Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09405/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/08/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Brescia, accogliendo la richiesta di pena concordata, ha pronunciato sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen.

I motivi proposti con i ricorsi non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta in appello; invero, l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante.Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/08/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Brescia, accogliendo la richiesta di pena concordata, ha pronunciato sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. I motivi proposti con i ricorsi non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta in appello; invero, l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante.Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/
Sentenza Cassazione n. 09405/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris