CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31661/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29572-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio amministratore della società AUGUSTUS 1930 di ARMALE() [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 287, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] MESSINA; - intimata - avverso la sentenza n. 4196/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di socio ed amminsitratore della Augustus 1930 d [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha confermato la pronuncia della CTP di Messina ove non erano apprezzate le ragioni del contribuente in tema di plusvalenze connesse alla cessione della propria azienda (bar). Nel particolare contestava i redditi su cui era stata calcolata la cessione, affermando trattarsi di adeguamenti sullo studio di settore, mentre la società era in perdita. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica l'Avvocatura generale dello Stato. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si profila censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza per carente e insufficiente motivazione, violazione dell'art. 36, co. 2, n. 4 d.lgs. n. 546/92 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., applicabili per rinvio operato dall'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 546/92 per aver la CTR emesso una sentenza viziata sotto il profilo Ric. 2020 n. 29572 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- della motivazione, intesa come motivazione "apparente", perché priva degli elementi idonei ad illustrare il ragionamento seguito dal Collegio e, segnatamente, per non aver per la CTR esplicitato in base a quali argomenti l'Amministrazione finanziaria avrebbe assolto alla prova del fondamento della sua pretesa erariale e, di contro, in base a quali altri ragioni il contribuente non avrebbe invece assolto all'onere di fornire la prova contraria. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affeimazione secondo la quale (Ca. VI= 5, i. 9105/2017) ficorre il vizio di (3111Cilni o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr., recentemente, (ass V, n. 21313/2018). La pavata sentenza s-ul punto afferma "l'Ufficio ...(...) ha provato sia la legittimità del procedimento di accertamento seguito ex art. 41 bis d.p.r. n. 600/1973, sia il fondamento della pretesa mentre il contribuente su cui, per inversione dell'onere della prova, come ritenuto dalla CTP e condiviso da questo Collegio, non ha fornito alcuna prova documentale idonea a Ric. 2020 n. 29572 sez. MT - ud. 29-09-2022 -3- contrastare la pretesa, limitandosi a semplici e generiche affermazioni, prive di qualsiasi rilevanza e influenza nel processo tributario". Così statuendo la CTR ha omesso di indicare la natura e la tipologia delle prove offerte, nemmeno nominate, sì da rendere impercettibile il ragionamento seguito dal Collegio di riforma. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del prese