CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 04457/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha riformato quoad poenam la decisione di primo grado, che aveva condannato l'imputato per il delitto di rapina, accordando l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. nella massima estensione e rimodulando il trattamento sanzionatorio; rilevato che l'unico motivo proposto, con il quale il difensore lamenta la violazione degli artt. 448 e 546 cod.proc.pen., è eccentrico e del tutto generico, facendo riferimento a vizi propri di un processo definito con pena patteggiata a fronte di un giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato e conclusosi con l'accoglimento del motivo di censura proposto in ordine all'entità della diminuzione per l'attenuante del risarcimento del danno; ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente