enunciata all’articolo 41 della direttiva IVA, nello Stato membro di identificazione, a un acquisto intracomunitario di beni derivante da una cessione intracomunitaria di beni che è stata trattata, in tale Stato membro, come non esente comporta un’imposizione supplementare che non è conforme ai principi di proporzionalità e di neutralità dell’IVA. 41 Infatti, come risulta, in particolare, dai punti 49, 52 e 53 della sentenza del 7 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] w W. (Qualificazione erronea di operazioni a catena), ( C‑696/20 , EU:C:2022:528 ), la conclusione alla quale è pervenuta la Corte in tale sentenza era fondata sulla constatazione del giudice del rinvio secondo cui, da un lato, la cessione intracomunitaria in questione nel procedimento principale era stata definitivamente trattata dall’amministrazione finanziaria nazionale come operazione soggetta all’IVA – e non come operazione esente da tale imposta conformemente all’articolo 138 della direttiva IVA – e, dall’altro, il soggetto passivo non aveva potuto detrarre l’IVA assolta a monte relativa a tale cessione. A tal riguardo, la Corte ha segnatamente rilevato che, in assenza di esenzione della cessione intracomunitaria nello Stato membro di partenza, il rischio di evasione fiscale non poteva sussistere, cosicché l’assoggettamento di detta operazione in tale Stato membro sulla base della regola enunciata all’articolo 41 della direttiva IVA contrastava con gli obiettivi perseguiti da tale disposizione, quali ricordati al precedente punto 25. 42 Per contro, nel procedimento principale, l’IVA relativa alle cessioni intracomunitarie di cui trattasi non è dovuta a causa della mancata esenzione di tali cessioni, bensì in forza della norma enunciata all’articolo 203 della direttiva IVA. 43 Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, il sorgere di un debito d’imposta in forza dell’articolo 203 della direttiva IVA, di cui è debitore il fornitore di cessioni intracomunitarie che ha erroneamente fatturato l’IVA, non equivale all’assoggettamento di tali cessioni all’IVA. Infatti, come ricordato al precedente punto 34, il debito d’imposta previsto all’articolo 203 di tale direttiva non sorge a causa di un’operazione soggetta all’IVA, ma per il solo motivo che l’IVA è indicata nella fattura di cui trattasi. 44 Inoltre, nella sentenza del 7 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] w W. (Qualificazione erronea di operazioni a catena), ( C‑696/20 , EU:C:2022:528 ), la cessione intracomunitaria in questione nel procedimento principale era stata definitivamente trattata dall’amministrazione finanziaria interessata come operazione soggetta all’IVA, mentre, nella situazione oggetto della presente questione pregiudiziale, il debito d’imposta sorto ai sensi dell’articolo 203 della direttiva IVA può, in linea di principio, essere rettificato. 45 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli 40, 41 e 203 della direttiva IVA, nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’applicazione di una normativa nazionale che assoggetta all’IVA un acquisto intracomunitario nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni per il motivo che l’acquirente ha effettuato tale acquisto con il numero di identificazione IVA attribuito da tale Stato membro, qualora un tale acquisto derivi da una cessione intracomunitaria esente da IVA per la quale esiste un debito d’imposta in detto Stato membro in applicazione della norma prevista dall’articolo 203 della direttiva suddetta, a causa dell’erronea fatturazione dell’IVA per tale cessione. Sulla seconda questione 46 Sulla base della risposta fornita alla prima questione, non occorre esaminare la seconda questione. Sulle spese 47 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale) dichiara: Gli articoli 40, 41 e 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano all’applicazione di una normativa nazionale che assoggetta all’IVA un acquisto intracomunitario nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni per il motivo che l’acquirente ha effettuato tale acquisto con il numero di identificazione IVA attribuito da tale Stato membro, qualora un tale acquisto derivi da una cessione intracomunitaria esente da IVA, per la quale sussiste un debito d’imposta in detto Stato membro in applicazione della norma prevista dall’articolo 203 della direttiva suddetta, a causa dell’erronea fatturazione dell’IVA per tale cessione. Papasavvas Półtorak [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 febbraio 2026. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris