CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39347/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].] LULEZIM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri in data 10 marzo 2011; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 670 cod. proc. pen., in quanto non era stato accertato se il condannato avesse, o meno, avuto conoscenza del procedimento, tenuto conto che in atti non risultava che Lucaj avesse compiuto elezione di domicilio ed avesse provveduto a nomina di difensore di fiducia, circostanza incidente sulla regolarità della notifica dell'estratto contumaciale; inoltre, una precedente notifica non era andata a buon fine per destinatario sconosciuto; infine, l'accertamento secondo il quale l'istante fosse a conoscenza della lingua italiana era motivato in termini illogici, dato che è notorio che le istanze dal carcere vengono redatte dal detenuto "scrivano"; ritenuto che il ricorso è generico in quanto non si confronta con la ragione della decisione, che, esaminati gli atti del procedimento di cognizione, ha evidenziato che l'estratto contumaciale era stato notificato a mani proprie dell'imputato, il quale dunque avrebbe potuto proporre impugnazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendé. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugn