Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1992
ECLI:EU:C:1992:55
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990CJ0294_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-294/90,
[OSCURATO:PERSONA] plc, società di diritto inglese, con sede a [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] plc, società di diritto inglese, con sede a [OSCURATO:PERSONA],
con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], QC, e K.P.E. Lasok, barrister, per conto dei sigg. D.F. Hall e J.E. Flynn, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 8, rue Zithe,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Thomas F. Cusack, consigliere giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto la domanda diretta all' annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 17 luglio 1990, nella parte in cui essa impone al [OSCURATO:PERSONA] il recupero di 44,4 milioni di UKL, considerati aiuti di Stato,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: W. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: J.-G. Giraud
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 10 ottobre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 dicembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 settembre 1990, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "BAe") e la [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: l' "RG"), hanno chiesto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 17 luglio 1990 (GU 1991, C 21, pag. 2), nella parte in cui essa impone al [OSCURATO:PERSONA] il recupero di una somma di 44,4 milioni di UKL, considerata aiuto di Stato.
2 Nei 'considerando' della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] menziona un' antecedente decisione 13 luglio 1988, 89/58/CEE, concernente gli aiuti concessi dal governo del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], impresa costruttrice di autoveicoli (GU L 25, pag. 92). Con detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] aveva autorizzato un aiuto sotto forma di conferimento in capitale destinato a ripianare alcuni debiti del gruppo RG, nel contesto dell' acquisizione dello stesso da parte della BAe, a condizione, fra le altre,
- che il governo del [OSCURATO:PERSONA] non modificasse le condizioni di vendita previste e, in particolare, quelle in base a cui il prezzo di acquisto pagato dalla BAe sarebbe stato di 150 milioni di UKL e che la BAe avrebbe sostenuto tutti i futuri costi di ristrutturazione;
- che il governo si astenesse dal concedere all' RG qualsivoglia aiuto ulteriore sotto forma di conferimento in capitale o qualsiasi altra forma di aiuto nel contesto del suo potere discrezionale, salva una limitata sovvenzione regionale.
3 In seguito alla pubblicazione, nel novembre 1989, di un rapporto e di un memorandum segreto da parte del Controller and [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che il governo del [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso alla BAe e all' RG determinati benefici finanziari che non erano previsti dalla decisione 89/58.
4 Ritenendo che dette concessioni aggiuntive configurassero aiuti ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato e che fossero incompatibili con il mercato comune in quanto accordate in violazione dell' art. 1 della decisione 89/58, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata, con cui ha deciso
"che l' aiuto aggiuntivo di 44,4 milioni di UKL accordato nel contesto della vendita di RG a BAe costituisce un aiuto illegale corrisposto in violazione della decisione 89/58/CEE; le autorità britanniche hanno l' obbligo di esigere dai beneficiari il rimborso di tale somma (vale a dire: dalla BAe 9,5 milioni di UKL versatile per coprire i costi derivanti dall' acquisto della partecipazione di minoranza e 33,4 milioni di UKL equivalenti al risparmio da essa realizzato per corresponsione differita del prezzo; dalla RG 1,5 milioni di UKL che le erano stati accordati a rimborso delle spese di consulenza esterna connesse con la cessione)".
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
6 Le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 92 e 93 del Trattato, un errore nel calcolo della somma da restituire, la violazione del principio di proporzionalità nonché l' insufficienza della motivazione.
7 In primo luogo, le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA], se avesse ritenuto che i benefici accordati alla BAe e all' RG configurassero aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, avrebbe dovuto promuovere il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, del Trattato e consentire in tal modo agli interessati di presentare le loro osservazioni. [OSCURATO:PERSONA] non può negare che la decisione controversa abbia natura autonoma rispetto alla decisione 89/58, dal momento che essa qualifica aiuti di Stato i benefici controversi, accerta la loro incompatibilità con il mercato comune, procede ad una valutazione del loro ammontare ed infine ne ordina la restituzione.
8 [OSCURATO:PERSONA] si difende affermando che la decisione controversa non presenta affatto un carattere autonomo rispetto alla citata decisione 89/58, la quale avrebbe fissato varie condizioni cui era subordinata l' approvazione degli aiuti comunicati in quel periodo dal [OSCURATO:PERSONA], e che detta decisione era direttamente esecutiva.
9 Per esaminare la fondatezza di questo mezzo occorre ricordare la disciplina dettata dall' art. 93, n. 2, del Trattato ed i poteri di cui è investita la [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della stessa norma.
10 In proposito, occorre ricordare che l' art. 93, n. 2, primo comma, attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità di attuare, sotto il controllo della Corte, un procedimento speciale per l' esame permanente e il controllo degli aiuti che gli Stati membri intendono porre in essere (v. sentenza 14 febbraio 1990, Francia/[OSCURATO:PERSONA], causa C-301/87, Racc. pag. I-307). L' accertamento dell' eventuale incompatibilità di un aiuto con il mercato comune può avvenire solo a conclusione di detta procedura, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare l' obbligo di ingiungere agli interessati di presentare le proprie osservazioni.
11 Qualora lo Stato membro non si conformi alla decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato l' incompatibilità degli aiuti progettati o non osservi le condizioni cui la [OSCURATO:PERSONA] ha subordinato la decisione di approvazione di detti aiuti, la [OSCURATO:PERSONA] stessa, a norma dell' art. 93, n. 2, secondo comma, è legittimata ad adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli artt. 169 e 170 del Trattato.
12 Dalle considerazioni che precedono emerge che, qualora avesse ritenuto che il governo del [OSCURATO:PERSONA] non avesse osservato determinate condizioni cui la decisione 89/58 era subordinata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, a norma dell' art. 93, n. 2, secondo comma, adire direttamente la Corte con un ricorso proposto contro il [OSCURATO:PERSONA].
13 Qualora avesse ritenuto che il governo del [OSCURATO:PERSONA] avesse effettuato un versamento di aiuti aggiuntivi che non erano stati esaminati nel corso del procedimento conclusosi nella decisione 89/58, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata tenuta a promuovere il procedimento speciale previsto dall' art. 93, n. 2, primo comma, e ad ingiungere agli interessati di presentare le loro osservazioni.
14 E' vero che nella sentenza 3 ottobre 1991, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (causa C-261/89, Racc. pag. I-4437, punto 20 della motivazione), la Corte ha considerato che, quando la [OSCURATO:PERSONA], in una circostanza del genere, analizza la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso, eventualmente, il contesto già esaminato in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente abbia potuto imporre allo Stato membro. Tuttavia, siffatto esame dev' essere effettuato nell' osservanza delle procedure stabilite dal Trattato.
15 Stando così le cose, senza che sia necessario esaminare gli altri mezzi, si deve annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 17 luglio 1990, nella parte in cui essa impone al [OSCURATO:PERSONA] il recupero di una somma di 44,4 milioni di UKL, considerata aiuto di Stato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e va pertanto condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 17 luglio 1990 è annullata nella parte in cui essa impone al [OSCURATO:PERSONA] il recupero di una somma di 44,4 milioni di UKL, considerata aiuto di Stato.
2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.