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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13996/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di assise di appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, S. Perelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di applicazione del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati con due sentenze definitive, emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio in concorso, commesso il 5 gennaio 1996, tentato omicidio in concorso, commesso in data 18 luglio 2004 e violazione della normativa in tema di armi (sentenza della Corte di appello di Napoli emessa in data 10 marzo 2015), nonché per il reato di omicidio aggravato in concorso, commesso il 5 gennaio 1997, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza della Corte di assise di appello di Napoli emessa in data 8 maggio 2019). 2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, avv.

M. P. Fortunato, che denuncia erronea applicazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen.

L'ordinanza impugnata nega l'esistenza del vincolo della continuazione perché mancherebbero elementi di conferma della sussistenza del medesimo disegno criminoso tra il reato di associazione mafiosa ascritto al ricorrente nella sentenza della Corte di appello, nella qualità di membro del clan [OSCURATO:PERSONA] e i due episodi delittuosi commessi in danno di Trincone e [OSCURATO:PERSONA], stante l'insussistenza di un unico disegno criminoso che prevedesse l'eliminazione fisica dei due soggetti poi attinti dall'azione omicidiaria.

Questa statuizione, secondo la difesa, in realtà non tiene conto del fatto che l'istanza non era diretta a riconoscere la continuazione tra il reato associativo e i due reati omicidiari trattandosi, per il tentato omicidio ai danni di Trincone, di unicità del disegno criminoso già riconosciuta con la medesima sentenza della Corte di appello che ha giudicato Villano per il reato associativo.

La richiesta, invece, fa riferimento al riconoscimento della continuazione tra questi episodi, già giudicati con la sentenza della Corte di appello, comprensivi del tentato omicidio ai danni di Trincone, con un ulteriore episodio delittuoso, relativo all'omicidio compiuto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], giudicato con la seconda sentenza resa dalla medesima autorità giudiziaria.

Si evidenzia, poi, che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] si colloca nello stesso storico contesto in cui si è verificato il tentato omicidio ai danni di Trincone e che la condotta associativa è stata già, peraltro, ritenuta avvinta dalla continuazione dalla richiamata sentenza della Corte di appello di Napoli a quella del tentato omicidio.Quanto alla parte dell'ordinanza che nega la continuazione con l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], perché ritenuto commesso in un contesto criminale caratterizzato dalla guerra tra clan, ma avvenuto per un fatto ritorsivo e per una scelta sopravvenuta, adottata dai killer nel corso dell'azione di fuoco, la difesa sostiene che l'episodio era pacificamente maturato nell'ambito associativo.

Anzi si rimarca che l'episodio era maturato con riferimento all'accordo di divisione degli introiti estorsivi e con riferimento alla violazione del patto relativo alla ripartizione di detti introiti.

Detta collocazione, a parere del ricorrente, non integra un nuovo momento ideativo ma è l'occasione di attuazione di un progetto che era già stato ideato al momento della preparazione delle liste delle persone da colpire, esistente all'atto dell'adesione al diverso clan da parte del ricorrente.

Il ricorrente, secondo la prospettazione difensiva, aderisce al clan Sebastiano-Bellofiore e in quello stesso momento assume anche lo scopo di eliminare i soggetti di primo piano dell'avversario clan Longobardi-Beneduce.

Pertanto, la vittima designata, Russolillo, in quanto esponente di spicco del clan Beneduce-Longobardi era già individuato al momento genetico dell'adesione del ricorrente all'associazione.

L'azione, anche se eseguita ai danni di [OSCURATO:PERSONA], è esplicitata sia nella sua materialità sia nella sua componente soggettiva, tenuto conto che la vittima è un avversario, così individuato già dal momento dell'adesione di Villano al clan Sebastiano-Bellofiore.

Si tratta di ricostruzione che corrisponderebbe, secondo il ricorrente, al contenuto della sentenza di primo grado che ha riconosciuto Villano responsabile dell'omicidio.

L'ordinanza impugnata opererebbe una riduttiva ricostruzione delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], limitando l'esame di dette dichiarazioni soltanto al momento esecutivo dell'episodio omicidiario, omettendo ogni riferimento all'autentico fattore causale, rappresentato dal progetto di uccidere tutti gli appartenenti al clan avversario/ tra cui Russolillo in quanto inserito nell'apposita lista di soggetti di eliminare.

Vi era, quindi, al momento dell'adesione di Villano al clan ià un programma diretto all'eliminazione degli affiliati del clan Longobardi-Benecluce indicati in una lista. [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto affiliato al clan Longobardi-Beneduce/anzi/ il soggetto più vicino a Russolillo, essendo divenuto suo autista di fiducia.

Vittima designata era Russolillo mentre nel corso del raid per eliminare quest'ultimo si è verificata l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], quale mera variante del momento esecutivo.

Secondo la difesa, infine, la scelta di colpire [OSCURATO:PERSONA] invece del Russolillo non recide l'iniziale programma cui Villano aveva aderito quale appartenente al clan Sebastiano-Bellofiore in quanto, comunque, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era affiliato al clan Longobardi-Beneduce e quindi rientrava nel novero dei soggetti da colpire in quanto appartenente al sodalizio avversario.

Il reato fine, che può essere riconosciuto come connesso per la sussistenza dell'identità del disegno criminoso, peraltro, non deve essere precisamente indicato, in tutti i suoi elementi caratterizzanti, al momento della ideazione criminosa, ma soltanto nelle sue caratteristiche essenziali secondo la giurisprudenza di legittimità che è stata, quindi, non applicata correttamente nel caso di specie. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, S. Perelli, ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

2. Rileva il Collegio che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).

Grava, altresì, sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

In coerenza con tali principi giurisprudenziali, si ritiene che non può essere rilevante dal punto di vista unificante la mera contestualità delle condotte né è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali. (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481).

In ogni caso, si ritiene che il reato fine debba essere stato già programmato, almeno nelle sue linee essenziali, al momento dell'adesione del suo autore al sodalizio, laddove l'istanza di riconoscimento del vincolo della 4 fl continuazione attenga a delitto associativo, da un lato, e a reati fine, dall'altro (tra le altre, Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01, nel senso che è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio: in motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.)

3. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, pur nelle grandi linee, fosse stata unitariamente programmata al momento dell'adesione di Villano al sodalizio, fatto per il quale questi ha riportato condanna con la sentenza sub

1. Villano, secondo la Corte di assise di appello, è esponente del clan Sebastiano-Bellofiore che transita in quello denominato Longobardi-Beneduce solo dopo il 19 giugno 1997, data della morte dei capi dell'organizzazione Sebastiano-Bellofiore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la descrizione degli accadimenti che si ricava dalla motivazione del provvedimento impugnato, i due fatti omicidiari giudicati con le sentenze irrevocabili si collocano in epoca precedente al passaggio di Villano nell'altra fazione, essendo il tentato omicidio Trincone del 5 gennaio 1996 e risalendo l'omicidio [OSCURATO:PERSONA], al gennaio 1997, periodo in cui il ricorrente era ancora appartenente al clan Sebastiano-Bellofiore, anzi ponendosi tale fatto omicidiario quale antecedente causale del duplice omicidio di Sebastiano e Bellofiore, avvenuto nel mese di giugno 1997 (cfr. p. 2 dell'ordinanza impugnata).

La difesa assume che il reato associativo/ per il quale il ricorrente ha riportato condanna, attiene alla sua militanza nel clan Sebastiano-Bellofiore, riguardando, entrambi gli episodi omicidiari, avversari del clan [OSCURATO:PERSONA] e collocandosi il tentato omicidio di Trincone in un momento in cui Villano era integrato a pieno titolo nel clan Sebastiano-Bellofiore, mentre Trincone apparteneva alla fazione Longobardi-Beneduce.

Si tratta, per il ricorrente, di fatto reputato non ancora legato, in alcun modo, al passaggio di Villano nell'altro gruppo, pur essendo riferibile detto episodio a contrasti tra clan coesistenti sul medesimo territorio.Secondo il ricorrente, quando vi è l'omicidio [OSCURATO:PERSONA], vi è già, per la difesa, aspro contrasto tra i clan per la ripartizione degli introiti e si sceglie di sopprimere un componente del clan Longobardi-Beneduce, perché questo gruppo non aveva rispettato l'accordo sulla ripartizione dei proventi (nella misura del cinquanta per cento per ciascuna fazione).

Lo stesso ricorso assume che, già in questo momento, Villano stava programmando di transitare con gli avversari e che tale decisione maturerà solo dopo la morte dei capi del suo gruppo (clan Sebastiano-Bellofiore). [OSCURATO:PERSONA] osserva, in ogni caso, che entrambe le prospettazioni sono, in definitiva, convergenti sulla circostanza della natura estemporanea della decisione di uccidere non la vittima designata, Russolillo, ma di colpire [OSCURATO:PERSONA], pur appartenente al gruppo Longobardi-Beneduce, ma solo in quanto autista di Russolillo e, comunque, bersaglio ritenuto più semplice.

Sicché tale determinazione deve considerarsi, come ha fatto, con ragionamento ineccepibile, la Corte di assise di appello, del tutto occasionale ed estemporanea.

Invero, per come viene descritta dal giudice clell'esecuzione, con ragionamento non manifestamente illogico, la scelta di sopprimere [OSCURATO:PERSONA] è frutto di una deliberazione occasionale, cui si addiviene per ragioni di "praticità" di esecuzione da parte dei killer e, comunque, legata a uno specifico movente ritorsivo, relativo al verificarsi della mancata corresponsione di proventi al cinquanta per cento, difficilmente già ipotizzabile fin dal momento dell'adesione al sodalizio di Villano al clan.

Diversamente, il ricorso si incentra sulla (asserita) sussistenza del vincolo tra l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] e il delitto associativo, dal punto di vista strategico, e si assume che tale programma delittuoso era esistente all'inizio dell'affiliazione di Villano al clan Sebastiano-Bellofiore, perché vi era un (generico) progetto di uccidere tutti gli esponenti del clan Longobardi-Beneduce, reputati avversari.

Su tale punto, tuttavia, il Collegio osserva che alcuna specifica deduzione svolge il ricorrente circa il momento dell'affiliazione al sodalizio da parte di Villano, come accertato in sede di cognizione, onde poter senz'altro ricavare, dalla collocazione temporale di tale momento, la prossimità di questa scelta a quella di provvedere alla eliminazione di tutti gli avversari del clan.

Della lista di vittime designate, poi, si riceve indicazione con il ricorso, senza la precisa collocazione temporale rispetto al momento dell'adesione di Villano al clan, epoca alla quale, per poter essere tale circostanza rilevante ai fini del riconoscimento della continuazione, già doveva esistere il medesimo disegno criminoso di uccidere [OSCURATO:PERSONA].

Del resto, la ricostruzione degli stretti rapporti tra Russolillo e [OSCURATO:PERSONA], della vicinanza di questo al primo e dell'esistenza di Russolillo nella lista di vittime designate è versata in fatto e pretenderebbe la rilettura, da parte di questa Corte, di risultanze istruttorie non consentita al giudice di legittimità.

