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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37400/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21208-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio legale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1A. [OSCURATO:PERSONA]; - controficorrente - avverso la sentenza n. 653/15/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 25/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ( Ric. 2021 n. 21208 sez.

MT - ud. 23-11-2022 -2- -y.

Premesso che:

1. il [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, lamentando violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha ritenuto legittimo, sotto il profilo del requisito motivazionale, l'avviso di accertamento Tarsu degli anni 2011 e 2012, notificato al ricorrente dal raggruppamento temporaneo di imprese Agenzia delle Entrate Riscossione, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], concessionario del servizio di riscossione tributi del Comune di Napoli;

2. il raggruppamento temporaneo d'imprese resiste con controricorso; considerato che:

1. il ricorso è infondato.

1.1. A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modi?., dalla

I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost.

Tale violazione è individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014).

1.2. la Ctr, chiamata a verificare se l'atto di accertamento impugnato fosse o non dotato di motivazione, rà—C-TRA dopo aver riportato la massima ed ampi stralci della sentenza di questa Corte n.20620/2019 (massima secondo cui "In tema di TARSU, la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica va condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della

I. n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa"), ha affermato: "l'atto contiene l'esplicito riferimento a tutti gli atti amministrativi di carattere formale su cui si fonda la pretesa tributaria; ricorda che la determinazione della maggior superficie tassabile è stata determinata a mezzo di rilevazione diretta, che era stato effettuato l'incrocio tra le banche dati comunali, catastali e tributarie, all'evidente fine di verificare i titoli di proprietà e le superfici denunciate; per ciascun immobile erano stati indicati la superficie accertata (con la differenza rispetto a quella dichiarata), la destinazione d'uso, la misura della tariffa e l'importo dovuto così assolvendo sicuramente l'onere motivazione essendo chiaramente indicati i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria".

1.3. la motivazione della sentenza è coerente, riferita al concreto contenuto dell'atto e quindi non apparente;

2. il ricorso deve essere rigettato; 3 le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 5600,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed C 200,00 per esborsi; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21208-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio legale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1A. [OSCURATO:PERSONA]; - controficorrente - avverso la sentenza n. 653/15/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 25/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ( Ric. 2021 n. 21208 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- -y. Premesso che: 1. il [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, lamentando violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha ritenuto legittimo, sotto il profilo del requisito motivazionale, l'avviso di accertamento Tarsu degli anni 2011 e 2012, notificato al ricorrente dal raggruppamento temporaneo di imprese Agenzia delle Entrate Riscossione, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], concessionario del servizio di riscossione tributi del Comune di Napoli; 2. il raggruppamento temporaneo d'imprese resiste con controricorso; considerato che: 1. il ricorso è infondato. 1.1. A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modi?., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. Tale violazione è individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014). 1.2. la Ctr, chiamata a verificare se l'atto di accertamento impugnato fosse o non dotato di motivazione, rà—C-TRA dopo aver riportato la massima ed ampi stralci della sentenza di questa Corte n.20620/2019 (massima secondo cui "In tema di TARSU, la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica va condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della I. n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa"), ha affermato: "l'atto contiene l'esplicito riferimento a tutti gli atti amministrativi di carattere formale su cui si fonda la pretesa tributaria; ricorda che la determinazione della maggior superficie tassabile è stata determinata a mezzo di rilevazione diretta, che era stato effettuato l'incrocio tra le banche dati comunali, catastali e tributarie, all'evidente fine di verificare i titoli di proprietà e le superfici denunciate; per ciascun immobile erano stati indicati la superficie accertata (con la differenza rispetto a quella dichiarata), la destinazione d'uso, la misura della tariffa e l'importo dovuto così assolvendo sicuramente l'onere motivazione essendo chiaramente indicati i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria". 1.3. la motivazione della sentenza è coerente, riferita al concreto contenuto dell'atto e quindi non apparente; 2. il ricorso deve essere rigettato; 3 le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 5600,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed C 200,00 per esborsi; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso
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