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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16542/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30980 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in forza di procura speciale in calce al ricorso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica avv.gaetanorizzuti©pec.it; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - cantroricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 709/01/2020, depositata in data 24 febbraio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 948/04/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità per tardività del ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento ai fini Irpef per l'anno 2008; - la CTR ha confermato la decisione di primo grado stante la tardività del ricorso originario proposto in data 8.5.2015 oltre il termine di sessanta giorni dal perfezionamento, per compiuta giacenza, della notifica, a mezzo servizio postale, dell'atto impositivo nei confronti del contribuente; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. [OSCURATO:PERSONA] - con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e segg. c.p.c., 60 del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR ritenuto l'inammissibilità del ricorso introduttivo proposto in data 8 maggio 2015, per decorrenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo asseritamente perfezionatasi per compiuta giacenza ancorché la notifica dell'avviso fosse da considerarsi inesistente, per essersi proceduto con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa) richiamato dall'art. 60, comma 1, lett. e) cit., indirizzando la notifica "in [OSCURATO:PERSONA] n. 17, Cosenza" non corrispondente, come da certificato storico, all'indirizzo di residenza del contribuente ([OSCURATO:PERSONA] 21, Cosenza); -il motivo è infondato; - va premesso che il contribuente in sede di appello aveva contestato l'erroneità della notifica dell'atto impositivo in quanto avvenuta ad un indirizzo diverso da quello di residenza (v. sul punto, in controricorso pag. 3); costituisce altresì circostanza incontestata che la notifica a mezzo posta dell'atto impositivo fosse stata indirizzata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 17, Cosenza anziché, come lamenta il contribuente, presso l'indirizzo di residenza, a decorrere dal 17.11.2014, in [OSCURATO:PERSONA] n. 21, Cosenza; -questa Corte ha affermato il principio di diritto "in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere comunicati al contribuente, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo applicabile "ratione temporis"), gli effetti della variazione dell'indirizzo decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello della comunicazione della variazione a cura del contribuente, e non da quello del perfezionamento formale dell'iscrizione anagrafica, essendo tale data variabile e difficilmente conoscibile, sia dal contribuente che dall'Amministrazione finanziaria, poiché non è prevista una rituale comunicazione agli interessati del relativo adempimento (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 41137 del 22/12/2021); -L'art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione ratione temporis applicabile, prevede che la notificazione debba effettuarsi nel domicilio fiscale del destinatario, mentre il successivo comma 3 della norma soggiunge che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo abbiano efficacia dal trentesimo giorno suc:cessivo a quello della "avvenuta variazione anagrafica".

Il riferimento all'avvenuta variazione" va inteso come coincidente con il giorno della comunicazione della variazione d'indirizzo a cura del contribuente.

È tale comunicazione a scandire l'avvio del decorso del termine mensile, non rilevando il successivo perfezionamento formale dell'iscrizione anagrafica.

Depongono in tal senso convergenti ragioni d'ordine sistematico.

È innanzitutto implausibile che la norma dell'art. 60 colleghi il decorso di un termine dilatorio ad un atto (e a un momento) intrinsecamente volubile e pressoché inconoscibile, sia da parte del contribuente che dell'amministrazione, qual è l'adempimento burocratico dell'annotazione della variazione anagrafica ad opera del funzionario comunale deputato a provvedervi.

Inoltre, nell'economia del sistema, i trenta giorni indicati dalla norma conservano una funzione apprezzabile nella misura in cui valgono a consentire all'Amministrazione di beneficiare di un perimetro temporale adeguato ai fini dell'effettuazione della notifica di un atto al vecchio indirizzo del soggetto che ne è il destinatario e che pure ha comunicato d'essersi trasferito.

I trenta giorni "utili" smarriscono, viceversa, ogni ragionevole giustificazione se agganciati al perfezionamento della formale iscrizione, posto che da quel momento in avanti la notificazione non v'è motivo non avvenga, fino a una nuova - e a quel punto solo ipotetica - variazione, all'indirizzo corrispondente alla residenza della persona fisica, non solo comunicata (quindi conosciuta o conoscibile), ma addirittura formalizzata (quindi messa a registro).

Un ulteriore tempo "supplementare" atto a permettere all'Amministrazione di recuperare a fini notificatori il vecchio indirizzo non troverebbe alcun equilibrato fondamento razionale, non rispondendo a nessuna necessità funzionale.

In effetti, l'onere del contribuente è quello di dare comunicazione della variazione o modificazione dell'indirizzo, secondo lo specifico ordinamento che la disciplina, e nella specie detto onere non risulta pacificamente assolto ("non sussiste alcun obbligo ..di comunicare all'amministrazione tributaria la variazione del proprio indirizzo di residenza".. pag. 4 del ricorso).

