CassazionedecretoSezione 4Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 37821/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Bolzano il 7/05/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 186, comma 2 lett.b), d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in S. [OSCURATO:PERSONA] il 25 ottobre 2014. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per il rigetto dell'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in luogo diverso dal domicilio eletto; con un secondo motivo, manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'attendibilità dei rilievi effettuati mediante etilometro nonché inosservanza della legge penale per aver onerato l'imputato dell'onere di fornire la prova certa del malfunzionamento dell'etilometro e della relativa causa; con un terzo motivo, mancata assunzione di una prova decisiva per rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'esame del consulente di parte e inosservanza della legge penale in relazione al ragionevole dubbio circa il malfunzionamento dell'etilometro; con un quarto motivo, mancanza di motivazione in relazione al criterio distintivo tra l'illecito amministrativo di cui all'art.186, comma 2, lett.a) e il reato di cui all'art.186, comma 2, lett.b) cod. strada e manifesta illogicità della motivazione in relazione al supposto superamento della soglia di punibilità. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. L'esame dei motivi consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep.2020, Santini, Rv. 27803201). Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata. In particolare, va rilevata d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod.pen.; il reato è stato commesso il 25/10/2014 ed è estinto per prescrizione, pur computando ogni sospensione del termine medio tempore intercorsa. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. In presenza di una causa di estinzione del reato, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.0 n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.24427501) in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe a dover dichiarare la immediata declaratoria della causa di estinzione del reato e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. 5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 12 ottobre 2021 Il igliere stensore Il p