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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13012/2026

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nfronti diAndrea Palombella, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 1007/2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze il 18 maggio2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal Consigliererelatore, [OSCURATO:PERSONA].1. - La soc.

Ivana a r.l., quale debitrice principale, [OSCURATO:PERSONA], RossellaPalombella e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori, convenivano in giudizio, dinanzi alTribunale di Firenze, l’[OSCURATO:SOCIETA]. proponendo opposizione al decreto monitorio n.3721/2012 con il quale era stato loro ingiunto di pagare la somma di € 110.267,44 pariNumero registro generale 32062/2021Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 13012/2026Data pubblicazione 06/05/2026al saldo debitore di un conto corrente ed alle rate scadute di contratto di mutuo stipulatidalla società opponente.

A fondamento della svolta opposizione, deducevano la nullità deicontratti di mutuo e di conto corrente per mancanza della firma della banca suidocumenti contrattuali; sostenevano, poi, che non era dovuto il saldo reclamato dallabanca in quanto frutto dell’illegittimo addebito di interessi anatocistici ed usurari ecommissioni di massimo scoperto, di valute fittizie e di spese forfetizzate, nonché diaddebiti nel tempo oggetto di unilaterale variazione che la banca aveva praticato inmaniera peggiorativa.Rigettata l’opposizione dal Tribunale di Firenze e proposto appello daisoccombenti, il processo veniva interrotto per l’intervenuto fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]Quindi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riassumevano ilgiudizio e, nella comparsa conclusionale, rilevavano ed eccepivano: (i) la nullità, assolutao parziale, delle fideiussioni escusse per violazione della normativa antitrust in contrastocon l’art. 2, comma 2, lettera a), della L. 287/1990, delle clausole n. 2, 6 e 8, ritenuteabusive con la predetta normativa; (ii) la rilevabilità d’ufficio di tale nullità, in ogni stato egrado del giudizio; (iii) l’estinzione delle garanzie per violazione dei principi di correttezzae buona fede nella gestione del rapporto di garanzia in violazione dell’art. 1956 cc avendola banca illegittimamente continuato a far credito alla [OSCURATO:SOCIETA]. in spregio all’art. 1956cc e aggravando, oltremodo, l’esposizione della società, poi fallita, senza il consenso deifideiussori e nella consapevolezza che la debitrice garantita versasse in una situazione dinotevole difficoltà economica e finanziaria; (iv) la decadenza della banca dal diritto diagire nei confronti dei fideiussori per la violazione del termine di sei mesi impostodall’art. 1957 cc, derogato dalla clausola n. 6 della fideiussione prestata, tuttavia nulla,invalida e improduttiva di effetti giuridici vincolanti tra le parti per la violazione dellanormativa antitrust; (v) la rilevabilità d’ufficio della predetta decadenza.Con la decisione oggi impugnata, la Corte di Appello di Firenze, in riforma delladecisione di primo grado, e, in particolare, in accoglimento dell’eccezione formulata dagliappellanti, rilevava la nullità parziale del contratto di fideiussione relativamente allesingole clausole coincidenti con quelle del modulo ABI.

Quindi, revocava il decretoingiuntivo e compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio.In particolare, la Corte territoriale, richiamato l’orientamento secondo cui la leggen. 287 del 1990, nel dettare norme a tutela della libertà di concorrenza, ha comedestinatari non soltanto l’imprenditore, ma anche il consumatore, e ritenuta ammissibilel’eccezione di nullità sollevata in sede di gravame, ha dichiarato la nullità parziale delcontratto di garanzia fideiussoria “a valle”, relativamente alle singole clausole coincidenticon quelle del modulo ABI ritenuto frutto di un'illecita intesa orizzontale restrittiva dellaNumero registro generale 32062/2021Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 13012/2026Data pubblicazione 06/05/2026concorrenza e, in particolare, l’art. 6 del contratto (riproducente l’intesa illecita) secondoil quale « i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totaleestinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere ildebitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempiprevisti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cc, che s’intende derogato».Ciò posto, secondo la corte di merito, sebbene la nullità della indicata clausola noncoinvolga l’intero contratto, tuttavia, nel caso di specie, «risulta dalla documentazioneritualmente acquisita che la Banca ha provveduto a diffidare la società debitrice ed ifideiussori nel 2010 ma soltanto nel 2012 ha agito nei loro confronti promuovendo ilprocedimento monitorio, quando ormai il termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c.(…) era ampiamente decorso.

La garanzia prestata dai fideiussori, pertanto, non puòessere fatta valere nei confronti dei garanti essendo la banca decaduta dal correlatodiritto nei loro confronti dovendo ritenersi la clausola derogatoria della decadenza ex art6 fideiussione nulla in violazione della legge antitrust».2. - Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a tre motivi.

Resistevano con controricorso AndreaPalombella, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 della L. n. 287 del 1990, nonché degli artt. 1936 e ss., 1418 c.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5), cpc poiché la nullità prevista dal citato art.2 colpisce esclusivamente l’intesa anticoncorrenziale e non si estende ai singoli contrattistipulati “a valle”, i quali restano validi ed efficaci, essendo riconosciuta al consumatore lasola tutela risarcitoria».

In particolare, secondo la ricorrente, i destinatari della leggeantitrust sarebbero soltanto gli imprenditori che hanno partecipato all’intesa restrittiva enon anche i singoli utenti, i quali non potrebbero avvalersi della sanzione della nullitàdelle clausole sottoscritte e conformi all’intesa vietata, essendo loro concessa soltanto latutela risarcitoria.Con il secondo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990, nonché degli artt. 1936 e ss, 1418c.c., 1419 c.c., art. 1372 c.c., 1322 c.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5) cpc poiché la nullità prevista dal citato art. 2 colpisceesclusivamente l’intesa anticoncorrenziale e non si estende ai singoli contratti stipulati “avalle”, né tantomeno alle singole clausole ivi previste che restano valide ed efficaci inNumero registro generale 32062/2021Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 13012/2026Data pubblicazione 06/05/2026quanto lecite salvo venga dimostrato un collegamento tra il contratto a monte e ilcontratto a valle, quindi tra l’intesa poi dichiarata nulla e la fideiussione sottoscritta tra leparti».

In questa prospettiva, la corte di merito avrebbe errato in quanto non è sufficienteche il soggetto, consumatore o imprenditore che sia, alleghi ed eccepisca la nullitàdell’intesa anticoncorrenziale, essendo necessario che egli precisi, da un lato, i danni inconcreto subiti e, dall’altro, se il negozio a valle fosse stato effettivamente un negoziodiretto ad attuare le intese restrittive.Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazionedell’art. 2 della legge n. 287 del 1990, nonché degli artt. 1936 e ss, 1418 c.c., 1419 c.c.e 1957 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5) cpc per avere la Corte diAppello di Firenze dichiarata nulla la clausola di cui all’art. 6 della fideiussione sottoscrittatra le parti che derogava il termine di cui all’art. 1957 c.c. in quanto conforme al modelloABI e per non aver rilevato che il termine in esso previsto fosse derogabile dalle parti».2. - I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti infondatialla luce del successivo intervento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez.

U.,30/12/2021, n. 41994, Rv. 663507 - 01).Va, preliminarmente, evidenziato come nessun dubbio possa sorgere in ordine allapossibilità di eccepire la nullità (parziale) del contratto di fideiussione in sede di appello.Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità del contratto difideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere inviolazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado delprocesso, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autoritàgarante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi eper gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. 3, 13/01/2025, n. 863, rv.673876 - 01; ma si veda, altresì, Cass. Sez. 1, 08/01/2025, n. 416, Rv. 673874 - 01secondo la quale in tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale delcontratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quantoeccezione "in senso lato", è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello aprescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art.345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anchel'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa).Ciò posto, va evidenziato che le clausole censurate sono state riconosciutedall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in contrasto con la L. n. 287 del1990 e che la decisione delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021, chiamata ad esprimersi sulse ammettere la tutela reale a fianco di quella risarcitoria con riferimento alle fideiussioniNumero registro generale 32062/2021Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 13012/2026Data pubblicazione 06/05/2026che riproducono le clausole di natura anticoncorrenziale, ha ritenuto, «una volta esclusala idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire larealizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, (…) che la forma di tutelapiù adeguata allo scopo (…) sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole»,tenuto conto che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il principio generale di«conservazione» del negozio.

Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, lariproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamenteprodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendoglimaggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicché la loroeliminazione ne alleggerisce la posizione.

D'altro canto, però, l'imprenditore bancario hainteresse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a luifavorevoli, atteso che l’alternativa sarebbe quella dell'assenza completa dellafideiussione, con minore garanzia dei propri crediti, salvo che dimostri che non avrebbeconcluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità,secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenzaEuropea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419 cod. civ.,comma 1).

E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione dellanullità fornisca adeguata dimostrazione».Alla luce di tali considerazioni, le Sezioni unite hanno enunciato il seguenteprincipio di diritto: «i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmentenulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2,comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, aisensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle soleclausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dalcontratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».Ebbene, nel caso di specie, alla luce di tali principi, è evidente la nullità dellaclausola contrattuale derogatoria dell’art. 1957 c.c., con la conseguenza che l’istituto dicredito avrebbe dovuto proporre le proprie istanze nei confronti dei fideiussori neltermine ivi previsto, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata.Tanto basta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per disattendere i motividi ricorso.3. ― Il ricorso va quindi rigettato.In ragione della circostanza che l’intervento nomofilattico delle Sezioni unite diquesta Corte, a composizione del precedente contrasto, è intervenuto successivamenteNumero registro generale 32062/2021Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 13012/2026Data pubblicazione 06/05/2026alla proposizione del presente ricorso, sussistono giustificati motivi per la compensazionedelle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data21 gennaio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nfronti diAndrea Palombella, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 1007/2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze il 18 maggio2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal Consigliererelatore, [OSCURATO:PERSONA].1. - La soc. Ivana a r.l., quale debitrice principale, [OSCURATO:PERSONA], RossellaPalombella e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori, convenivano in giudizio, dinanzi alTribunale di Firenze, l’[OSCURATO:SOCIETA]. proponendo opposizione al decreto monitorio n.3721/2012 con il quale era stato loro ingiunto di pagare la somma di € 110.267,44 pariNumero registro generale 32062/2021Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 13012/2026Data pubblicazione 06/05/2026al saldo debitore di un conto corrente ed alle rate scadute di contratto di mutuo stipulatidalla società opponente. A fondamento della svolta opposizione, deducevano la nullità deicontratti di mutuo e di conto corrente per mancanza della firma della banca suidocumenti contrattuali; sostenevano, poi, che non era dovuto il saldo reclamato dallabanca in quanto frutto dell’illegittimo addebito di interessi anatocistici ed usurari ecommissioni di massimo scoperto, di valute fittizie e di spese forfetizzate, nonché diaddebiti nel tempo oggetto di unilaterale variazione che la banca aveva praticato inmaniera peggiorativa.Rigettata l’opposizione dal Tribunale di Firenze e proposto appello daisoccombenti, il processo veniva interrotto per l’intervenuto fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]Quindi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riassumevano ilgiudizio e, nella comparsa conclusionale, rilevavano ed eccepivano: (i) la nullità, assolutao parziale, delle fideiussioni escusse per violazione della normativa antitrust in contrastocon l’art. 2, comma 2, lettera a), della L. 287/1990, delle clausole n. 2, 6 e 8, ritenuteabusive con la predetta normativa; (ii) la rilevabilità d’ufficio di tale nullità, in ogni stato egrado del giudizio; (iii) l’estinzione delle garanzie per violazione dei principi di correttezzae buona fede nella gestione del rapporto di garanzia in violazione dell’art. 1956 cc avendola banca illegittimamente continuato a far credito alla [OSCURATO:SOCIETA]. in spregio all’art. 1956cc e aggravando, oltremodo, l’esposizione della società, poi fallita, senza il consenso deifideiussori e nella consapevolezza che la debitrice garantita versasse in una situazione dinotevole difficoltà economica e finanziaria; (iv) la decadenza della banca dal diritto diagire nei confronti dei fideiussori per la violazione del termine di sei mesi impostodall’art. 1957 cc, derogato dalla clausola n. 6 della fideiussione prestata, tuttavia nulla,invalida e improduttiva di effetti giuridici vincolanti tra le parti per la violazione dellanormativa antitrust; (v) la rilevabilità d’ufficio della predetta decadenza.Con la decisione oggi impugnata, la Corte di Appello di Firenze, in riforma delladecisione di primo grado, e, in particolare, in accoglimento dell’eccezione formulata dagliappellanti, rilevava la nullità parziale del contratto di fideiussione relativamente allesingole clausole coincidenti con quelle del modulo ABI. Quindi, revocava il decretoingiuntivo e compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio.In particolare, la Corte territoriale, richiamato l’orientamento secondo cui la leggen. 287 del 1990, nel dettare norme a tutela della libertà di concorrenza, ha comedestinatari non soltanto l’imprenditore, ma anche il consumatore, e ritenuta ammissibilel’eccezione di nullità sollevata in sede di gravame, ha dichiarato la nullità parziale delcontratto di garanzia fideiussoria “a valle”, relativamente alle singole clausole coincidenticon quelle del modulo ABI ritenuto frutto di un'illecita intesa orizzontale restrittiva dellaNumero registro generale 32062/2021Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 13012/2026Data pubblicazione 06/05/2026concorrenza e, in particolare, l’art. 6 del contratto (riproducente l’intesa illecita) secondoil quale « i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totaleestinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere ildebitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempiprevisti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cc, che s’intende derogato».Ciò posto, secondo la corte di merito, sebbene la nullità della indicata clausola noncoinvolga l’intero contratto, tuttavia, nel caso di specie, «risulta dalla documentazioneritualmente acquisita che la Banca ha provveduto a diffidare la società debitrice ed ifideiussori nel 2010 ma soltanto nel 2012 ha agito nei loro confronti promuovendo ilprocedimento monitorio, quando ormai il termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c.(…) era ampiamente decorso. La garanzia prestata dai fideiussori, pertanto, non puòessere fatta valere nei confronti dei garanti essendo la banca decaduta dal correlatodiritto nei loro confronti dovendo ritenersi la clausola derogatoria della decadenza ex art6 fideiussione nulla in violazione della legge antitrust».2. - Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a tre motivi. Resistevano con controricorso AndreaPalombella, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 della L. n. 287 del 1990, nonché degli artt. 1936 e ss., 1418 c.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5), cpc poiché la nullità prevista dal citato art.2 colpisce esclusivamente l’intesa anticoncorrenziale e non si estende ai singoli contrattistipulati “a valle”, i quali restano validi ed efficaci, essendo riconosciuta al consumatore lasola tutela risarcitoria». In particolare, secondo la ricorrente, i destinatari della leggeantitrust sarebbero soltanto gli imprenditori che hanno partecipato all’intesa restrittiva enon anche i singoli utenti, i quali non potrebbero avvalersi della sanzione della nullitàdelle clausole sottoscritte e conformi all’intesa vietata, essendo loro concessa soltanto latutela risarcitoria.Con il secondo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990, nonché degli artt. 1936 e ss, 1418c.c., 1419 c.c., art. 1372 c.c., 1322 c.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5) cpc poiché la nullità prevista dal citato art. 2 colpisceesclusivamente l’intesa anticoncorrenziale e non si estende ai singoli contratti stipulati “avalle”, né tantomeno alle singole clausole ivi previste che restano valide ed efficaci inNumero registro generale 32062/2021Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 13012/2026Data pubblicazione 06/05/2026quanto lecite salvo venga dimostrato un collegamento tra il contratto a monte e ilcontratto a valle, quindi tra l’intesa poi dichiarata nulla e la fideiussione sottoscritta tra leparti». In questa prospettiva, la corte di merito avrebbe errato in quanto non è sufficienteche il soggetto, consumatore o imprenditore che sia, alleghi ed eccepisca la nullitàdell’intesa anticoncorrenziale, essendo necessario che egli precisi, da un lato, i danni inconcreto subiti e, dall’altro, se il negozio a valle fosse stato effettivamente un negoziodiretto ad attuare le intese restrittive.Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazionedell’art. 2 della legge n. 287 del 1990, nonché degli artt. 1936 e ss, 1418 c.c., 1419 c.c.e 1957 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5) cpc per avere la Corte diAppello di Firenze dichiarata nulla la clausola di cui all’art. 6 della fideiussione sottoscrittatra le parti che derogava il termine di cui all’art. 1957 c.c. in quanto conforme al modelloABI e per non aver rilevato che il termine in esso previsto fosse derogabile dalle parti».2. - I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti infondatialla luce del successivo intervento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U.,30/12/2021, n. 41994, Rv. 663507 - 01).Va, preliminarmente, evidenziato come nessun dubbio possa sorgere in ordine allapossibilità di eccepire la nullità (parziale) del contratto di fideiussione in sede di appello.Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità del contratto difideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere inviolazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado delprocesso, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autoritàgarante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi eper gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. 3, 13/01/2025, n. 863, rv.673876 - 01; ma si veda, altresì, Cass. Sez. 1, 08/01/2025, n. 416, Rv. 673874 - 01secondo la quale in tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale delcontratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quantoeccezione "in senso lato", è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello aprescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art.345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anchel'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa).Ciò posto, va evidenziato che le clausole censurate sono state riconosciutedall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in contrasto con la L. n. 287 del1990 e che la decisione delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021, chiamata ad esprimersi sulse ammettere la tutela reale a fianco di quella risarcitoria con riferimento alle fideiussioniNumero registro generale 32062/2021Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 13012/2026Data pubblicazione 06/05/2026che riproducono le clausole di natura anticoncorrenziale, ha ritenuto, «una volta esclusala idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire larealizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, (…) che la forma di tutelapiù adeguata allo scopo (…) sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole»,tenuto conto che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il principio generale di«conservazione» del negozio. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, lariproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamenteprodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendoglimaggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicché la loroeliminazione ne alleggerisce la posizione. D'altro canto, però, l'imprenditore bancario hainteresse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a luifavorevoli, atteso che l’alternativa sarebbe quella dell'assenza completa dellafideiussione, con minore garanzia dei propri crediti, salvo che dimostri che non avrebbeconcluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità,secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenzaEuropea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419 cod. civ.,comma 1). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione dellanullità fornisca adeguata dimostrazione».Alla luce di tali considerazioni, le Sezioni unite hanno enunciato il seguenteprincipio di diritto: «i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmentenulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2,comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, aisensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle soleclausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dalcontratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».Ebbene, nel caso di specie, alla luce di tali principi, è evidente la nullità dellaclausola contrattuale derogatoria dell’art. 1957 c.c., con la conseguenza che l’istituto dicredito avrebbe dovuto proporre le proprie istanze nei confronti dei fideiussori neltermine ivi previsto, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata.Tanto basta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per disattendere i motividi ricorso.3. ― Il ricorso va quindi rigettato.In ragione della circostanza che l’intervento nomofilattico delle Sezioni unite diquesta Corte, a composizione del precedente contrasto, è intervenuto successivamenteNumero registro generale 32062/2021Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 13012/2026Data pubblicazione 06/05/2026alla proposizione del presente ricorso, sussistono giustificati motivi per la compensazionedelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data21 gennaio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 13012/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris