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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24734/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1050/2015 R.G. proposto da Procura dell’[OSCURATO:PERSONA] di Maria detti [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’avvocatura Capitolina, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21; –controricorrente – avverso la sentenza n. 310/21/13, depositata il 20 novembre 2013, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOUdita la relazione svolta,nella pubblica udienza del 11 maggio 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito l’avvocatoFabrizio Pavarotti; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso rimettendosi alla Corte, quanto all’istanza di rinvio, e chiedendo, in subordine, la dichiarazione di estinzione del giudizio o il rigetto del ricorso.

Rilevato che:

1. –c on sentenza n. 310/21/13, depositata il 20 novembre 2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, così disattendendo l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per l’annualità 2003; -premesso che il ricorso introduttivo del giudizio, diversamente da quanto rilevato dalla gravata pronuncia, doveva ritenersi ammissibile perché tempestivo, -e che la riforma di detta pronuncia non imponeva la rimessione della causa al primo giudice, -il giudice del gravame ha ritenuto che la parte non aveva offerto prova del dedotto vincolo pertinenziale dell’area, oggetto di tassazione, e che, più specificamente, non aveva formato oggetto di riscontro probatorio la «attuale e concreta destinazione del fondo in questione.»;

2. – la Procura dell’[OSCURATO:PERSONA] di Maria detti [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ed ha depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Considerato che:

1. –in via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha dato conto delle istanze di definizione agevolata che sono state presentante ai sensi:1) -del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016 , a cui riguardo sono stati prodotti (a) la domanda di definizione, - che riguardava due cartelle esattoriali, l’una delle quali emessa in relazione all’avviso di accertamento ICI, anno 2003, in contestazione, - (b) la comunicazione dell’agente di riscossione, - r ecante la determinazione degli importi dovuti, ai fini della definizione, ed il piano di rateizzazione, -(c) documentazione in ordine al versamento delle somme dovute ( in cinque rate); 2) - del d.l. n. 50 del 2017, art. 11, c. 1 bis, conv. in l. n. 96 de l 2017, con riferimento alla quale istanza la ricorrente assume di aver definito, -ai sensi della Deliberazione n. 45 del 31 agosto 2017recante Regolamento di attuazionedel d.l. n. 50 del 2017, art. 11 , c. 1 bis, - il carico impositivo residuo, non compreso nella cartella di pagamento definita ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016, ed ha prodotto la relativa domanda di definizione, con documentazione relativa al versamento eseguitocontestualmente alla domanda e con ulter iori due rate ( per importo complessivo pari ad € 21.610,38), nel rispetto delle date di scadenza indicate nel regolamento adottato da [OSCURATO:PERSONA] (art. 5); 3)- del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, c. 1 6, conv. in l. n. 136 del 2018, a cui riguardo è stata prodotta la d omanda di definizione agevolata, -presentata ai sensi della Deliberazione n. 28 del 29 marzo 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha recepito il d.l. n. 119 del 2018, art. 6; l’art. 6 cit., -ove risulta esposta l’indicazione di un complessivo versamento già eseguito (per € 49.048,79) a fron te di un debito di € 40.932,06; 1.1 –tenuto conto (anche) dell’istanza di rinvio depositata da parte ricorrente, v’è, pertanto, necessità di acquisire informazioni da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al perfezionamento della definizione agevolata del tributoin contestazione, ai sensi delle disposizioni sopra ripercorse.

P.Q.M.

La Corte, dispone acquisirsi informazioni scritte dall’amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla definizione agevolata dell’avviso di accertamentoin contestazione e rinvia la causa a nuovo ruolo.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1050/2015 R.G. proposto da Procura dell’[OSCURATO:PERSONA] di Maria detti [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’avvocatura Capitolina, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21; –controricorrente – avverso la sentenza n. 310/21/13, depositata il 20 novembre 2013, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOUdita la relazione svolta,nella pubblica udienza del 11 maggio 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito l’avvocatoFabrizio Pavarotti; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso rimettendosi alla Corte, quanto all’istanza di rinvio, e chiedendo, in subordine, la dichiarazione di estinzione del giudizio o il rigetto del ricorso. Rilevato che: 1. –c on sentenza n. 310/21/13, depositata il 20 novembre 2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, così disattendendo l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per l’annualità 2003; -premesso che il ricorso introduttivo del giudizio, diversamente da quanto rilevato dalla gravata pronuncia, doveva ritenersi ammissibile perché tempestivo, -e che la riforma di detta pronuncia non imponeva la rimessione della causa al primo giudice, -il giudice del gravame ha ritenuto che la parte non aveva offerto prova del dedotto vincolo pertinenziale dell’area, oggetto di tassazione, e che, più specificamente, non aveva formato oggetto di riscontro probatorio la «attuale e concreta destinazione del fondo in questione.»; 2. – la Procura dell’[OSCURATO:PERSONA] di Maria detti [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ed ha depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: 1. –in via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha dato conto delle istanze di definizione agevolata che sono state presentante ai sensi:1) -del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016 , a cui riguardo sono stati prodotti (a) la domanda di definizione, - che riguardava due cartelle esattoriali, l’una delle quali emessa in relazione all’avviso di accertamento ICI, anno 2003, in contestazione, - (b) la comunicazione dell’agente di riscossione, - r ecante la determinazione degli importi dovuti, ai fini della definizione, ed il piano di rateizzazione, -(c) documentazione in ordine al versamento delle somme dovute ( in cinque rate); 2) - del d.l. n. 50 del 2017, art. 11, c. 1 bis, conv. in l. n. 96 de l 2017, con riferimento alla quale istanza la ricorrente assume di aver definito, -ai sensi della Deliberazione n. 45 del 31 agosto 2017recante Regolamento di attuazionedel d.l. n. 50 del 2017, art. 11 , c. 1 bis, - il carico impositivo residuo, non compreso nella cartella di pagamento definita ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016, ed ha prodotto la relativa domanda di definizione, con documentazione relativa al versamento eseguitocontestualmente alla domanda e con ulter iori due rate ( per importo complessivo pari ad € 21.610,38), nel rispetto delle date di scadenza indicate nel regolamento adottato da [OSCURATO:PERSONA] (art. 5); 3)- del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, c. 1 6, conv. in l. n. 136 del 2018, a cui riguardo è stata prodotta la d omanda di definizione agevolata, -presentata ai sensi della Deliberazione n. 28 del 29 marzo 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha recepito il d.l. n. 119 del 2018, art. 6; l’art. 6 cit., -ove risulta esposta l’indicazione di un complessivo versamento già eseguito (per € 49.048,79) a fron te di un debito di € 40.932,06; 1.1 –tenuto conto (anche) dell’istanza di rinvio depositata da parte ricorrente, v’è, pertanto, necessità di acquisire informazioni da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al perfezionamento della definizione agevolata del tributoin contestazione, ai sensi delle disposizioni sopra ripercorse. P.Q.M. La Corte, dispone acquisirsi informazioni scritte dall’amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla definizione agevolata dell’avviso di accertamentoin contestazione e rinvia la causa a nuovo ruolo. C
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