CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45513/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.La Corte di appello di Palermo ha confermato, in punto di responsabilità penale e riducendo la pena, la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto MANCUSO Salvatore colpevole della contravvenzione di cui all'art.116, commi 15 e 17, C.d.S. per aver circolato alla guida di un veicolo privo di targa e senza aver conseguito la patente di guida, avendo commesso il fatto con la recidiva nel biennio. 2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando vizio di motivazione, che ritiene insufficiente al fine di provare la colpevolezza dell'imputato. 3. Il motivo è carente di specificità in quanto non si confronta con la decisione impugnata, non sottopone alla necessaria critica le argomentazioni poste a fonda- mento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, laddove il giudice di appello, premesso che il fatto storico della guida senza patente non era messo in discussione, così come verbalizzato nell'immediatezza dei fatti e acclarato dal Tribunale, ha in primo luogo confermato che il Mancuso era stato destinatario di analoga contestazione il 18 luglio 2018 ( mai pagata né impugnata dall' interessato) che era stata iscritta a ruolo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Da ciò la sentenza impugnata ha tratto la prova della colpevolezza dell'imputato e della non partico- lare tenuità del fatto. Inoltre, considerati i precedenti penali, indici di una perso- nalità negativa, la Corte territoriale ha escluso che potessero trovare applicazione le circostanze attenuanti generiche. 4. A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a denunciare in modo del tutto generico ed aspecifico una affermata insufficienza della motivazione. Si tratta dunque di motivo che, in quanto privo della idoneità ad incidere sulla struttura della motivazione per di più a fronte di una doppia conforme, non può essere considerato come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Per tale ragione, il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sen- tenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 - 01). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- m