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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 gennaio 2022

Cassazione n. 11616/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/6/2021 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa il 6/11/2014 dal locale Tribunale, rideterminava nei termini del dispositivo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

La Corte di appello non avrebbe preso in considerazione le doglianze esposte nel gravame, in forza delle quali le dosi di marijuana in possesso dello Scandurra non sarebbero state 65, ma soltanto 5, come da calcoli contenuti nella relazione tecnica in atti; non sussisterebbe, dunque, alcuna tipicità del fatto contestato; - la stessa censura è mossa quanto alla recidiva, che sarebbe stata riconosciuta pur se esclusa dal bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche; il reato, quindi, sarebbe estinto per prescrizione dall'agosto 2019.

In ogni caso, peraltro, si tratterebbe di recidiva semplice, a differenza di quanto contestato, dal che, eventualmente, la prescrizione del reato fin dal febbraio 2021; - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di merito avrebbe confermato la condanna senza valutare le censure in punto di responsabilità, che avrebbero dimostrato la destinazione dello stupefacente ad uso personale.

3. Con requisitoria scritta del 15/1/2022, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. L'impugnazione risulta infondata.

5. La doglianza, infatti, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato che lo Sandurra era stato visto uscire dall'abitazione di tale [OSCURATO:PERSONA] e, perquisito, era stato trovato in possesso di un quantitativo di marijuana pari a 65 dosi medie singole; la stessa sostanza - nella misura di 2 grammi - era stata trovata anche in casa del Tomaselli.

Estesa la perquisizione all'abitazione del ricorrente, era stato quindi rinvenuto materiale per il confezionamento e per la pesatura dello stupefacente.

6. In forza di questi elementi oggettivi, i Giudici di merito hanno quindi affermato la colpevolezza dell'imputato, riscontrando la disponibilità di un quantitativo di sostanza ben superiore all'uso personale, oltre che di materiale strumentale all'attività di cessione.

Una conclusione adeguata e rigorosa, che, peraltro, non può esser posta in discussione dall'argomento - di puro merito - che sostiene il primo motivo di ricorso, incentrato sul quantitativo (ritenuto) effettivo di sostanza.

Questa parte della motivazione, peraltro, consente di superare anche la censura contenuta nel terzo motivo, i cui profili di responsabilità sono stati all'evidenza disattesi.

7. Con riguardo, infine, all'eccezione di prescrizione del reato, questa risulta ancora infondata.7.1.

In primo luogo, non può concordarsi con il ricorrente laddove afferma che la recidiva sarebbe stata esclusa perché ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche; proprio la formulazione di tale giudizio, infatti, conferma che l'aggravante soggettiva è stata invece riconosciuta, anche se i suoi effetti sanzionatori sono stati vanificati nel bilanciamento.

Nessuna incidenza, quindi, sul calcolo della prescrizione (per tutte, Sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059).

7.2. Ancora, il motivo non può essere accolto neppure nella parte in cui contesta la natura della recidiva riconosciuta (con effetti sulla prescrizione), che avrebbe dovuto esser qualificata solo come semplice; la questione, infatti, non è stata proposta in sede di appello e, dunque, non può costituire motivo di impugnazione - per la prima volta - davanti alla Corte di legittimità (si veda Sez. 6, n. 20275 del 7/5/2013, M., Rv. 257010, per la quale l'erronea valutazione in fatto della sussistenza di una determinata tipologia di recidiva, ritualmente contestata, non viola il principio di legalità della pena, sicché la relativa questione non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione).

8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 1'11 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/6/2021 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa il 6/11/2014 dal locale Tribunale, rideterminava nei termini del dispositivo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale. La Corte di appello non avrebbe preso in considerazione le doglianze esposte nel gravame, in forza delle quali le dosi di marijuana in possesso dello Scandurra non sarebbero state 65, ma soltanto 5, come da calcoli contenuti nella relazione tecnica in atti; non sussisterebbe, dunque, alcuna tipicità del fatto contestato; - la stessa censura è mossa quanto alla recidiva, che sarebbe stata riconosciuta pur se esclusa dal bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche; il reato, quindi, sarebbe estinto per prescrizione dall'agosto 2019. In ogni caso, peraltro, si tratterebbe di recidiva semplice, a differenza di quanto contestato, dal che, eventualmente, la prescrizione del reato fin dal febbraio 2021; - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di merito avrebbe confermato la condanna senza valutare le censure in punto di responsabilità, che avrebbero dimostrato la destinazione dello stupefacente ad uso personale. 3. Con requisitoria scritta del 15/1/2022, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. L'impugnazione risulta infondata. 5. La doglianza, infatti, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che lo Sandurra era stato visto uscire dall'abitazione di tale [OSCURATO:PERSONA] e, perquisito, era stato trovato in possesso di un quantitativo di marijuana pari a 65 dosi medie singole; la stessa sostanza - nella misura di 2 grammi - era stata trovata anche in casa del Tomaselli. Estesa la perquisizione all'abitazione del ricorrente, era stato quindi rinvenuto materiale per il confezionamento e per la pesatura dello stupefacente. 6. In forza di questi elementi oggettivi, i Giudici di merito hanno quindi affermato la colpevolezza dell'imputato, riscontrando la disponibilità di un quantitativo di sostanza ben superiore all'uso personale, oltre che di materiale strumentale all'attività di cessione. Una conclusione adeguata e rigorosa, che, peraltro, non può esser posta in discussione dall'argomento - di puro merito - che sostiene il primo motivo di ricorso, incentrato sul quantitativo (ritenuto) effettivo di sostanza. Questa parte della motivazione, peraltro, consente di superare anche la censura contenuta nel terzo motivo, i cui profili di responsabilità sono stati all'evidenza disattesi. 7. Con riguardo, infine, all'eccezione di prescrizione del reato, questa risulta ancora infondata.7.1. In primo luogo, non può concordarsi con il ricorrente laddove afferma che la recidiva sarebbe stata esclusa perché ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche; proprio la formulazione di tale giudizio, infatti, conferma che l'aggravante soggettiva è stata invece riconosciuta, anche se i suoi effetti sanzionatori sono stati vanificati nel bilanciamento. Nessuna incidenza, quindi, sul calcolo della prescrizione (per tutte, Sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059). 7.2. Ancora, il motivo non può essere accolto neppure nella parte in cui contesta la natura della recidiva riconosciuta (con effetti sulla prescrizione), che avrebbe dovuto esser qualificata solo come semplice; la questione, infatti, non è stata proposta in sede di appello e, dunque, non può costituire motivo di impugnazione - per la prima volta - davanti alla Corte di legittimità (si veda Sez. 6, n. 20275 del 7/5/2013, M., Rv. 257010, per la quale l'erronea valutazione in fatto della sussistenza di una determinata tipologia di recidiva, ritualmente contestata, non viola il principio di legalità della pena, sicché la relativa questione non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione). 8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'11 fe
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