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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30447/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19414-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 10699/8/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che, nel confermare la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di iscrizione ipotecaria per assenza di notifica della comunicazione preventiva, aveva ritenuto che la documentazione prodotta dall' dall'Agenzia delle entrate riscossione non conteneva alcun riferimento all'iscrizione preventiva, né dimostrava la notifica della comunicazione preventiva, riguardando un atto ricevuto da un cugino e recante firma illeggibile.

La parte intimata non si è costituita.

L'Agenzia delle entrate Riscossione deduce con il primo motivo l'omesso del documento riprodotto nel ricorso per cassazione a pag.4 dal quale risulterebbe lo specifico riferimento all'iscrizione ipotecaria impugnata dalla parte contribuente e la ricezione dell'atto dal destinatario direttamente.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art.138 e dell'art.221 c.p.c. avendo la CTR erroneamente dato rilievo all'illegittimità della firma dell'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla consegna della comunicazione preventiva.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art.58 d.lgs.n.546/1992 laddove la CTR avesse ritenuto di non potere esaminare la documentazione prodotta in fase di appello.

Il primo motivo è inammissibile.

Ric. 2019 n. 19414 sez.

MT - ud. 16-09-2021 -2- Sulla base di tali considerazioni il primo motivo è inammissibile e determina l'assorbimento degli altri motivi di censura anch'essi inidonei ad aggredire la ratio decidendi posta a base della decisione.

Nulla sulle spese.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 16.9.2021 in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19414-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 10699/8/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che, nel confermare la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di iscrizione ipotecaria per assenza di notifica della comunicazione preventiva, aveva ritenuto che la documentazione prodotta dall' dall'Agenzia delle entrate riscossione non conteneva alcun riferimento all'iscrizione preventiva, né dimostrava la notifica della comunicazione preventiva, riguardando un atto ricevuto da un cugino e recante firma illeggibile. La parte intimata non si è costituita. L'Agenzia delle entrate Riscossione deduce con il primo motivo l'omesso del documento riprodotto nel ricorso per cassazione a pag.4 dal quale risulterebbe lo specifico riferimento all'iscrizione ipotecaria impugnata dalla parte contribuente e la ricezione dell'atto dal destinatario direttamente. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art.138 e dell'art.221 c.p.c. avendo la CTR erroneamente dato rilievo all'illegittimità della firma dell'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla consegna della comunicazione preventiva. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art.58 d.lgs.n.546/1992 laddove la CTR avesse ritenuto di non potere esaminare la documentazione prodotta in fase di appello. Il primo motivo è inammissibile. Ric. 2019 n. 19414 sez. MT - ud. 16-09-2021 -2- Sulla base di tali considerazioni il primo motivo è inammissibile e determina l'assorbimento degli altri motivi di censura anch'essi inidonei ad aggredire la ratio decidendi posta a base della decisione. Nulla sulle spese. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16.9.2021 in Rom
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