CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 04467/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Patti in data 26/5/2022, assolveva gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla ricettazione di alcuni dei beni rinvenuti nella loro disponibilità per difetto di prova in ordine alla provenienza delittuosa; confermava la penale responsabilità dei ricorrenti con riguardo alla ricettazione di tre dipinti di provenienza furtiva e per l'effetto rimodulava la pena, sostituendo quella detentiva con la detenzione domiciliare; -rilevato che i ricorsi proposti con unico atto e comuni motivi sono inammissibili giacché reiterano rilievi già scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con motivazione giuridicamente corretta e priva di frizioni logiche; che, infatti, i giudici territoriali (pag. 4) hanno persuasivamente esposto le ragioni che ostano alla sussunzione del fatto nell'ipotesi contravvenzionale ex art. 712 cod.pen., segnalando l'inattendibilità delle scritture private prodotte e l'assenza di informazioni sulle modalità di acquisizione dei dipinti in contestazione; - ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente