CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04856/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo respingersi il ricorso udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale conclude chiedendo l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 14 settembre 2021, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. presso il tribunale di Napoli del 22-12-2020, riqualificava i fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 648 ter cod.pen. e lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione ed C 5000,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen., violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto al motivo di appello con il quale si era richiesta l'assoluzione dal delitto di concorso esterno in associazione camorristica ritenuto all'esito del primo grado; si lamentava in particolare che la corte di merito aveva omesso di indicare quali operazioni di riciclaggio avesse compiuto il Vittorio e non avesse adeguatamente valutato la circostanza che sulle somme ricevute il ricorrente aveva anche versato degli interessi al clan in fase di restituzione. Dalle conversazioni intercettate non risultavano acquisti di beni o attività economiche e finanziarie e la restituzione gravata da interessi era incompatibile con la fattispecie ritenuta all'esito del giudizio di appello; emergeva pertanto che le somme erano state utilizzate personalmente e ricevute per finanziare la propria attività imprenditoriale così che non era configurabile l'ipotesi di cui all'art. 648 ter cod.pen. in assenza di condotte tese a fare perdere le tracce della provenienza del denaro. Con successiva memoria la difesa insisteva nei motivi esponendo anche che all'esito di separato giudizio il fratello dell'imputato era stato assolto dalla stessa contestazione. [OSCURATO:PERSONA] DiEurro 2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati od in parte non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, la corte di appello di Napoli, attraverso l'analisi delle conversazioni intercettate e degli altri elementi probatori ha ricostruito i fatti contestati al ricorrente e qualificato gli stessi ai sensi dell'art. 648 ter cod.pen. senza incorrere in alcuno dei lamentati vizi; in particolare quanto alla ricostruzione della condotta, è risultato che il Vittorio avesse ricevuto un'assai ingente somma di denaro da un clan di camorra e l'avesse poi investita in proprie attività imprenditoriali nello stato estero di [OSCURATO:PERSONA] obbligandosi alla restituzione dell'importo gravato da un modesto interesse. Orbene, a fronte di tale ricostruzione che neppure il ricorso contesta affermando però che la restituzione del prestito con interessi dovrebbe fare escludere ogni fattispecie punibile, correttamente la corte di merito è pervenuta alla qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 648 ter cod.pen. poiché la consapevole ricezione di capitali da un clan camorristico e l'investimento nelle attività di impresa attivate in territorio estero, peraltro pure extraeuropeo, configura proprio una chiara ipotesi di impiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche punito ai sensi della disciplina dettata dall'art. 648 ter cod.pen.. Ed il ricorso prospetta enunciati palesemente infondati sia in relazione alla diversa natura che la condotta dovrebbe assumere solo per la previsione dell'obbligo di restituzione del capitale con interessi, posto che il delitto appare essersi consumato nella precedente frazione temporale della ricezione e dell'impiego senza che assuma valore decisivo la pattuizione degli interessi per la successiva fase della restituzione, sia con riguardo alla assenza di natura dissimulatoria della condotta a fronte dell'orientamento prevalente di questa sezione secondo cui ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. non è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni, in quanto tale delitto tutela, in via residuale rispetto a quelli di riciclaggio e autoriciclaggio, la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'utilizzo di beni di provenienza illecita (Sez. 2 - , n.24273 del 18/02/2021, Rv. 281626 - 01). Peraltro, nel caso in esame, l'investimento all'estero di capitali illeciti provenienti da una cosca camorristica sarebbe pure dotato di quel particolare carattere dissimulatorio in quanto evidentemente finalizzato a fare perdere le tracce del denaro di provenienza illecita sia attraverso lo spostamento in altro Stato che mediante l'impiego da parte di un soggetto diverso dall'autore del reato presupposto svolgente attività imprenditoriale. Quanto alla doglianza esposta nella memoria ed alla assoluzione del fratello del ricorrente all'esito di separato giudizio, deve rilevarsi che la differente piattaforma probatoria ben può giustificare conclusioni differenti senza peraltro che sia stato provato che all'esito del separato procedimento sia stato escluso il fatto stesso piuttosto che la singola responsabilità dell'imputato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 22 dicembr