CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 22778/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 57 - etr94 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 11 luglio 2022, n riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 21 ottobre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione cil i penale responsabilità dell'imputato per il reato di commercio di prodotti con segni contraffatti, è privo di concreta specificità in quanto non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni logiche poste a base della decisione impugnata, con cui la Corte territoriale ha già respinto le medesime censure sollevate con l'atto di appello (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4 sulla contraffazione non riconoscibile ictu ocull e sull'irrilevanza della prova della registrazione dei marchi qualora si tratti di marchi, quali Nike e Adidas, di larghissimo uso e incontestata utilizzazione da parte delle case produttrici); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge il vizio della motivazione in relazione al diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è del tutto inconferente rispetto alla motivazione, logica e c:oerente con le risultanze processuali, con cui la Corte territoriale, respingendo la richiesta difensiva, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ha evidenziato come le modalità della condotta, consistita nella vendita sulla pubblica via, con conseguente pericolo di diffusione di prodotti recanti marchi contraffatti famosi, dalla quale avrebbe ricavato un profitto non esiguo, non consentissero di ritenere il fatto di particolare tenuità; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è altresì privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che ha respinto la richiesta di applicazione dell'attenuante in esame con motivazione esente dalle lamentate criticità giustificative (si veda, in proposito, pag. 7 sul profitto non trascurabile che il prevenuto avrebbe conseguito dalla vendita della merce contraffatta e sull'evidente messa in pericolo della fede pubblica con la sua condotta); considerato, infine, che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, peraltro già ridotta dal Giudice di appello, per assolvere l'obbligo di motivazione, è sufficiente che egli abbia fatto riferimento alla equità della stessa (v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01), come avvenuto nella specie in cui la Corte ha anche valorizzato la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, alla luce delle numerose segnalazioni di polizia nei suoi confronti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.