CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 novembre 1972
Cassazione n. 29995/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANGELO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/11/1972 avverso l'ordinanza del 13/12/2022 del TRIB. di SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], Il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13/12/2022, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in sede in data 10/10/2022, che aveva rigettato la domanda di integrazione della liberazione anticipata avanzata dal condannato, in ordine al periodo di pena espiata dal 21/9/2010 al 21/9/2012. 1.1. Il Tribunale ha rilevato che - nonostante le pregevoli argomentazioni difensive - risultava assorbente la circostanza per cui l'affidamento in prova al quale era stato ammesso il Corfù, era stato revocato il 22/5/2022 per comporta- mento incompatibile con la prosecuzione della prova, dichiarando non espiato l'intero periodo di affidamento. Pertanto, in applicazione dell'art. 4 della Legge n. 10 del 2014, doveva applicarsi la riserva per cui il beneficio in oggetto sarebbe stato riconosciuto a condizione che il condannato avesse continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi, che qui si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione della sentenza, come prevede l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata speciale ex art. 54 O.P. 2.2. Con il secondo motivo si deduce motivazione illogica e contraddittoria quanto alla revoca dell'affidamento non ancora passata in giudicato, vizio censurabile ex art. 6, comma 2, CEDU. 2.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento per violazione della correlazione tra l'ordinanza n. 2018/1889 e la motivazione oggetto di rigetto fondata sulla revoca dell'affidamento in prova, questione ancora pendente, per diversità del fatto contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, non soltanto in ragione del suo carattere generico, confusionario e focalizzato su profili che esulano dal procedimento in esame, laddove si indirizzano critiche al provvedimento di revoca dell'affida- mento in prova che non costituisce oggetto del presente procedimento, ma anche per la manifesta infondatezza della pretesa fatta valere.1.1. Non vi è alcuna estraneità della pronuncia rispetto al petitum del Corfù nell'indicazione del rilievo ostativo che assume nella specie la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale. Invero, l'art. 4, comma 2, D.L. n. 146 del 2013, convertito con modifiche nella Legge n. 10 del 2014, prevede che «Ai condannati che, a decorrere dal 10 gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione». 1.2. Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente rilevato che la revoca ex tunc della misura alternativa per condotte incompatibili con la prosecuzione della prova è indicativa della mancanza di partecipazione del Corfù all'opera di rieducazione, e tale rilievo comporta senz'altro la negazione del beneficio, senza necessità di verificare "le pur pregevoli argomentazioni difensive" incentrate sull'assenza del carattere ostativo della condanna per i reati in esecuzione, in applicazione della riportata disposizione. 1.3. Le doglianze confusamente avanzate in ordine al provvedimento di revoca della misura alternativa non possono essere esaminate in questa sede, ma dovevano essere tempestivamente indirizzate avverso detto provvedimento, con gli adeguati mezzi di impugnazione. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria indicata nel dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando cause di esonero da responsabilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 8 giugno 2023