CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 19803/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ORDAMAGLIA; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato di energia elettrica (fatto accertato in epoca anteriore e prossima al 2 dicembre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione per insufficienza della stessa, è del tutto generico, perché affidato a deduzioni indeterminate - dal momento che non è dato cogliere quali siano i punti della sentenza impugnata censurati -, astratte - ossia prive di qualsivoglia addentellato concreto alla peculiarità della regiudicanda - e aspecifiche - perché articolate in assenza di qualsivoglia confronto, men che meno critico, con le ragioni ostese dal giudice di appello a sostegno delle statuizioni assunte -; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiaratc inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigliere estensore Il P