In definitiva, osta al riconoscimento della continuazione, l'impossibilità, in questa sede, alla stregua della motivazione non manifestamente illogica offerta dal giudice dell'esecuzione, di ritenere che vi fosse un disegno iniziale all'interno del clan Bellofiore-Sebastiano di uccidere tutti i membri del clan [OSCURATO:PERSONA], fin dal momento dell'affiliazione di Villano al sodalizio (fatto per il quale ha riportato condanna), nonché la specifica motivazione ritorsiva cui fa riferimento l'ordinanza e il carattere del tutto occasionale della materiale eliminazione di soggetto diverso da colui (Russolillo) che, secondo la prospettazione difensiva, era venuto meno ai patti convenuti tra i due clan circa la ripartizione dei proventi delle estorsioni. 4.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di assise di appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, S. Perelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di applicazione del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati con due sentenze definitive, emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio in concorso, commesso il 5 gennaio 1996, tentato omicidio in concorso, commesso in data 18 luglio 2004 e violazione della normativa in tema di armi (sentenza della Corte di appello di Napoli emessa in data 10 marzo 2015), nonché per il reato di omicidio aggravato in concorso, commesso il 5 gennaio 1997, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza della Corte di assise di appello di Napoli emessa in data 8 maggio 2019). 2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, avv. M. P. Fortunato, che denuncia erronea applicazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. L'ordinanza impugnata nega l'esistenza del vincolo della continuazione perché mancherebbero elementi di conferma della sussistenza del medesimo disegno criminoso tra il reato di associazione mafiosa ascritto al ricorrente nella sentenza della Corte di appello, nella qualità di membro del clan [OSCURATO:PERSONA] e i due episodi delittuosi commessi in danno di Trincone e [OSCURATO:PERSONA], stante l'insussistenza di un unico disegno criminoso che prevedesse l'eliminazione fisica dei due soggetti poi attinti dall'azione omicidiaria. Questa statuizione, secondo la difesa, in realtà non tiene conto del fatto che l'istanza non era diretta a riconoscere la continuazione tra il reato associativo e i due reati omicidiari trattandosi, per il tentato omicidio ai danni di Trincone, di unicità del disegno criminoso già riconosciuta con la medesima sentenza della Corte di appello che ha giudicato Villano per il reato associativo. La richiesta, invece, fa riferimento al riconoscimento della continuazione tra questi episodi, già giudicati con la sentenza della Corte di appello, comprensivi del tentato omicidio ai danni di Trincone, con un ulteriore episodio delittuoso, relativo all'omicidio compiuto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], giudicato con la seconda sentenza resa dalla medesima autorità giudiziaria. Si evidenzia, poi, che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] si colloca nello stesso storico contesto in cui si è verificato il tentato omicidio ai danni di Trincone e che la condotta associativa è stata già, peraltro, ritenuta avvinta dalla continuazione dalla richiamata sentenza della Corte di appello di Napoli a quella del tentato omicidio.Quanto alla parte dell'ordinanza che nega la continuazione con l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], perché ritenuto commesso in un contesto criminale caratterizzato dalla guerra tra clan, ma avvenuto per un fatto ritorsivo e per una scelta sopravvenuta, adottata dai killer nel corso dell'azione di fuoco, la difesa sostiene che l'episodio era pacificamente maturato nell'ambito associativo. Anzi si rimarca che l'episodio era maturato con riferimento all'accordo di divisione degli introiti estorsivi e con riferimento alla violazione del patto relativo alla ripartizione di detti introiti. Detta collocazione, a parere del ricorrente, non integra un nuovo momento ideativo ma è l'occasione di attuazione di un progetto che era già stato ideato al momento della preparazione delle liste delle persone da colpire, esistente all'atto dell'adesione al diverso clan da parte del ricorrente. Il ricorrente, secondo la prospettazione difensiva, aderisce al clan Sebastiano-Bellofiore e in quello stesso momento assume anche lo scopo di eliminare i soggetti di primo piano dell'avversario clan Longobardi-Beneduce. Pertanto, la vittima designata, Russolillo, in quanto esponente di spicco del clan Beneduce-Longobardi era già individuato al momento genetico dell'adesione del ricorrente all'associazione. L'azione, anche se eseguita ai danni di [OSCURATO:PERSONA], è esplicitata sia nella sua materialità sia nella sua componente soggettiva, tenuto conto che la vittima è un avversario, così individuato già dal momento dell'adesione di Villano al clan Sebastiano-Bellofiore. Si tratta di ricostruzione che corrisponderebbe, secondo il ricorrente, al contenuto della sentenza di primo grado che ha riconosciuto Villano responsabile dell'omicidio. L'ordinanza impugnata opererebbe una riduttiva ricostruzione delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], limitando l'esame di dette dichiarazioni soltanto al momento esecutivo dell'episodio omicidiario, omettendo ogni riferimento all'autentico fattore causale, rappresentato dal progetto di uccidere tutti gli appartenenti al clan avversario/ tra cui Russolillo in quanto inserito nell'apposita lista di soggetti di eliminare. Vi era, quindi, al momento dell'adesione di Villano al clan ià un programma diretto all'eliminazione degli affiliati del clan Longobardi-Benecluce indicati in una lista. [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto affiliato al clan Longobardi-Beneduce/anzi/ il soggetto più vicino a Russolillo, essendo divenuto suo autista di fiducia. Vittima designata era Russolillo mentre nel corso del raid per eliminare quest'ultimo si è verificata l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], quale mera variante del momento esecutivo. Secondo la difesa, infine, la scelta di colpire [OSCURATO:PERSONA] invece del Russolillo non recide l'iniziale programma cui Villano aveva aderito quale appartenente al clan Sebastiano-Bellofiore in quanto, comunque, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era affiliato al clan Longobardi-Beneduce e quindi rientrava nel novero dei soggetti da colpire in quanto appartenente al sodalizio avversario. Il reato fine, che può essere riconosciuto come connesso per la sussistenza dell'identità del disegno criminoso, peraltro, non deve essere precisamente indicato, in tutti i suoi elementi caratterizzanti, al momento della ideazione criminosa, ma soltanto nelle sue caratteristiche essenziali secondo la giurisprudenza di legittimità che è stata, quindi, non applicata correttamente nel caso di specie. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, S. Perelli, ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. Rileva il Collegio che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Grava, altresì, sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). In coerenza con tali principi giurisprudenziali, si ritiene che non può essere rilevante dal punto di vista unificante la mera contestualità delle condotte né è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali. (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481). In ogni caso, si ritiene che il reato fine debba essere stato già programmato, almeno nelle sue linee essenziali, al momento dell'adesione del suo autore al sodalizio, laddove l'istanza di riconoscimento del vincolo della 4 fl continuazione attenga a delitto associativo, da un lato, e a reati fine, dall'altro (tra le altre, Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01, nel senso che è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio: in motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.) 3. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, pur nelle grandi linee, fosse stata unitariamente programmata al momento dell'adesione di Villano al sodalizio, fatto per il quale questi ha riportato condanna con la sentenza sub 1. Villano, secondo la Corte di assise di appello, è esponente del clan Sebastiano-Bellofiore che transita in quello denominato Longobardi-Beneduce solo dopo il 19 giugno 1997, data della morte dei capi dell'organizzazione Sebastiano-Bellofiore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la descrizione degli accadimenti che si ricava dalla motivazione del provvedimento impugnato, i due fatti omicidiari giudicati con le sentenze irrevocabili si collocano in epoca precedente al passaggio di Villano nell'altra fazione, essendo il tentato omicidio Trincone del 5 gennaio 1996 e risalendo l'omicidio [OSCURATO:PERSONA], al gennaio 1997, periodo in cui il ricorrente era ancora appartenente al clan Sebastiano-Bellofiore, anzi ponendosi tale fatto omicidiario quale antecedente causale del duplice omicidio di Sebastiano e Bellofiore, avvenuto nel mese di giugno 1997 (cfr. p. 2 dell'ordinanza impugnata). La difesa assume che il reato associativo/ per il quale il ricorrente ha riportato condanna, attiene alla sua militanza nel clan Sebastiano-Bellofiore, riguardando, entrambi gli episodi omicidiari, avversari del clan [OSCURATO:PERSONA] e collocandosi il tentato omicidio di Trincone in un momento in cui Villano era integrato a pieno titolo nel clan Sebastiano-Bellofiore, mentre Trincone apparteneva alla fazione Longobardi-Beneduce. Si tratta, per il ricorrente, di fatto reputato non ancora legato, in alcun modo, al passaggio di Villano nell'altro gruppo, pur essendo riferibile detto episodio a contrasti tra clan coesistenti sul medesimo territorio.Secondo il ricorrente, quando vi è l'omicidio [OSCURATO:PERSONA], vi è già, per la difesa, aspro contrasto tra i clan per la ripartizione degli introiti e si sceglie di sopprimere un componente del clan Longobardi-Beneduce, perché questo gruppo non aveva rispettato l'accordo sulla ripartizione dei proventi (nella misura del cinquanta per cento per ciascuna fazione). Lo stesso ricorso assume che, già in questo momento, Villano stava programmando di transitare con gli avversari e che tale decisione maturerà solo dopo la morte dei capi del suo gruppo (clan Sebastiano-Bellofiore). [OSCURATO:PERSONA] osserva, in ogni caso, che entrambe le prospettazioni sono, in definitiva, convergenti sulla circostanza della natura estemporanea della decisione di uccidere non la vittima designata, Russolillo, ma di colpire [OSCURATO:PERSONA], pur appartenente al gruppo Longobardi-Beneduce, ma solo in quanto autista di Russolillo e, comunque, bersaglio ritenuto più semplice. Sicché tale determinazione deve considerarsi, come ha fatto, con ragionamento ineccepibile, la Corte di assise di appello, del tutto occasionale ed estemporanea. Invero, per come viene descritta dal giudice clell'esecuzione, con ragionamento non manifestamente illogico, la scelta di sopprimere [OSCURATO:PERSONA] è frutto di una deliberazione occasionale, cui si addiviene per ragioni di "praticità" di esecuzione da parte dei killer e, comunque, legata a uno specifico movente ritorsivo, relativo al verificarsi della mancata corresponsione di proventi al cinquanta per cento, difficilmente già ipotizzabile fin dal momento dell'adesione al sodalizio di Villano al clan. Diversamente, il ricorso si incentra sulla (asserita) sussistenza del vincolo tra l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] e il delitto associativo, dal punto di vista strategico, e si assume che tale programma delittuoso era esistente all'inizio dell'affiliazione di Villano al clan Sebastiano-Bellofiore, perché vi era un (generico) progetto di uccidere tutti gli esponenti del clan Longobardi-Beneduce, reputati avversari. Su tale punto, tuttavia, il Collegio osserva che alcuna specifica deduzione svolge il ricorrente circa il momento dell'affiliazione al sodalizio da parte di Villano, come accertato in sede di cognizione, onde poter senz'altro ricavare, dalla collocazione temporale di tale momento, la prossimità di questa scelta a quella di provvedere alla eliminazione di tutti gli avversari del clan. Della lista di vittime designate, poi, si riceve indicazione con il ricorso, senza la precisa collocazione temporale rispetto al momento dell'adesione di Villano al clan, epoca alla quale, per poter essere tale circostanza rilevante ai fini del riconoscimento della continuazione, già doveva esistere il medesimo disegno criminoso di uccidere [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, la ricostruzione degli stretti rapporti tra Russolillo e [OSCURATO:PERSONA], della vicinanza di questo al primo e dell'esistenza di Russolillo nella lista di vittime designate è versata in fatto e pretenderebbe la rilettura, da parte di questa Corte, di risultanze istruttorie non consentita al giudice di legittimità. In definitiva, osta al riconoscimento della continuazione, l'impossibilità, in questa sede, alla stregua della motivazione non manifestamente illogica offerta dal giudice dell'esecuzione, di ritenere che vi fosse un disegno iniziale all'interno del clan Bellofiore-Sebastiano di uccidere tutti i membri del clan [OSCURATO:PERSONA], fin dal momento dell'affiliazione di Villano al sodalizio (fatto per il quale ha riportato condanna), nonché la specifica motivazione ritorsiva cui fa riferimento l'ordinanza e il carattere del tutto occasionale della materiale eliminazione di soggetto diverso da colui (Russolillo) che, secondo la prospettazione difensiva, era venuto meno ai patti convenuti tra i due clan circa la ripartizione dei proventi delle estorsioni. 4.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese pr
Sentenza Cassazione n. 13996/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris