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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36154/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, è privo di specificità perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito.

La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado che in presenza di c.d. doppia conforme si salda per costituire un unico complesso argomentativo, ha argomentato che, sulla base dell'accertamento induttivo, che il Giudice ha condiviso e fatto proprio, erano state riscontrate irregolarità formali gravi e ripetute delle scritture contabili, dopo la produzione della documentazione contabile, e che tali irregolarità erano tali da rendere inattendibili nel complesso le stesse, da cui poi ha tratto la conclusione della sussistenza del reato attesa la differenza non irrilevante tra fatture di vendita e di acquisto e i costi per il personale pari a C 120.903,00, con evasione di imposta iva superiore alla soglia di punibilità (pari ad C 87.000,00).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per il principio di atipicità dei mezzi di prova, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581 - 01).

Contrariamente all'assunto difensivo i giudici del merito hanno autonomamente argomentato, vedi pag.

4. Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato.

Rileva il Collegio che il giudice dell'impugnazione ha motivato la mancata concessione in ragione dell'assenza di elementi positivi per concederle e in presenza di precedenti penali.

Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie atteso il richiamo ai precedenti penali come lo stesso ricorrente allega.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, è privo di specificità perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado che in presenza di c.d. doppia conforme si salda per costituire un unico complesso argomentativo, ha argomentato che, sulla base dell'accertamento induttivo, che il Giudice ha condiviso e fatto proprio, erano state riscontrate irregolarità formali gravi e ripetute delle scritture contabili, dopo la produzione della documentazione contabile, e che tali irregolarità erano tali da rendere inattendibili nel complesso le stesse, da cui poi ha tratto la conclusione della sussistenza del reato attesa la differenza non irrilevante tra fatture di vendita e di acquisto e i costi per il personale pari a C 120.903,00, con evasione di imposta iva superiore alla soglia di punibilità (pari ad C 87.000,00). La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per il principio di atipicità dei mezzi di prova, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581 - 01). Contrariamente all'assunto difensivo i giudici del merito hanno autonomamente argomentato, vedi pag. 4. Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. Rileva il Collegio che il giudice dell'impugnazione ha motivato la mancata concessione in ragione dell'assenza di elementi positivi per concederle e in presenza di precedenti penali. Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie atteso il richiamo ai precedenti penali come lo stesso ricorrente allega. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 lu
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