CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21685/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. con sede a Lecce, in persona del legalerappresentante pro tempore, BELLO Stefania, RE Wanda, rappresentatie difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]- CONTRORICORRENTI[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 1314/2019 depositatail 28 novembre 2019 nel proc. 1018/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti di causa.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già soci della SocietàCooperativa [OSCURATO:PERSONA] a r.l. con sede a Lecce (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]),hanno impugnato la sentenza 28 novembre 2019 n. 1314 con cui la Corted’appello di Lecce ha respinto il loro appello avverso la sentenza 16 luglio2015 n. 3881 resa dal Tribunale di Lecce nei giudizi riuniti (due promossidalla sola Notarangelo, n. 1623/1998 e n. 1067/1999; uno, il n. 1627/1998,dalla cooperativa [OSCURATO:PERSONA]; uno da entrambi gli appellanti, n. 2770/2001) cheli vedevano opposti alla cooperativa.A quanto emerge dalla sentenza impugnata, la quale in vari passitrascrive o riassume parti della sentenza di primo grado, il processo n.1623/1998, quello più risalente nel tempo, era stato introdotto da RaffaellaNotarangelo con citazione notificata il 22 giugno 1998 e aveva ad oggettol’impugnazione della delibera 28 aprile 1998 di esclusione dell’attrice dallacooperativa per l’intervenuta declaratoria del suo fallimento oltre a unarichiesta di risarcimento dei danni subiti pari a lire 150.000.000, propostadall’attrice evidentemente sul presupposto della illegittimità di quelladelibera di esclusione (i ricorrenti non hanno dato ulteriori spiegazioni),come anche si desume da Cass., sez. unite, 13 novembre 2000, n. 1175.Numero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026Come pacifico in atti, in relazione a tale giudizio e al successivo n.1627/1998 promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] al fine diottenere il rilascio dell’appartamento (n. 12) da questa occupato, eraintervenuta, su ricorso per regolamento di giurisdizione proposto dallastessa Notarangelo una volta avvenuta la riunione dei due processi, larichiamata pronuncia delle Sezioni unite, 13 novembre 2000, n. 1175, lequali avevano così statuito: «dichiara la giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo sulla controversia relativa all'esclusione del socio e lagiurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di rilascio dell'immobile».Di tale declaratoria, come si vedrà, il Tribunale di Lecce ha preso atto conla sentenza 16 luglio 2015 n. 3881.Il processo n. 1627/1998 aveva ad oggetto il rilascio dell’abitazione daparte dell’ex socia, detentrice senza titolo, chiesto da [OSCURATO:PERSONA].L’appartamento n. 12 era stato un tempo consegnato a RaffaellaNotarangelo quale socia della cooperativa e assegnataria provvisoria e lostesso era avvenuto per [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’appartamento n.11, ma, come pacifico in atti, nessuna assegnazione definitiva era maiintervenuta e dunque ai ricorrenti, a differenza di quanto avvenuto agli altrisoci della cooperativa, non era stato trasferito l’appartamento oggetto diiniziale assegnazione provvisoria e ciò in ragione dell’intervenuta loroesclusione dalla cooperativa, già deliberata il 15 ottobre 1986 per gravi (cosìli hanno dichiarati i giudici amministrativi, varie volte chiamati apronunciarsi) inadempimenti di Notarangelo e Covitti. Sul punto si vedanoanche Cons. Stato, 28 agosto 2001, n. 4545 («Con atto del 15 ottobre 1986,l’assemblea straordinaria dei soci della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] deliberaval’esclusione dei soci Covitti e Notarangelo, che venivano estromessi dallacooperativa nella seduta assembleare del 3 luglio 1987. Il verbale eracomunicato agli interessati il 14 luglio 1987, che lo impugnavano con attodi citazione notificato il 31 luglio 1987, al Tribunale di Lecce, da cui venivasospeso. […]»), TAR Lecce, n. 1939/2019 confermata da Cons. Stato, n.Numero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/20265518/2024, tutte intervenute tra le parti (gli ex soci e la cooperativa) e dallequali risulta la legittimità della delibera di esclusione 15 ottobre 1986,coperta da giudicato in forza di quanto deciso da Cons. Stato, n. 4545/2001.Il processo 1067/199 instaurato da [OSCURATO:PERSONA] aveva