CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 01970/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino n.805/2017 pubblicata in data 7 aprile 2017; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; C})-- 10/2022 RG 26318-2017 [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il gennaio 2021. Il Presidente titolare Pasqua! D'Ascola 3 a utitzutr Vai DEPOSDIO iN CANCE