Il fatto, dunque, che la norma preveda che la variazione spieghi effetto nei confronti dell'Ufficio finanziario solo una volta decorsi i successivi trenta giorni si giustifica unicamente in un'ottica di tutela, in un orizzonte di equo contemperamento delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici, tanto dell'Ufficio notificante, quanto del contribuente destinatario della notifica.

Se il termine di trenta giorni per procedere alla notifica al vecchio indirizzo fosse fatto decorrere dall'annotazione risulterebbe assolutamente incerto e malfermo il dies a quo di efficacia della nuova residenza dal quale computare il termine di trenta giorni dell'art. 60, termine che si legherebbe ad una data variabile, oltre che difficilmente conoscibile, tanto per il contribuente che per l'amministrazione, non essendo prevista, del resto, alcuna rituale comunicazione ai soggetti interessati dell'adempimento conclusivo rappresentato dall'iscrizione.

In questo quadro, la comunicazione della variazione ha senz'altro un'efficacia immediata, ma è solo una volta spirato il termine "mensile" che il nuovo indirizzo spiega a tutti gli effetti la propria efficacia ai fini notificatori anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

In altri termini, una volta adempiuta la comunicazione, il contribuente è consapevole che nei successivi trenta giorni è esposto ancora a ricevere la notifica anche al precedente indirizzo, ma è altresì edotto che una volta trascorsi quei trenta giorni il nuovo indirizzo produrrà i propri effetti anche nei confronti degli Uffici finanziari e che ai fini notificatori il pregresso indirizzo diventerà inservibile, presupponendosi che entro quel lasso cospicuo di tempo gli uffici dell'anagrafe abbiano adempiuto agli oneri di annotazione nei propri registri e di pubblicità verso terzi della nuova residenza del contribuente; - nella specie, non avendo pacificamente il contribuente assolto all'onere di comunicare all'amministrazione tributaria la variazione del proprio indirizzo di residenza, la CTR ha correttamente ritenuto ritualmente effettuata la notifica dell'atto impositivo per compiuta giacenza indirizzata al vecchio indirizzo e conseguentemente l'inammissibilità per tardività del ricorso originario; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q.