adoggetto l’opposizione al precetto notificatole da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di titoloformato nel corso del giudizio n. 1627/1998.Il processo n. 2770/2001, promosso nel novembre 2001 da RodolfoCovitti e [OSCURATO:PERSONA], benché già esclusi dalla cooperativa comeirrevocabilmente accertato (Cons. Stato, 28 agosto 2001, n. 4545), avevaad oggetto la domanda di esecuzione in forma specifica di un asseritoobbligo di trasferire un appartamento a ciascuno dei due attori (il n. 11chiesto da [OSCURATO:PERSONA], il n. 12 chiesto da [OSCURATO:PERSONA]) e ladomanda di risarcimento del danno asseritamente da loro subito per fattodella cooperativa o del suo presidente [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza delmancato trasferimento degli appartamenti chiesto dagli attori, ex soci dellacooperativa. A tal proposito, la sentenza impugnata, anche con richiamoalla sentenza di primo grado, menziona la domanda di assegnazione degliappartamenti occupati dagli attori (l’appartamento n. 11 occupato daCovitti, l’appartamento n. 12 occupato da Notarangelo), la richiesta difrazionamento del mutuo erogato alla cooperativa dalla sezione autonomadi credito fondiario di BNL, citata in giudizio dagli attori, la domanda ditrasferimento degli immobili, la domanda di risarcimento danni.2. Istruita la causa con l’acquisizione di documenti, l’assunzione di proveorale e l’espletamento di C.T.U., il Tribunale di Lecce in persona del giudiceonorario appositamente designato: aveva dato atto che in ordine allacontroversia relativa all’esclusione della socia [OSCURATO:PERSONA],disposta con delibera 21 (rectius, 28, secondo la Corte d’appello e il ricorsoper cassazione) aprile 1998, e alla domanda di risarcimento danni propostada [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio n. 1623/1998 al quale era stato riunitoil n. 1627/2018, era intervenuta la declaratoria di difetto di giurisdizioneNumero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026pronunciata da Cass., sez. un., 13 novembre 2000, n. 1175, la qualeaveva dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sullacontroversia relativa all'esclusione del socio e la giurisdizione del giudiceordinario sulla domanda di rilascio dell'immobile (da quella pronuncia èstata tratta la seguente massima ufficiale: «Ai sensi dell'art. 131 del R.D.28 aprile 1938, n. 1165, nelle cooperative per la costruzione di alloggieconomici e popolari, è devoluta al giudice amministrativo la giurisdizioneesclusiva sulle controversie attinenti alla prenotazione ed all'assegnazionedegli alloggi, alla posizione e qualità di socio, od aspirante socio ovvero trasocio e cooperativa, in quanto attinenti a rapporti sociali; ai fini dellarisoluzione della questione di giurisdizione non rileva stabilire se permanga,pur a seguito del D.Lgs. n. 112 del 1998, la competenza contenziosa dellecommissioni di vigilanza, essendo la giurisdizione attribuita al giudiceamministrativo ratione materiae e rilevando la questione della necessitàdella preventiva pronuncia delle commissioni per adire il giudiceamministrativo solo sulla proponibilità dell'azione davanti a questi e nonsulla giurisdizione»); dato atto del giudicato formatosi sulla legittimità delladelibera 15 ottobre 1986 di esclusione dalla cooperativa dei soci Covitti eNotarangelo e dunque dato atto dell’intervenuta decisione Cons. Stato, n.4545/2001, aveva dichiarato, in relazione all’efficacia c.d. panprocessualedella sentenza n. 1175/2000 delle Sezioni unite della Cassazione, il difettodi giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande di assegnazionee trasferimento dei due appartamenti posti nel fabbricato in Lecce, viaPescara n. 3, e di risarcimento danni proposte da [OSCURATO:PERSONA] eRodolfo Covitti nel giudizio iscritto al n. 2770/2021, domande tutte chepresupponevano un accertamento in ordine alla legittimità o menodell’esclusione di Notarangelo e Covitti dalla cooperativa; aveva accolto ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iscritto al n. 1627/1998 e avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] all’immediato rilascio, in favore dellacooperativa, dell’immobile già a lei assegnato in via provvisoria, libero daNumero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026persone e cose; aveva respinto l’opposizione al precetto di rilascio propostada [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio n. 1627/1998.3. Nel giudizio di appello promosso dai soccombenti RaffaellaNotarangelo e [OSCURATO:PERSONA] si erano costituti, chiedendo il rigettodell’impugnazione, la cooperativa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e poi le sue eredi,la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinquemotivi.5. Resistono con controricorso la cooperativa [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA].6. E’ rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro - Sezione autonomacredito fondiario s.p.a.7. Solo i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa in vistadell’adunanza camerale.