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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15372/2026

Testo disponibile della fonte

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calce al ricorso;- ricorrenti -Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al controricorso;- controricorrente -r.g. n. 05153/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 5153/2022Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 15372/2026Data pubblicazione 20/05/2026e nei confronti di- intimato -avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3431/2021,pubblicata il 24 novembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui laCorte di appello di Milano ha confermato la sentenza del localeTribunale che aveva dichiarato la nullità delle decisioni diesclusione dalla compagine sociale di [OSCURATO:PERSONA], assuntedall'assemblea della [OSCURATO:SOCIETA]. in data 2 maggio 2017 e 31maggio 2017.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre ilgrado, è rimasto intimato.3.

La Corte di appello, per quanto in questa sede ancorarileva, ha osservato che: a) i Cassago lamentavano in appello chela sentenza impugnata fosse viziata, in quanto il giudice di primecure avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere,essendo sopravvenuta in giudizio una situazione che avrebbeeliminato la ragione della contesa fra le parti.

Tale situazione sisarebbe identificata nell’adesione, da parte del [OSCURATO:PERSONA].r.l., alla domanda attorea proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], ciò che avrebbedeterminato il venir meno dell’interesse ad agire, ivi compresa lar.g. n. 05153/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 5153/2022Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 15372/2026Data pubblicazione 20/05/2026posizione degli stessi Cassago, interventori adesivi alle ragionidella [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis, con conseguente necessità di dichiararela cessazione della materia del contendere e operare lacompensazione delle spese di lite; b) l’appello non era fondato,del contendere costituiva modifica della domanda originaria svoltanel giudizio di primo grado ed era soggetta alle preclusioni e alregime di cui all’art. 345 cod. proc. civ. sicché, in quantointrodotta per la prima volta in sede di gravame, era da valutarsicome del tutto nuova e, come tale, inammissibile; invero, in primogrado i Cassago avevano concluso, nel merito, per il rigetto delladomanda avversaria e, pertanto, la domanda di dichiarare cessatala materia del contendere era inammissibile, anche tenendo contodel fatto che il giudice di prime cure non avrebbe potuto dichiarared’ufficio cessata la materia del contendere, proprio perché in primogrado i Cassago avevano concluso nel merito chiedendo direspingere la domanda attorea, il che denotava il permanere dellacontestazione del diritto sostanziale dedotto in giudizio, conconseguente impossibilità di addivenire ad una pronuncia, ancheofficiosa, di cessazione della materia del contendere; c) del tuttocorrettamente, quindi, la sentenza di primo grado avevaesaminato il merito delle richieste e, in esito, aveva datoapplicazione al principio di soccombenza per regolare le spese dilite fra parti.CONSIDERATO CHE1.

Il ricorso lamenta:a) 1° motivo: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 132,comma 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.

Violazione o falsa applicazione degli artt. 92 e 105 c.p.c.r.g. n. 05153/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 5153/2022Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 15372/2026Data pubblicazione 20/05/2026in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità dellasentenza impugnata per avere ignorato che la posizione deiricorrenti era di intervento adesivo dipendente rispetto allaposizione originariamente assunta dalla società in bonis diopposizione all’impugnazione delle decisioni societarie e che,pertanto, la sorte delle spese di lite avrebbe dovuto essereidentica a quella della parte adiuvata e, in definitiva,compensate.Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha accolto la domanda nelgiudizio in cui era stato svolto l’intervento ad opponendum,proprio in quanto gli odierni ricorrenti avevano insistito per ilrigetto della domanda cui il Fallimento aveva, invece, aderito;del tutto correttamente, quindi, la Corte di appello ha rilevatoche il Tribunale, nel regolare il regime delle spese della lite,aveva applicato il principio di soccombenza.

Va, del resto,ribadito quanto già affermato da questa Corte (Cass. n. 10786del 2025), secondo cui il soggetto che interviene in un giudiziotra altre parti, facendo propria la posizione di uno deicontendenti ed assumendo una posizione attiva di contrastoverso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza.b) 2° motivo.

«Violazione o falsa applicazione degli artt. 101,112 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.

Violazione ofalsa applicazione degli artt. 88 e 92 c.p.c. in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnataper avere non avere segnalato alle parti una questione rilevabiled’ufficio (la cessata materia del contendere) e in quantol’originario attore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’art. 88 cod. proc. civ.,perché avrebbe insistito nell’impugnativa delle deliberechiedendone l’invalidazione e riproponendo istanze istruttorie giàr.g. n. 05153/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 5153/2022Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 15372/2026Data pubblicazione 20/05/2026rigettate dal Tribunale.Il motivo è inammissibile.

La censura, infatti, affastellaconsiderazioni in sé contraddittorie, prima lamentando che ilTribunale avrebbe dovuto segnalare una questione alle parti,senza peritarsi di indicare quale sia tale questione; subito doposostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la cessazionedella materia del contendere; infine, assume che il fallimentodella società avrebbe comportato il venir meno dell’interesse adagire del socio (citando Cass. 17117/19).

Una siffattamescolanza di doglianze, appena abbozzate e senza alcunaspiegazione della specifica rilevanza ai fini del decidere in questafase di legittimità, rispetto ai parametri astrattamente invocaticome lesi, conduce all’inammissibilità del motivo.Va, in ogni caso, considerato, rispetto alle argomentazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata che hanno condottoalla reiezione dell’appello, che l'intervenuta cessazione dellamateria del contendere non forma oggetto di un'eccezione insenso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudiced'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievosubordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte,purché i fatti risultino documentati “ex actis” (cfr. Cass. Sez. 2,Sentenza n. 10728 del 03/05/2017; id.

Sez. 2, Sentenza n.15309 del 17/07/2020).

È però altrettanto vero che in primogrado il Tribunale aveva accolto la domanda di nullità e che, inquella sede, gli odierni ricorrenti erano interventori adesividipendenti.

Come è ben noto, l'interventore adesivo dipendentenon ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo chel'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinentialla qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese poster.g. n. 05153/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 5153/2022Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 15372/2026Data pubblicazione 20/05/2026a suo carico) (Cass. n. 28907 del 11/11/2024), sicché i ricorrentiodierni non avrebbero potuto porre in discussione, con l’appello,la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Sispiega, così, che il rigetto del gravame, ancorché basatosull’erronea motivazione vertente sull’asserita novità delladomanda di declaratoria di cessazione della materia delcontendere, è comunque conforme a diritto.Mette conto si rilevare, da ultimo, che la cessazione della materiadel contendere non avrebbe potuto essere comunque dichiarata.L’originario attore aveva difatti continuato ad avere interesse allasentenza di accoglimento della domanda di nullità nonostante ilsentenza di merito la delibera sarebbe stata eliminata dal mondogiuridico.

Gli attuali istanti e l’originario attore avevano poirassegnato in primo grado conclusioni difformi: e proprio inquanto avevano concluso per il rigetto della domanda attrice, iCassago, in quanto soccombenti, andavano condannati alpagamento delle spese.3° motivo: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 132,comma 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.

Violazione o falsa applicazione degli artt. 92 e 105 c.p.c.in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità dellasentenza impugnata per avere del tutto omesso di esaminare ilsecondo motivo di appello con il quale gli odierni ricorrentilamentavano di essere stati condannati a rifondere le spese allasocietà poi fallita in assenza di contrapposizione tra i predetti e lasocietà adiuvata.Il motivo è infondato, per le ragioni già esplicitate a confutazionedei precedenti motivi di ricorso: non vi è stata alcuna omissioner.g. n. 05153/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 5153/2022Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 15372/2026Data pubblicazione 20/05/2026di esame dei motivi di appello, ma la Corte territoriale hacorrettamente rilevato che il Tribunale, nel regolare il regimedelle spese della lite, aveva applicato il principio di soccombenza.2.

Le spese di lite della presente fase del giudizio vannoposte a carico dei ricorrenti, secondo il principio di soccombenza.3.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n.4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] e CassagoLuigi a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase dilegittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.Il PresidenteMassimo Falabellar.g. n. 05153/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
calce al ricorso;- ricorrenti -Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al controricorso;- controricorrente -r.g. n. 05153/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 5153/2022Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 15372/2026Data pubblicazione 20/05/2026e nei confronti di- intimato -avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3431/2021,pubblicata il 24 novembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui laCorte di appello di Milano ha confermato la sentenza del localeTribunale che aveva dichiarato la nullità delle decisioni diesclusione dalla compagine sociale di [OSCURATO:PERSONA], assuntedall'assemblea della [OSCURATO:SOCIETA]. in data 2 maggio 2017 e 31maggio 2017.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre ilgrado, è rimasto intimato.3. La Corte di appello, per quanto in questa sede ancorarileva, ha osservato che: a) i Cassago lamentavano in appello chela sentenza impugnata fosse viziata, in quanto il giudice di primecure avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere,essendo sopravvenuta in giudizio una situazione che avrebbeeliminato la ragione della contesa fra le parti. Tale situazione sisarebbe identificata nell’adesione, da parte del [OSCURATO:PERSONA].r.l., alla domanda attorea proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], ciò che avrebbedeterminato il venir meno dell’interesse ad agire, ivi compresa lar.g. n. 05153/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 5153/2022Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 15372/2026Data pubblicazione 20/05/2026posizione degli stessi Cassago, interventori adesivi alle ragionidella [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis, con conseguente necessità di dichiararela cessazione della materia del contendere e operare lacompensazione delle spese di lite; b) l’appello non era fondato,del contendere costituiva modifica della domanda originaria svoltanel giudizio di primo grado ed era soggetta alle preclusioni e alregime di cui all’art. 345 cod. proc. civ. sicché, in quantointrodotta per la prima volta in sede di gravame, era da valutarsicome del tutto nuova e, come tale, inammissibile; invero, in primogrado i Cassago avevano concluso, nel merito, per il rigetto delladomanda avversaria e, pertanto, la domanda di dichiarare cessatala materia del contendere era inammissibile, anche tenendo contodel fatto che il giudice di prime cure non avrebbe potuto dichiarared’ufficio cessata la materia del contendere, proprio perché in primogrado i Cassago avevano concluso nel merito chiedendo direspingere la domanda attorea, il che denotava il permanere dellacontestazione del diritto sostanziale dedotto in giudizio, conconseguente impossibilità di addivenire ad una pronuncia, ancheofficiosa, di cessazione della materia del contendere; c) del tuttocorrettamente, quindi, la sentenza di primo grado avevaesaminato il merito delle richieste e, in esito, aveva datoapplicazione al principio di soccombenza per regolare le spese dilite fra parti.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a) 1° motivo: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 132,comma 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c. Violazione o falsa applicazione degli artt. 92 e 105 c.p.c.r.g. n. 05153/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 5153/2022Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 15372/2026Data pubblicazione 20/05/2026in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità dellasentenza impugnata per avere ignorato che la posizione deiricorrenti era di intervento adesivo dipendente rispetto allaposizione originariamente assunta dalla società in bonis diopposizione all’impugnazione delle decisioni societarie e che,pertanto, la sorte delle spese di lite avrebbe dovuto essereidentica a quella della parte adiuvata e, in definitiva,compensate.Il motivo è infondato. Il Tribunale ha accolto la domanda nelgiudizio in cui era stato svolto l’intervento ad opponendum,proprio in quanto gli odierni ricorrenti avevano insistito per ilrigetto della domanda cui il Fallimento aveva, invece, aderito;del tutto correttamente, quindi, la Corte di appello ha rilevatoche il Tribunale, nel regolare il regime delle spese della lite,aveva applicato il principio di soccombenza. Va, del resto,ribadito quanto già affermato da questa Corte (Cass. n. 10786del 2025), secondo cui il soggetto che interviene in un giudiziotra altre parti, facendo propria la posizione di uno deicontendenti ed assumendo una posizione attiva di contrastoverso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza.b) 2° motivo. «Violazione o falsa applicazione degli