CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 22265/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27169/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 617/2020 depositata in data 07/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima impresa individuale, ricorre, formulando tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 617/2020 emessa dalla Corte d’Appello di Genova, resa pubblica il 07/03/2020; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; il ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto: a) di essere stato convenuto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., che gestiva le aree portuali per conto del Comune di Chiavari, dinanzi al Tribunale di Genova, perché fosse accertato il suo inadempimento all’obbligo del pagamento del canone mensile di euro 600,00 per l’occupazione di una parte della zona F del Porto di Chiavari allo scopo di posizionare temporaneamente un travel lift, in attesa del collaudo dei lavori di ampliamento del porto commissionati alla [OSCURATO:PERSONA], di cui la ditta Castagnino era socia, e per l’effetto fosse pronunciata la risoluzione per inadempimento del contratto, e, in subordine, perché fosse accertata ala legittimità del recesso ex art. 1375 cod.civ. con conseguente inefficacia del rapporto e il venir meno del titolo per l’occupazione dell’area; b) di essersi costituto in giudizio, eccependo l’infondatezza della domanda, perché il contratto che lo aveva legittimato ad occupare l’area era di locazione e non di deposito, perché il canone era stata convenuto in euro 600,00 mensili, perché la superficie occupata era di mq 97,96, quindi inferiore rispetto a quella indicata nell’atto di citazione, che [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutata di accettare il pagamento di euro 600,00 mensili, pretendendo il pagamento di un canone di euro 1.267,00 mensili, perché il termine de contratto non si era verificato, perché esso prevedeva l’occupazione con il travel liftsino al completamento delle opere relative al project financing; il Tribunale di Genova qualificava come di locazione non commerciale il contratto, riteneva provato che il canone convenuto era di euro 600,00 e che esso non era stato pagato a far data dal giugno 2017, che l’inadempimento non era giustificato; pertanto, dichiarava risolto per grave inadempimento il contratto di locazione e condannava [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell’immobile ed al pagamento di euro 600,00 dal giugno 2017 al rilascio e poneva a suo carico l’obbligo del pagamento di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del rilascio, ai sensi dell’art. 614-bis cod.proc.civ.; la Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] e, in via incidentale, da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato gi appelli ed ha confermato la sentenza impugnata, perché ha ritenuto: i) che [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato che [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato l’adempimento, essendosi limitato ad affermare di non essere moroso “senza aggiungere altro, o indicare quali pagamenti avesse, invece, effettuato o si fosse offerto di effettuare” anche per l’importo minore, quello di euro 600,00; ii) non contestato che al momento della citazione risultava moroso per diciotto mensilità e che quindi fosse gravemente inadempiente; iii) che il Tribunale, ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA], il pagamento di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo aveva applicato una misura di coercizione indiretta, allo scopo di indurlo all’adempimento, senza incorrere nella violazione dell’art. 1591 cod.civ.; iv) che, avendo il Tribunale deciso il giudizio sulla scorta del principio della ragione più liquida, cioè accogliendo la domanda di risoluzione per inadempimento, con assorbimento delle altre domande subordinate, non per questo era da escludersi la soccombenza di [OSCURATO:PERSONA]; v) che, in quanto condizionato, l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] era da considerare assorbito; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la violazione degli artt. 1587, 2697, 1183 cod.civ., la mancata applicazione dell’art. 1206 cod.civ., l’errata applicazione degli artt. 345 e 437 cod.proc.civ., l’omessa applicazione degli artt. 115 e 416 cod.proc.civ.; il motivo consta di due censure: la prima – svolta alla pag. 18 - concerne l’affermazione a pag. 10 della sentenza, circa “le argomentazioni inammissibili”; la seconda, invece, esposta alle pagg. 19-20, attinge la valutazione di novità espressa dalla corte territoriale a pag. 11 quanto all’assunto del ricorrente di avere dedotto la mancata fatturazione come causa giustificativa del mancato pagamento; entrambe le censure sono inammissibili; la prima, perché quanto si argomenta confusamente a pag. 18 per dire che la Corte d’appello sarebbe stata in errore non centra la statuizione di inammissibilità, ma discute di onere della prova della parte attrice, così omettendo di criticare la motivazione di cui predica l’erroneità; ne consegue l’inammissibilità, stante che il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.”: Cass.11/01/2005, n. 359, seguita da Cass., Sez. Un., 20/03/2017, n. 7074, in motivazione sub§ 2 ; la seconda è inammissibile in quanto omette di fornire l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c. dell’assunto di avere dedotto nella comparsa di costituzione di primo grado e nella memoria integrativa di non aver più pagato per la mancata emissione delle fatture: a pag. 20, dove ciò si sostiene si omette di riprodurre il contenuto della pretesa deduzione sia direttamente sia indirettamente, in questo secondo caso precisando la parte dell’atto corrispondente all’indiretta riproduzione; anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 366 comma 1°, n. 6 cod.proc.civ., perché parte ricorrente nell'enucleare i motivi di ricorso, aveva “fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza dimerito, nonché riportandone alcuni estratti”): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022 , n. 12481); 2) con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 , cod.proc.civ., di avere erroneamente applicato l’art. 614 bis cod.proc.civ., perché sarebbe manifestamente iniqua, atteso che il rilascio comportava grandissima difficoltà, una spesa di circa euro 80.000,00 per un mese di lavoro di circa dieci operai, per il trasporto delle parti smontate; la questione della manifesta iniquità della condanna ex art. 614 biscod.proc.civ. non risulta sia stata oggetto del motivo di appello – dinanzi alla Corte territoriale il ricorrente aveva lamentato l’erronea applicazione della misura coercitiva perché in contrasto con l’art. 1591 cod.civ. – e, peraltro, sottopone a questa Corte profili di fatto, il cui accertamento è estraneo al perimetro del sindacato di legittimità; il motivo, pertanto, è inammissibile; 3) con il terzo motivo il ricorrente lamenta, invocando l’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell’art. 91 cod.proc.civ. e la mancata applicazione dell’art. 92 cod.proc.civ., per non avere la Corte d’Appello compensato le spese del primo grado di giudizio, atteso che [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente qualificato il contratto tra le parti, aveva chiesto il pagamento di euro 50.459,73, aveva formulato altre domande non collegate al contratto di locazione, che il Tribunale aveva aderito alla qualificazione del contratto come di locazione, come da lui prospettato, e lo aveva condannato a pagare la minor somma di euro 10.800,00 per canoni non corrisposti; il motivo è inammissibile, perché in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è neppure tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese,anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione (si veda, ex multis , Cass, Sez. Un., 15/07/2005, n. 14989); 4) in conclusione, il ricorso va rigettato; 5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unific