M. i e La Corte rigetta il ricorso; condanna ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del g ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30980 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in forza di procura speciale in calce al ricorso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica avv.gaetanorizzuti©pec.it; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - cantroricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 709/01/2020, depositata in data 24 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 948/04/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità per tardività del ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento ai fini Irpef per l'anno 2008; - la CTR ha confermato la decisione di primo grado stante la tardività del ricorso originario proposto in data 8.5.2015 oltre il termine di sessanta giorni dal perfezionamento, per compiuta giacenza, della notifica, a mezzo servizio postale, dell'atto impositivo nei confronti del contribuente; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. [OSCURATO:PERSONA] - con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e segg. c.p.c., 60 del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR ritenuto l'inammissibilità del ricorso introduttivo proposto in data 8 maggio 2015, per decorrenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo asseritamente perfezionatasi per compiuta giacenza ancorché la notifica dell'avviso fosse da considerarsi inesistente, per essersi proceduto con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa) richiamato dall'art. 60, comma 1, lett. e) cit., indirizzando la notifica "in [OSCURATO:PERSONA] n. 17, Cosenza" non corrispondente, come da certificato storico, all'indirizzo di residenza del contribuente ([OSCURATO:PERSONA] 21, Cosenza); -il motivo è infondato; - va premesso che il contribuente in sede di appello aveva contestato l'erroneità della notifica dell'atto impositivo in quanto avvenuta ad un indirizzo diverso da quello di residenza (v. sul punto, in controricorso pag. 3); costituisce altresì circostanza incontestata che la notifica a mezzo posta dell'atto impositivo fosse stata indirizzata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 17, Cosenza anziché, come lamenta il contribuente, presso l'indirizzo di residenza, a decorrere dal 17.11.2014, in [OSCURATO:PERSONA] n. 21, Cosenza; -questa Corte ha affermato il principio di diritto "in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere comunicati al contribuente, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo applicabile "ratione temporis"), gli effetti della variazione dell'indirizzo decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello della comunicazione della variazione a cura del contribuente, e non da quello del perfezionamento formale dell'iscrizione anagrafica, essendo tale data variabile e difficilmente conoscibile, sia dal contribuente che dall'Amministrazione finanziaria, poiché non è prevista una rituale comunicazione agli interessati del relativo adempimento (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 41137 del 22/12/2021); -L'art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione ratione temporis applicabile, prevede che la notificazione debba effettuarsi nel domicilio fiscale del destinatario, mentre il successivo comma 3 della norma soggiunge che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo abbiano efficacia dal trentesimo giorno suc:cessivo a quello della "avvenuta variazione anagrafica". Il riferimento all'avvenuta variazione" va inteso come coincidente con il giorno della comunicazione della variazione d'indirizzo a cura del contribuente. È tale comunicazione a scandire l'avvio del decorso del termine mensile, non rilevando il successivo perfezionamento formale dell'iscrizione anagrafica. Depongono in tal senso convergenti ragioni d'ordine sistematico. È innanzitutto implausibile che la norma dell'art. 60 colleghi il decorso di un termine dilatorio ad un atto (e a un momento) intrinsecamente volubile e pressoché inconoscibile, sia da parte del contribuente che dell'amministrazione, qual è l'adempimento burocratico dell'annotazione della variazione anagrafica ad opera del funzionario comunale deputato a provvedervi. Inoltre, nell'economia del sistema, i trenta giorni indicati dalla norma conservano una funzione apprezzabile nella misura in cui valgono a consentire all'Amministrazione di beneficiare di un perimetro temporale adeguato ai fini dell'effettuazione della notifica di un atto al vecchio indirizzo del soggetto che ne è il destinatario e che pure ha comunicato d'essersi trasferito. I trenta giorni "utili" smarriscono, viceversa, ogni ragionevole giustificazione se agganciati al perfezionamento della formale iscrizione, posto che da quel momento in avanti la notificazione non v'è motivo non avvenga, fino a una nuova - e a quel punto solo ipotetica - variazione, all'indirizzo corrispondente alla residenza della persona fisica, non solo comunicata (quindi conosciuta o conoscibile), ma addirittura formalizzata (quindi messa a registro). Un ulteriore tempo "supplementare" atto a permettere all'Amministrazione di recuperare a fini notificatori il vecchio indirizzo non troverebbe alcun equilibrato fondamento razionale, non rispondendo a nessuna necessità funzionale. In effetti, l'onere del contribuente è quello di dare comunicazione della variazione o modificazione dell'indirizzo, secondo lo specifico ordinamento che la disciplina, e nella specie detto onere non risulta pacificamente assolto ("non sussiste alcun obbligo ..di comunicare all'amministrazione tributaria la variazione del proprio indirizzo di residenza".. pag. 4 del ricorso). Il fatto, dunque, che la norma preveda che la variazione spieghi effetto nei confronti dell'Ufficio finanziario solo una volta decorsi i successivi trenta giorni si giustifica unicamente in un'ottica di tutela, in un orizzonte di equo contemperamento delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici, tanto dell'Ufficio notificante, quanto del contribuente destinatario della notifica. Se il termine di trenta giorni per procedere alla notifica al vecchio indirizzo fosse fatto decorrere dall'annotazione risulterebbe assolutamente incerto e malfermo il dies a quo di efficacia della nuova residenza dal quale computare il termine di trenta giorni dell'art. 60, termine che si legherebbe ad una data variabile, oltre che difficilmente conoscibile, tanto per il contribuente che per l'amministrazione, non essendo prevista, del resto, alcuna rituale comunicazione ai soggetti interessati dell'adempimento conclusivo rappresentato dall'iscrizione. In questo quadro, la comunicazione della variazione ha senz'altro un'efficacia immediata, ma è solo una volta spirato il termine "mensile" che il nuovo indirizzo spiega a tutti gli effetti la propria efficacia ai fini notificatori anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. In altri termini, una volta adempiuta la comunicazione, il contribuente è consapevole che nei successivi trenta giorni è esposto ancora a ricevere la notifica anche al precedente indirizzo, ma è altresì edotto che una volta trascorsi quei trenta giorni il nuovo indirizzo produrrà i propri effetti anche nei confronti degli Uffici finanziari e che ai fini notificatori il pregresso indirizzo diventerà inservibile, presupponendosi che entro quel lasso cospicuo di tempo gli uffici dell'anagrafe abbiano adempiuto agli oneri di annotazione nei propri registri e di pubblicità verso terzi della nuova residenza del contribuente; - nella specie, non avendo pacificamente il contribuente assolto all'onere di comunicare all'amministrazione tributaria la variazione del proprio indirizzo di residenza, la CTR ha correttamente ritenuto ritualmente effettuata la notifica dell'atto impositivo per compiuta giacenza indirizzata al vecchio indirizzo e conseguentemente l'inammissibilità per tardività del ricorso originario; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M. i e La Corte rigetta il ricorso; condanna ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del g ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1
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