CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 luglio 1988
Cassazione n. 18931/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/07/1988 avverso la ordinanza del 15/04/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla sentenza emessa nei suoi confronti in data 6 marzo 2019 dal Tribunale di Lodi con la quale è stata affermata la sua penale responsabilità per il reato continuato di furto aggravato. 2. A sostegno della sua istanza [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di avere appreso della condanna solo in data 19 ottobre 2020, quando gli era stato consegnato il certificato del casellario giudiziario da lui richiesto per motivi di lavoro, e che tutte le notificazioni relative al procedimento erano avvenute mediante consegna al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., stante la inidoneità del domicilio apparentemente da lui dichiarato in Piacenza, via Pastore 10, essendo egli invece residente in Piacenza, via Pastore n. 3. In realtà, egli aveva dichiarato ai carabinieri, in occasione della elezione di domicilio, l'esatto indirizzo della sua residenza, ma i militari avevano erroneamente riportato nel verbale il numero civico ed egli non si era mai reso conto di tale erronea indicazione. La Corte di appello ha motivato il rigetto dell'istanza osservando che [OSCURATO:PERSONA] comprendeva la lingua italiana ed egli aveva dichiarato alla polizia giudiziaria un errato indirizzo di residenza. Tale errore aveva determinato che le notifiche fossero effettuate al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. La Corte di appello ha affermato che egli, volontariamente dichiarando un indirizzo di residenza diverso da quello reale, si era deliberatamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata conoscenza del processo, dimostrando in tal modo di non volervi partecipare. Egli era ben consapevole, essendo stato avvisato all'atto della redazione del verbale, delle conseguenze della elezione di un domicilio inidoneo e ciononostante aveva preferito indicare un indirizzo diverso da quello di sua effettiva residenza. Aggiunge la Corte di appello che, anche laddove l'erronea indicazione dell'indirizzo di residenza dipendesse da un errore, ad opera dei militari, di trascrizione nel verbale di elezione di domicilio dell'indirizzo di residenza da lui esattamente dichiarato, la mancata conoscenza da parte sua della pendenza del processo non sarebbe comunque incolpevole, atteso che era suo onere controllare la copia del verbale che gli era stata consegnata onde accertare eventuali inesattezze. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta contestualmente la violazione degli artt. 420-bis e 420-quater cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che la Corte di appello non ha effettuato alcun accertamento in concreto rispetto alle condotte con le quali egli si sarebbe sottratto alla conoscenza del processo e in ordine all'elemento psicologico di tali condotte, limitandosi a motivare in modo apparente. La conoscenza, da parte dell'odierno ricorrente, delle conseguenze derivanti da un'inidonea elezione di domicilio è stata presunta, mentre è stato omesso che l'autorità giudiziaria avrebbe potuto avvedersi dell'errore relativo al numero civico dell'indirizzo di residenza e tentare la notifica all'indirizzo ivi risultante. L'ordinamento processuale consente di celebrare il processo in assenza dell'imputato solo laddove sia certo che egli abbia avuto conoscenza del provvedimento di formale vocatio in ius, salvo il caso in cui vi sia stata una volontaria sottrazione dell'imputato alla conoscenza del procedimento, emergente da condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento di fatto, anche in relazione al coefficiente psicologico della condotta. In particolare, tale «volontarietà» va accertata dal giudice senza instaurare alcun automatismo quanto alle condizioni che, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., autorizzano il giudice a procedere in assenza dell'imputato e la mancanza di diligenza informativa e la dichiarazione di un falso domicilio non sono decisivi per affermare la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Nel caso di specie, sostiene il ricorrente, il Giudice si è limitato a dedurre la volontaria sottrazione dalla mera inidoneità del domicilio, applicando un meccanismo presuntivo ed illogico ormai censurato da questa Corte di cassazione, senza tenere conto di circostanze di segno contrario emergenti dagli atti, come le dichiarazioni spontanee rese dall condannato in data 17 novembre 2020, con le quali aveva asserito di non avere compreso che sarebbe iniziato un processo penale a suo carico e di non essersi mai accorto dell'erronea trascrizione del numero civico. Egli non aveva conoscenze di procedura penale e comunque il verbale di elezione di domicilio non conteneva l'avviso che nel caso di domicilio inidoneo le notificazioni sarebbero state effettuate mediante consegna al difensore. Né poteva ritenersi che all'epoca della redazione del verbale di dichiarazione di domicilio il Gjiergji fosse a conoscenza della pendenza di un processo a suo carico, non potendo tale consapevolezza essere desunta da un atto compiuto di iniziativa dalla polizia giudiziaria in epoca anteriore alla formale instaurazione del procedimento, che si verifica solo con la iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 16416 del 02/03/2017, Somai, Rv. 269843). Sottolinea il ricorrente che in caso di irreperibilità dell'imputato, laddove dagli atti risulti un luogo in cui egli possa essere rintracciato, il giudice deve tentare di notificare in quel luogo personalmente all'imputato la vocatio in ius, perché è onere dello Stato portare a conoscenza degli imputati, con certezza, il contenuto dell'accusa nonché la data e il luogo dell'udienza, laddove ciò sia possibile come nel caso in cui si sia a conoscenza di un luogo determinato nel quale è possibile o anche solo ipotizzabile eseguire la notifica di un atto così importante come quello introduttivo del processo, alla luce del principio di effettività cui deve ispirarsi l'intera disciplina che regola l'istituto dell'assenza nel processo penale (Sez. 3, n. n. 22838 del 09/03/2021, Cantone, non massimata). Segnala il ricorrente, a tale proposito, che era presente agli atti una certificazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate nel 2016, precedente alla notifica del decreto di citazione a giudizio, dalla quale risultava che egli era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3. Quanto all'omesso controllo dell'esattezza dei dati riportati nel verbale di identificazione, si tratta di difetto di diligenza - e quindi di colpa - non equiparabile alla volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931). Nel caso di specie il Gjiergji ha dichiarato il suo domicilio, ai fini della notifica degli atti del procedimento, presso la sua residenza, ma, nell'indicare quest'ultima, ha fornito un indirizzo caratterizzato da un numero civico diverso da quello reale e da tale inesatta indicazione è derivata la inidoneità del domicilio. La Corte di appello ha giustificato il rigetto della istanza fornendo una duplice motivazione. Essa ha innanzitutto ritenuto che il Gjiergji abbia volontariamente fornito una falsa indicazione circa la propria residenza, osservando che dagli atti risultava che egli comprendeva perfettamente la lingua italiana e che egli era ben a conoscenza che gli era stato chiesto di fornire il suo indirizzo al fine di consentire all'autorità giudiziaria di portare a sua conoscenza gli atti di un procedimento penale, atteso che la polizia giudiziaria stava procedendo alla sua identificazione dopo aver proceduto al sequestro di un'arma. Ha quindi desunto dalla scelta del Gjierwi di non portare a conoscenza della 4 /,t#' autorità giudiziaria la sua residenza la sua volontà di sottrarsi alla conoscenza degli atti del procedimento penale e anche dell'eventuale processo. In secondo luogo, ha osservato che anche laddove si ritenesse involontaria la erronea indicazione della propria residenza da parte del Gjiergji, imputabile ad un'erronea trascrizione ad opera delle forze dell'ordine del dato esattamente fornito dall'odierno ricorrente, sussisterebbe comunque una colpevole, in quanto dovuta ad un difetto di diligenza, mancata conoscenza del processo, atteso che egli avrebbe dovuto controllare l'esattezza del dato riportato nel verbale di elezione di domicilio e comunque tenersi informato sugli sviluppi del procedimento contattando il difensore di ufficio che gli era stato contestualmente nominato e del quale gli erano stati forniti i numeri telefonici e l'indirizzo. La decisione appare corretta laddove la Corte di appello ha affermato che l'imputato ha inteso sottrarsi alla conoscenza del processo. Deve a tale proposito osservarsi che il decreto di citazione a giudizio reca la data del 6 maggio 2016, in cui, sulla base del certificato rilasciato dalla Agenzia delle entrate in data 9 maggio 2016, l'odierno ricorrente aveva già più volte cambiato residenza senza curarsi di comunicare all'autorità giudiziaria le modifiche del suo domicilio. E', quindi, a tale omissione che deve imputarsi la mancata conoscenza da parte sua della vocatio in ius. Il ricorrente, come risulta dal verbale di dichiarazione di domicilio, era stato ritualmente informato che egli era tenuto a comunicare all'autorità giudiziaria le modifiche del suo domicilio e che, in difetto, ogni notifica sarebbe stata effettuata presso il difensore, come appunto avvenuto. L'avere l'imputato fornito un indirizzo diverso da quello di residenza e l'avere egli omesso di comunicare all'autorità giudiraria le modifiche del suo domicilio successivamente intervenute sono condotte dalle quali, complessivamente, emerge la volontà dell'imputato di sottrarsi alla conoscenza del processo. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. p