artt. 101,112 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Violazione ofalsa applicazione degli artt. 88 e 92 c.p.c. in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnataper avere non avere segnalato alle parti una questione rilevabiled’ufficio (la cessata materia del contendere) e in quantol’originario attore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’art. 88 cod. proc. civ.,perché avrebbe insistito nell’impugnativa delle deliberechiedendone l’invalidazione e riproponendo istanze istruttorie giàr.g. n. 05153/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 5153/2022Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 15372/2026Data pubblicazione 20/05/2026rigettate dal Tribunale.Il motivo è inammissibile. La censura, infatti, affastellaconsiderazioni in sé contraddittorie, prima lamentando che ilTribunale avrebbe dovuto segnalare una questione alle parti,senza peritarsi di indicare quale sia tale questione; subito doposostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la cessazionedella materia del contendere; infine, assume che il fallimentodella società avrebbe comportato il venir meno dell’interesse adagire del socio (citando Cass. 17117/19). Una siffattamescolanza di doglianze, appena abbozzate e senza alcunaspiegazione della specifica rilevanza ai fini del decidere in questafase di legittimità, rispetto ai parametri astrattamente invocaticome lesi, conduce all’inammissibilità del motivo.Va, in ogni caso, considerato, rispetto alle argomentazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata che hanno condottoalla reiezione dell’appello, che l'intervenuta cessazione dellamateria del contendere non forma oggetto di un'eccezione insenso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudiced'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievosubordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte,purché i fatti risultino documentati “ex actis” (cfr. Cass. Sez. 2,Sentenza n. 10728 del 03/05/2017; id. Sez. 2, Sentenza n.15309 del 17/07/2020). È però altrettanto vero che in primogrado il Tribunale aveva accolto la domanda di nullità e che, inquella sede, gli odierni ricorrenti erano interventori adesividipendenti. Come è ben noto, l'interventore adesivo dipendentenon ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo chel'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinentialla qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese poster.g. n. 05153/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 5153/2022Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 15372/2026Data pubblicazione 20/05/2026a suo carico) (Cass. n. 28907 del 11/11/2024), sicché i ricorrentiodierni non avrebbero potuto porre in discussione, con l’appello,la pronuncia di cessazione della materia del contendere. Sispiega, così, che il rigetto del gravame, ancorché basatosull’erronea motivazione vertente sull’asserita novità delladomanda di declaratoria di cessazione della materia delcontendere, è comunque conforme a diritto.Mette conto si rilevare, da ultimo, che la cessazione della materiadel contendere non avrebbe potuto essere comunque dichiarata.L’originario attore aveva difatti continuato ad avere interesse allasentenza di accoglimento della domanda di nullità nonostante ilsentenza di merito la delibera sarebbe stata eliminata dal mondogiuridico. Gli attuali istanti e l’originario attore avevano poirassegnato in primo grado conclusioni difformi: e proprio inquanto avevano concluso per il rigetto della domanda attrice, iCassago, in quanto soccombenti, andavano condannati alpagamento delle spese.3° motivo: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 132,comma 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c. Violazione o falsa applicazione degli artt. 92 e 105 c.p.c.in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità dellasentenza impugnata per avere del tutto omesso di esaminare ilsecondo motivo di appello con il quale gli odierni ricorrentilamentavano di essere stati condannati a rifondere le spese allasocietà poi fallita in assenza di contrapposizione tra i predetti e lasocietà adiuvata.Il motivo è infondato, per le ragioni già esplicitate a confutazionedei precedenti motivi di ricorso: non vi è stata alcuna omissioner.g. n. 05153/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 5153/2022Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 15372/2026Data pubblicazione 20/05/2026di esame dei motivi di appello, ma la Corte territoriale hacorrettamente rilevato che il Tribunale, nel regolare il regimedelle spese della lite, aveva applicato il principio di soccombenza.2. Le spese di lite della presente fase del giudizio vannoposte a carico dei ricorrenti, secondo il principio di soccombenza.3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n.4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] e CassagoLuigi a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase dilegittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.Il PresidenteMassimo Falabellar.g. n. 05153/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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