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3e n. 4, c.p.c. asseritamente con riguardo al primo motivo di appello, deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 43-bis, r.d. 30 gennaio 1941 n. 12,come interpretato e integrato dalla circolare del C.S.M. del 25 gennaio 2012in ordine a un divieto di utilizzare i giudici onorari di tribunale per lequestioni societarie; violazione dell’art. 50-bis, comma 1, n. 5, c.p.c.nonché degli artt. 158, 159 e 161 c.p.c.; in via alternativa e subordinata:violazione dell’art. 40 c.p.c. e delle norme sul rito applicabile ai processiintrodotti prima del 2 giugno 1999 dal d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51; nullitàdel processo e della sentenza di primo grado; nullità derivata della sentenzan. 1175/2000 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione; violazionedell’art. 51, comma 1, n. 5, c.p.c. con riguardo alla incompatibilità delpresidente del collegio; nullità della sentenza d’appello.Numero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/20261.1. Nel rigettare il primo motivo di appello, incentrato sull’asseritaviolazione dell’art. 43-bis, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, ord. giudiziario, neltesto applicabile ratione temporis, e sulla conseguente asserita nullità dellasentenza di primo grado perché deliberata da un giudice onorario, la Corted’appello di Lecce ha così motivato: «La norma in esame stabiliscetestualmente che nell’assegnazione del lavoro giudiziario, “è seguito ilcriterio di non affidare ai giudici onorari: a) nella materia civile, latrattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per ledomande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;b) nella materia penale, […]”. Non sussiste pertanto la violazione invocatadall’appellante. Della questione, per prudenza da parte del GOT, è statoespressamente investito il presidente del tribunale che, confermandol’assegnazione al giudice onorario, ha integrato le motivazioni dell’incaricocon espresso riferimento alla vetustà della causa che ne richiedeva unapronta definizione».1.2. I ricorrenti non precisano in quale momento il giudice onorario erastato investito della trattazione dei quattro procedimenti riuniti definiti conla sentenza 16 luglio 2015, n. 3881, pronunciata quando già quindici anniprima, così come richiesto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] con ricorso perregolamento di giurisdizione nel proc. n. 1623/1998 da lei instaurato e nelprocedimento n. 1627/1998 promosso dalla cooperativa, la Cassazione asezioni unite, con sentenza 13 novembre 2000, n. 1175 (nella quale silegge: « La domanda introduttiva della Notarangelo risulta notificata il 25maggio 1998, e cioè quando il d.l.vo 31 marzo 1998, n.112, pubblicato sullaG.U. del 21 aprile 1998, era già entrato in vigore»), aveva dichiarato lagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia relativaall'esclusione del socio di cooperativa edilizia, dunque non riconducibile alleordinarie cause in materia societaria, e la giurisdizione del giudice ordinariosulla domanda di rilascio dell'immobile. Né risulta che la questione fossestata sollevata in pendenza del giudizio di primo grado.Numero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026I controricorrenti deducono che, a parte la questione relativa all’art. 43-bis, r.d. n. 12/1941 oggetto del primo motivo di appello, nessunacontestazione era stata sollevata dagli attori nel giudizio di primo grado,che erano stati gli attori a chiedere la riunione dei giudizi all’udienza 30maggio 2002, tenutasi di fronte ad altro magistrato e che, in ordineall’asserita incompatibilità del presidente del collegio della Corte d’appello,la questione è stata sollevata per la prima volta col ricorso per cassazione,ben oltre il termine previsto dall’art. 52, comma 