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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32334/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ve) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 28 gennaio 2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; viste le note del difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L'imputato è stato tratto a giudizio per i delitti di violenza privata e danneggiamento. 2.La Corte d'appello di Venezia ha dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione e ha confermato le statuizioni civili adottate dal giudice di primo grado.

3. Il ricorrente propone ricorso per cassazione articolando un unico motivo e lamentando sia la violazione della legge penale e, nello specifico, dell'art. 129 cod. pen., sia l'apparenza della motivazione per non avere reso, la Corte d'appello, in luogo della sentenza di non doversi procedere per prescrizione, una decisione pienamente assolutoria a norma dell'art. 129 cod. pen.

La motivazione, ad avviso del ricorrente, non dà atto degli elementi fattuali e probatori acquisiti nel processo e si limita ad escludere l'assoluzione con poche righe, adottando una mera formula di stile.

3. Il ricorso è inammissibile poiché alla luce della lettura della sentenza impugnata deve escludersi che la motivazione adottata dal giudice distrettuale sia meramente apparente e, quindi, inesistente o che, in ogni caso, presenti alcuno dei vizi denunciabili ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Ed invero, deve ricordarsi che costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove, come è riscontrabile nella vicenda in esame, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione. (Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Foggetti, Rv. 252615).

Va, quindi, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della senl:enza d'appello per relationem rispetto a quella della decisione impugnata (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929), sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi.

Ciò precisato, deve rilevarsi, in ogni caso, che la sentenza impugnata, pur rifacendosi al percorso argomentativo del giudice di primo grado, non si è sottratta certo all'obbligo motivazionale e, in modo logico e pienamente esaustivo, dopo aver rilevato che il ricorrente ha riproposto in modo meramente assertivo e a tratti generico le medesime deduzioni sollevate in primo grado senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni del Tribunale, ha esposto adeguatamente le ragioni per cui non sussistono motivi per mandare assolto l'imputato.

Ha spiegato, r.infatti, (pag. 6), sia pure con ampi richiami alla sentenza di primo grado, perché non sia configurabile alcuna esimente, neanche putatva; ha ritenuto, illustrandone le ragioni, che i comportamenti minacciosi di cui al capo a) dell'imputazione sono provati dalle dichiarazioni delle persone offese e dagli appartenenti alla polizia giudiziaria; con un ragionamento lucido e logico, ha spiegato il perché sia del tutto irrilevante il fatto che le espressioni minacciose non siano percepibili distintamente dall'ascolto dei filmati evidenziando, in ultimo, che «il capo di imputazione non è articolato solo sulle frasi esemplificatamente riportate, ma su una serie di condotte intimiclatorie tutte comprovate in definitiva dagli stessi filmati».

Anche con riferimento al reato di cui al capo b) ha illustrato le ragioni per cui è da ravvisarsi il danneggiamento, contestato in concorso con altri soggetti qui non ricorrenti, e ha spiegato con chiarezza, richiamando tra l'altro la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, le ragioni per cui è da ritenersi corretta la sentenza di primo grado che ha condannato il Bronzin al risarcimento del danno.

La motivazione della Corte d'appello, dunque, non può dirsi certo del tutto carente o meramente apparente e, quindi, inesistente.

4. Atteso l'esito del giudizio il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e del pagamento di C 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del pagamento di C 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ve) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 28 gennaio 2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; viste le note del difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato è stato tratto a giudizio per i delitti di violenza privata e danneggiamento. 2.La Corte d'appello di Venezia ha dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione e ha confermato le statuizioni civili adottate dal giudice di primo grado. 3. Il ricorrente propone ricorso per cassazione articolando un unico motivo e lamentando sia la violazione della legge penale e, nello specifico, dell'art. 129 cod. pen., sia l'apparenza della motivazione per non avere reso, la Corte d'appello, in luogo della sentenza di non doversi procedere per prescrizione, una decisione pienamente assolutoria a norma dell'art. 129 cod. pen. La motivazione, ad avviso del ricorrente, non dà atto degli elementi fattuali e probatori acquisiti nel processo e si limita ad escludere l'assoluzione con poche righe, adottando una mera formula di stile. 3. Il ricorso è inammissibile poiché alla luce della lettura della sentenza impugnata deve escludersi che la motivazione adottata dal giudice distrettuale sia meramente apparente e, quindi, inesistente o che, in ogni caso, presenti alcuno dei vizi denunciabili ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Ed invero, deve ricordarsi che costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove, come è riscontrabile nella vicenda in esame, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione. (Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Foggetti, Rv. 252615). Va, quindi, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della senl:enza d'appello per relationem rispetto a quella della decisione impugnata (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929), sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. Ciò precisato, deve rilevarsi, in ogni caso, che la sentenza impugnata, pur rifacendosi al percorso argomentativo del giudice di primo grado, non si è sottratta certo all'obbligo motivazionale e, in modo logico e pienamente esaustivo, dopo aver rilevato che il ricorrente ha riproposto in modo meramente assertivo e a tratti generico le medesime deduzioni sollevate in primo grado senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni del Tribunale, ha esposto adeguatamente le ragioni per cui non sussistono motivi per mandare assolto l'imputato. Ha spiegato, r.infatti, (pag. 6), sia pure con ampi richiami alla sentenza di primo grado, perché non sia configurabile alcuna esimente, neanche putatva; ha ritenuto, illustrandone le ragioni, che i comportamenti minacciosi di cui al capo a) dell'imputazione sono provati dalle dichiarazioni delle persone offese e dagli appartenenti alla polizia giudiziaria; con un ragionamento lucido e logico, ha spiegato il perché sia del tutto irrilevante il fatto che le espressioni minacciose non siano percepibili distintamente dall'ascolto dei filmati evidenziando, in ultimo, che «il capo di imputazione non è articolato solo sulle frasi esemplificatamente riportate, ma su una serie di condotte intimiclatorie tutte comprovate in definitiva dagli stessi filmati». Anche con riferimento al reato di cui al capo b) ha illustrato le ragioni per cui è da ravvisarsi il danneggiamento, contestato in concorso con altri soggetti qui non ricorrenti, e ha spiegato con chiarezza, richiamando tra l'altro la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, le ragioni per cui è da ritenersi corretta la sentenza di primo grado che ha condannato il Bronzin al risarcimento del danno. La motivazione della Corte d'appello, dunque, non può dirsi certo del tutto carente o meramente apparente e, quindi, inesistente. 4. Atteso l'esito del giudizio il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e del pagamento di C 3000,00 a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del pagamento di C 3000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1
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