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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49453/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (come, altresì, supportate da successiva memoria difensiva) - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 81 capoverso cod. pen. e del vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati omogenei, di cui all'art. 385 cod. pen., oggetto di due sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso e in particolare il medesimo contesto spazio- temporale - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal G.i.p. del Tribunale di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: - le condotte illecite di cui Castagna si è reso autore, seppure violatrici della medesima fattispecie e realizzate in un arco temporale non molto ampio, appaiono riconducibili non tanto ad un'unitaria e preordinata determinazione volitiva dell'imputato, quanto piuttosto a un suo consolidato e caratteristico modus vivendi e ad una marcata insofferenza del suddetto ai dettami dell'ordinamento e alle prescrizioni dell'autorità; - nella specie non è stato assolto l'onere di allegazione incombente sull'interessato all'unificazione, che si è limitato a dedurre la commissione di reati della medesima indole in un breve lasso di tempo, di per sé non sufficiente per l'individuazione di un medesimo disegno criminoso sottostante.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (come, altresì, supportate da successiva memoria difensiva) - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 81 capoverso cod. pen. e del vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati omogenei, di cui all'art. 385 cod. pen., oggetto di due sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso e in particolare il medesimo contesto spazio- temporale - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal G.i.p. del Tribunale di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: - le condotte illecite di cui Castagna si è reso autore, seppure violatrici della medesima fattispecie e realizzate in un arco temporale non molto ampio, appaiono riconducibili non tanto ad un'unitaria e preordinata determinazione volitiva dell'imputato, quanto piuttosto a un suo consolidato e caratteristico modus vivendi e ad una marcata insofferenza del suddetto ai dettami dell'ordinamento e alle prescrizioni dell'autorità; - nella specie non è stato assolto l'onere di allegazione incombente sull'interessato all'unificazione, che si è limitato a dedurre la commissione di reati della medesima indole in un breve lasso di tempo, di per sé non sufficiente per l'individuazione di un medesimo disegno criminoso sottostante. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre
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