CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 18417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Ettore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, appellata dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] Elena, condannata per più reati di furto aggravato, commessi tra il luglio e l'agosto 2014 all'interno dell'ospedale civile di Vimercate, ai danni di tre distinte persone offese. 2. L'imputata ha proposto ricorso con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha contestato la decisione del giudice del gravame di non ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli già giudicati con sentenza di applicazione pena, resa dal Tribunale di Milano in data 11 marzo 2015. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ettore [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con l'impugnata sentenza, la Corte territoriale ha precisato che i fatti per i quali l'appellante aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione erano rappresentati dai reati di cui agli artt. 648, 477 e 482, 494, 640, cod. pen. e 55 d. Igs. n. 231 del 2007, rilevando che la difesa, con il relativo motivo d'appello, aveva inteso allegare l'identità del disegno criminoso sull'assunto, rimasto del tutto indimostrato, che i beni di cui alle richiamate imputazioni (documenti di identità, carte di credito e bancomat, blocchetto di assegni) fossero provento essi stessi di furti commessi in ospedale, circostanza che ha ritenuto, anzi, smentita dalla richiesta di applicazione di pena per i diversi reati ivi contestati, elemento semmai indicativo di una estraneità dell'imputata ai furti presupposti. 3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato oltre che non auto- sufficiente. A fronte della giustificazione rinvenibile nella sentenza censurata, parte ricorrente si è limitata a reiterare l'assunto della identità del disegno criminoso, sulla scorta di una rivisitazione dell'imputazione per la quale la stessa imputata aveva chiesto l'applicazione della pena.Giovi ricordare, peraltro, che - ai fini della configurabilità dell'istituto della continuazione - è necessaria la prova che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso, il quale non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire; ne deriva che, a tal fine, non rileva il generico programma di locupletare, per esempio, attraverso lo spaccio di sostanza stupefacente; in tal caso, infatti, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento (cfr. sez. 5 n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). In altri termini, il giudice non può attribuire rilievo a un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico ma generale (sez. 1 n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). Né pare superfluo ricordare che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 5 n. 21326 del 6/5/2010, Faneli, Rv. 247356; sez. 1 n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580; sez. 2 n. 2224 del 5/12/2017, dep. 2018, Pellicoro, Rv. 271768; sez. 6 n, 43441 del 24/11/2010, Podda, Rv. 248962]. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]