CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33681/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 09/12/2025, la Corte di appello di Brescia, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Bergamo in data 19/12/2024 – che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni stradali aggravate, omissionedi soccorso e fuga, nonché di guida senza patente – dichiarava non doversiprocedere in relazione al reato di cui all’art. 116, comma 15, secondo periodo,Codice della strada, contestato al capo 6), confermando nel resto la sentenzaimpugnata.2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., con riferimento all’omessa notifica al difensore dellarequisitoria del Procuratore generale. Rileva che si è verificata la violazione deldiritto al contraddittorio cartolare, che presuppone necessariamente laconoscenza effettiva, da parte della difesa dell’imputato, degli atti e delleconclusioni scritte della [OSCURATO:PERSONA], funzionali al confronto tra tesi edantitesi; che l’omessa notifica della requisitoria scritta ha inciso in modo concretosulle prerogative difensive, impedendo qualsiasi replica alle argomentazioni delProcuratore generale, minando di conseguenza la possibilità per l’imputato didifendersi nel giudizio di secondo grado.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., con riferimento sia alla individuazione del veicolo che hacagionato le lesioni per cui si procede, che a quella del soggetto che loconduceva. Osserva che la Corte territoriale non si è confrontata in manierapuntuale con le doglianze difensive, fondando l’identificazione del veicolocoinvolto nel sinistro su dati che non indicano peculiarità univochedell’autovettura, trattandosi di un modello di auto molto diffuso ecommercializzato da circa trenta anni; che, anche con riferimento al luogo diritrovamento del veicolo, posto a distanza di circa cinque chilometri dal luogo incui si è verificato il sinistro per cui si procede, peraltro, a distanza di due ore, lasentenza impugnata non spiega come dette circostanze possano essere tra loroconciliate; che, con riferimento ai danni rinvenuti sulla carrozzeria, non è datocomprendere da quali elementi possa desumersi che la lieve rigatura presentesulla parte posteriore dell’autovettura (poi coinvolta in un successivo sinistro, nelquale riportava plurimi e significativi danni) sia compatibile con l’incidentestradale incriminato, sol che si consideri che la persona offesa ha riferito di unforte botto laterale; che, quanto alla identificazione dell’odierno ricorrente, lastessa si basa sulla intestazione della autovettura alla [OSCURATO:SOCIETA]., di cui ilBesana è socio e sulla sua presenza in possesso delle chiavi del veicolo almomento del recupero del mezzo a seguito del secondo sinistro; che, tuttavia,non considera che la vettura in discorso era nella disponibilità promiscua dei tresoci della [OSCURATO:SOCIETA]. e che l’imputato, presentatosi con il carroattrezzi peril recupero del veicolo, risultava privo di segni di lesioni compatibili con il violentoimpatto del mezzo contro il palo.2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., con riferimento all’esclusione della circostanza attenuante dicui all’art. 590 bis, comma 7, cod. pen. Rappresenta che la sentenza impugnataqualifica come ipotesi quelle che sono invece ricostruzioni difensive basate suelementi incontrovertibili, quali emergono dalle testimonianze assunte; che,invero, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] emerge come il ciclomotore condottodalla persona offesa viaggiasse a velocità superiore al limite consentito, per cuierroneamente non è stato ritenuto il concorso di colpa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Ed invero, la comunicazione “immediata” della requisitoria scritta eraprevista nel rito c.d. pandemico, che è stato sostituito, a far data dal01/07/2024, da quello previsto dalla riforma c.d. “Cartabia”.In particolare, a decorrere dal 30 aprile 2020, a norma dell’art. 83, comma12-ter, d.1 17 marzo 2020, n. 18, per la decisione sui ricorsi proposti per latrattazione a norma degli articoli 127 e 614 cod. proc. pen., la Corte dovevaprocedere in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e deidifensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il [OSCURATO:PERSONA] facesse richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giornoprecedente l’udienza, il Procuratore generale doveva formulare le sue richiestecon atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronicacertificata; era, altresì, espressamente previsto che la cancelleria, provvedesse“immediatamente” ad inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richiesteai difensori delle altre parti le quali, entro il quinto giorno antecedente l’udienza,avrebbero potuto presentare, con atto scritto, inviato alla cancelleria della Cortea mezzo di posta elettronica certificata, le proprie conclusioni. La disposizione inesame è stata sostanzialmente riprodotta dell’art. 23, comma 8, d. l. 28 ottobre2020, n. 137, che è stato più volte prorogato fino al 30 giugno 2024, giornoprecedente all’entrata in vigore della c.d. “riforma Cartabia” (01/07/2024).Orbene, la novella non prevede più la comunicazione “immediata” dellarequisitoria del pubblico ministero alle altre parti, né per il procedimento diappello (art. 598 bis cod. proc. pen.), né per quello di cassazione (art. 611 cod.proc. pen.). Invero, la nuova disciplina (applicabile ratione temporis al presenteprocedimento, tenuto conto che l’appello è stato proposto dopo l’entrata invigore della riforma) prevede solo che le richieste del pubblico ministero debbanoessere presentate quindici giorni prima dell’udienza e che le parti possanopresentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell’udienza,memorie di replica (art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per il procedimento dicassazione ed art. 598 bis cod. proc. pen. per il procedimento di appello).Invece, non è più previsto, come nel rito c.d. “pandemico”, che il contenuto dellarequisitoria scritta debba essere immediatamente comunicato alle altre parti.La mancata riproposizione di tale obbligo discende verosimilmente dallanormalizzazione degli spostamenti e degli accessi alle cancellerie, che, durante ilperiodo pandemico erano fortemente limitati.Naturalmente, le richieste avanzate dal pubblico ministero sono adisposizione delle parti, che possono richiederne copia alle cancellerie, mentreeventuali comunicazioni relative al deposito sono da considerarsi di mera“cortesia”, in assenza di qualsivoglia obbligo di comunicazione (Sez. 2, n. 15245del 06/03/2025, Berisha, Rv. 287897 – 01).1.2. Il secondo ed il terzo motivo non sono consentiti, atteso che sonocostituiti da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare unarivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato dilegittimità.Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dellaSuprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nelgiudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Cortedi cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali aquella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità,infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolvein una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendioprobatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Corte di cassazione ilcompimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quelladi reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai finidella decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione del giudice dilegittimità ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosidi accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che ilcontrollo sulla motivazione rimesso a detto giudice è circoscritto, ex art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragionigiuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifestaillogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispettoal fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predettivizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicatinei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile(Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01; Sez. 3, n. 17395del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 – 01; Sez. 5, n. 26455 del09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 – 01; Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01).Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione delgiudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e nonpuò, quindi, estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di fattoacquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto allaquale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca diuna diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed ilvoler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una meracensura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsabilitàdell’imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o diviolazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, postoche il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivopercorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.Peraltro, la sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione dei fattiascritti all’imputato oppure in punto di responsabilità costituisce una c.d. doppiaconforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenzedi merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpodecisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte dellasentenza d’appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dalfatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delleprove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 – 01;Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 – 01).Deve esser evidenziato, inoltre, che i motivi sono reiterativi di analoghedoglianze poste al giudice di appello, che, peraltro, riprendono pedissequamenteargomentazioni già fatte valere nel giudizio di primo grado, che sono stateaffrontate in termini precisi e concludenti da entrambi i giudici di merito. Edinvero, le due conformi sentenze di condanna hanno evidenziato, i) quanto allaindividuazione del veicolo che ha cagionato le lesioni per cui si procede, lacoincidenza tra l’autovettura rinvenuta e le dichiarazioni testimoniali in ordine alcolore ed al modello, alle lettere iniziali della targa, nonché il luogo delritrovamento e le modalità (il veicolo aveva impattato contro un palo, circostanzaquesta ritenuta in linea con la condotta di guida spericolata tenuta in occasionedel sinistro per cui si procede), oltre che la presenza di danni sulla carrozzeriapienamente compatibili con l’impatto con il manubrio del ciclomotore condottodalla persona offesa; ii) quanto alla identificazione dell’odierno ricorrente nelconducente del predetto veicolo, l’intestazione della vettura alla GDS Metallis.r.l., di cui il [OSCURATO:PERSONA] era socio e consigliere, la sua presenza sul carroattrezzi,che stava procedendo al recupero del veicolo incidentato ed il possesso dellechiavi dell’autovettura, circostanze tutte che deponevano per la disponibilità delmezzo, che non è stata negata dal ricorrente; iii) quanto alla non configurabilitàdel concorso di colpa della persona offesa nel sinistro, le dichiarazionitestimoniali da cui risulta che il ciclomotore procedeva entro i limiti di velocità.Trattasi all’evidenza di motivazione congrua ed esaustiva, oltre che nonmanifestamente illogica, per cui non è sindacabile in questa sede.2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremilacosì equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il giorno 10 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]