2, c.p.c.1.3. Ad ogni modo, il motivo in esame non si confronta con la linearedecisione assunta dalla Corte d’appello in ordine all’art. 43-bis, ord. giud.,nel testo allora vigente, e dunque non la censura con chiari argomenti e inmodo efficace, il che è sufficiente a ravvisare l’inammissibilità del motivo.Né vale ad evitare l’inammissibilità il breve passo del ricorso in cui ci silimita a dire che la Corte leccese si sarebbe dimenticata di prendere inconsiderazione la circolare, rectius la risoluzione del C.S.M. 25 gennaio2012 sui moduli organizzativi dell’attività dei giudici onorari in tribunale,che non è un atto normativo e dunque è inidonea a introdurre un espressodivieto legale di adibire i giudici onorari a determinati compiti a pena dinullità (nuova circolare Tabelle per il triennio 2012/2014: «Il nuovo par. 61dispone: 61. – Giudici onorari di tribunale 61.1 – Le proposte tabellaridovranno contenere specifiche indicazioni quanto alla destinazione ed allefunzioni dei giudici onorari di tribunale (GOT) assegnati, previaconsultazione dei medesimi, alle singole sezioni degli uffici, ai sensi dell’art.43 bis O.G.. 61.2 – La proposta tabellare può prevedere l’impiego dei giudicionorari con i seguenti limiti: 1) per il settore civile: a) i procedimenticautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corsodella causa di merito o del giudizio petitorio; b) gli appelli avverso lesentenze del giudice di pace; […] L’utilizzo dei GOT può avvenire secondo iseguenti modelli: 1) Ciascun giudice togato può essere affiancato da ungiudice onorario di tribunale nella trattazione di procedimenti individuati conNumero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026criteri generali ed astratti. Al giudice togato deve, in questo caso, essereaffidato un ruolo aggiuntivo. […] Nelle sezioni civili il giudice togato, conriferimento a ciascun procedimento, delega compiti e attività, ancheistruttorie purché non complesse, al giudice onorario, affidandogli conpreferenza i tentativi di conciliazione e i procedimenti speciali previsti dagliart. 186 bis e 423, primo comma, c.p.c.; 2) In caso di significative vacanzenell’organico dell’ufficio, ai GOT può essere assegnato un ruolo, conesclusione delle seguenti materie: a) per il settore civile: - societaria efallimentare; - proprietà intellettuale ed industriale. […] In queste ipotesi ilPresidente di sezione o, in mancanza, un giudice togato individuato con laprocedura di cui al par. 33.7, esercita le funzioni di coordinatore e referentedei GOT per ciascuna sezione civile e penale o per la sezione promiscua. 3)comunque essere destinati in supplenza dei giudici professionali anche neicollegi»).In ogni caso, il punto 61.2 lettera a) invocato dai ricorrenti, in tema diformazione delle tabelle 2012 / 2014 (si ricordi che la delibera di esclusionedi [OSCURATO:PERSONA], risalente all’aprile 1998, era stata impugnata anniprima e già nel 2000 la Cassazione a sezioni unite aveva dichiarato il difettodi giurisdizione del giudice ordinario nella causa relativa alla delibera diesclusione 28 aprile 1998; una precedente delibera di esclusione dallacooperativa sia di [OSCURATO:PERSONA] sia di [OSCURATO:PERSONA], risalente al15 ottobre 1986, era già stata impugnata senza successo dagli odierniricorrenti e confermata nella sua legittimità dalla citata sentenza delConsiglio di Stato, 28 agosto 2001, n. 4545), precludeva solo l’attribuzioneai giudici onorari di ruoli in alcune materie (ad es. societaria e fallimentare)nelle quali non poteva rientrare una controversia spettante al giudiceamministrativo o già decisa dal giudice amministrativo e comunque nonintroduceva una regola suscettibile di determinare una nullità processualee in particolare la nullità della sentenza (Cass., sez. III, ord. 12 novembreNumero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/20262024, n. 29237; Cass., sez. II, ord. 24 gennaio 2019, n. 2047; Cass., sez.un., 19 maggio 2008, n. 12644), neppure con riguardo ad un asserito«notevolissimo» valore della controversia, cui si allude a pagina 9 del ricorsoa proposito del primo motivo di appello (cfr. Cass., sez. III, ord. 3 dicembre2024, n. 30898).Nel resto e nel suo complesso il motivo è inammissibile perché assumela sussistenza di vizi di attività e vizi di giudizio del tutto eterogenei,richiamando una congerie di disposizioni ordinamentali e processuali, normeconnessione tra procedimenti, vizi da cui sarebbero affetti atti, e inparticolare le sentenze, sia di primo grado che di secondo grado e cheaddirittura si estenderebbero alla sentenza delle Sezioni unite n.1175/2020, dando così origine a una mescolanza di motivi contrastante colcanone della chiarezza (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.) e per di più,ulteriore e autonoma ragione di inammissibilità, relative a censure maiprima d’ora specificatamente dedotte, eccezion fatta per la sola affermataviolazione dell’art. 43-bis, ord. giud., dedotta per la prima volta conl’appello.Dunque, il primo motivo è inammissibile.2. I restanti motivi riguardano sostanzialmente questioni attinenti allagiurisdizione sulle domande proposte dall’una o dall’altre delle parti([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la cooperativa [OSCURATO:PERSONA]) e al dedottovizio di omessa pronuncia.2.1. E’ opportuno un esame congiunto di tali motivi, strettamenteconnessi e in larga parte ripetitivi.E’ opportuno altresì svolgere alcune osservazioni preliminari.2.1.1. Come pacifico in atti, non è più in discussione, e da lungo tempo,la legittimità della delibera 15 ottobre 1986 che aveva escluso i ricorrentidalla società. Si rimanda alla sentenza 28 agosto 2001 n. 4545 del Consigliodi Stato. Dunque, già prima di instaurare la causa n. 2770/2001 RaffaellaNumero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026Notarangelo e [OSCURATO:PERSONA] erano indiscutibilmente privi della qualità disoci della cooperativa, qualità posta a fondamento delle domande da essiproposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Gli stessi attori avevano richiamatonell’atto introduttivo la sentenza n. 4545/2001 del Consiglio di Stato (v.pag. 3 della sentenza qui impugnata; v. pag. 5 del ricorso per cassazione,nella parte dedicata a “fatto e svolgimento del processo”).I ricorrenti hanno affermato di aver chiesto la revocazione dellasentenza 28 agosto 2001 n. 4545 del Consiglio di Stato, senza però nullaallegare e documentare in ordine all’esito di quella iniziativa.Al contrario, dalla sentenza n. 5528/2024 allegata dai controricorrenti eda ulteriore allegazione emerge che già con sentenza 11 maggio 2020 ilConsiglio di Stato aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazionedi Notarangelo e Covitti (v. Consiglio di Stato, n. 2921/2020).2.1.2. Il ricorso per cassazione, che deve tra l’altro rispettare i requisitidi contenuto – forma previsti dall’art. 366 c.p.c. a pena di inammissibilità,si compone di 41 pagine: le pagine 2 – 27 sono dedicate a “fatto esvolgimento del processo” e in buona parte trattano dei motivi di appello e,dunque, delle censure mosse alla sentenza di primo grado (pagine 8 – 27);le pagine 27 – 41 presentano e illustrano i cinque motivi di appello.2.2. Il secondo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360,comma 1, numeri 3, 4 e 5 c.p.c. «nonché 360 bis n. 2 c.p.c.», denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. «riguardoalla sentenza 1175/2000 delle SS.UU., emessa sul regolamento digiurisdizione promosso dalla sola [OSCURATO:PERSONA] limitatamente allecause riunite n. 1623/98 R.G. e n. 1627/98 R.G.», nonché «inefficacia didetta sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]», «omesso esame circa ilfatto decisivo oggetto di discussione attinente all’emissione della sentenzan. 1175/2000 delle SS.UU. nel corso delle cause riunite n. 1623/98 e n.1627/98» e ancora «violazione del principio di diritto del giusto processosui limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato».Numero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/20262.2.1. Sostengono i ricorrenti che la sentenza Cass., sez. un., 13novembre 2000, n. 1175, che aveva dichiarato la giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo sulla controversia relativa all'esclusione del socio ela giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di rilascio dell'immobile,emessa, come riconoscono gli stessi ricorrenti, nel corso dei giudizi riunitin. 1623/1998 e 1627/1998 dei quali è parte [OSCURATO:PERSONA], non puòessere «applicata» a [OSCURATO:PERSONA], attore nel giudizio n. 2770/2001 (sirichiamano qui, a proposito dell’iniziativa giudiziaria assunta da RodolfoCovitti, «la […] domanda di adempimento coatto ed altre promosse conl’atto di citazione introduttivo della causa n. 2770/2001»), né può «farstato» in quella stessa causa n. 2770/2001 rispetto all’altra attrice, RaffaellaNotarangelo.Quanto all’oggetto della causa 2770/2001, promossa da entrambi iricorrenti, si menziona qui «l’adempimento coatto ed il risarcimento deldanno, acclaramento dei conti e liquidazione della quota societaria,accertamento degli illeciti e risarcimento del danno» (pagina 33 del ricorso).Si tornerà su questo motivo dopo l’esame del quarto, che si presentacome prioritario sul piano logico – giuridico avuto riguardo all’autonomastatuizione adottata dalla Corte d’appello in base al principio della ragionepiù liquida e che è il fondamento reale e sostanziale della decisioneimpugnata.2.2.2. Va sin d’ora svolta una osservazione.Manca una puntuale ed esplicita indicazione, da parte dei ricorrenti,degli atti dai quali risulti che tutte le domande che si dicono introdotte nelgiudizio di primo grado (le pagine 5 – 8 del ricorso si riferiscono al processon. 2770/2001 svoltosi davanti al Tribunale di Lecce e in particolare nellepagine 6 – 7 sono trascritte le conclusioni formulate dagli attori in primogrado) sono state effettivamente riproposte nel giudizio davanti alla Corted’appello di Lecce.Numero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026Oltretutto, le conclusioni formulate in secondo grado quali trascritte allepagine 25 – 26 nel ricorso per cassazione, unica parte dell’atto di appelloletteralmente riprodotto del ricorso per cassazione, fanno specificoriferimento solo ed esclusivamente alla dedotta illegittimità deiprovvedimenti di esclusione adottati dalla cooperativa contro gli appellantie di cui si chiede la disapplicazione; all’affermato «diritto» degli appellanti«ad ottenere la proprietà della rispettiva casa di abitazione loro assegnatanel lontano 1982»; alla richiesta di «ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] ditrasferire agli appellanti gli appartamenti loro rispettivamente assegnati eposseduti ininterrottamente dal 1982, ormai usucapiti, condannando laCooperativa al risarcimento del danno per l’indisponibilità giuridica degliimmobili dal 03-07-1987 in poi in favore di ognuno degli appellanti, nellamisura equa»; alla richiesta di «ordinare alla Sezione Autonoma del Creditoconfronti degli appellanti»; alla domanda, per l’ipotesi di impossibilità ditrasferire agli appellanti i due appartamenti, di condanna della cooperativae di [OSCURATO:PERSONA] «al risarcimento del danno da illecito extra-contrattualenella misura corrispondente al valore attuale degli appartamenti con relativeaccessioni»; alla richiesta di rigetto della domanda di rilascio proposta dallacooperativa contro [OSCURATO:PERSONA] e ad accogliere l’opposizione aprecetto proposta da [OSCURATO:PERSONA].Dal ricorso per cassazione, che dovrebbe essere autosufficiente, nonemerge dunque che al giudice di appello siano stati chiesti da RaffaellaNotarangelo e [OSCURATO:PERSONA] anche l’acclaramento o il rendimento dei contio la liquidazione della quota societaria o altre restituzioni di somme, istanzee domande neppure menzionate nelle diciannove pagine dedicate alla ampiaillustrazione dei motivi di appello.A quelle istanze e domande non fa riferimento la sentenza impugnata,che ha invece espressamente ritenuto infondati nel merito i motivi di appelloconcernenti le domande di assegnazione degli alloggi, di trasferimento dellaNumero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026proprietà, di risarcimento dei danni, mentre le domande risarcitorie cui siriferiscono le conclusioni in appello trascritte alle pagine 25 – 26 del ricorsoper cassazione sono correlate all’affermato diritto a ottenere il trasferimentodegli appartamenti sui quali i ricorrenti vantano diritti quali soci.Infine, il raffronto tra le conclusioni di primo grado e quelle di appello(articolate e numerate da 1 a 5), letteralmente trascritte rispettivamentealle pagine 6 – 7 e 25 – 26 del ricorso per cassazione, conferma che nontutte le domande e le istanze che si dicono formulate in primo grado sonostate riproposte con l’atto di appello, il cui contenuto e i cui motivi devonorispettare il canone della specificità, condizione questa non soddisfatta daun eventuale generico richiamo alle domande proposte in primo grado.Deve dunque concludersi nel senso che parte delle richieste fatte daglidi appello e dunque non fanno più parte del processo. Di esse non ci si puòoccupare.2.2.3. Sostengono inoltre i ricorrenti che costituisce omesso esame difatto decisivo per il giudizio quello «dell’efficacia della sentenza n.1175/2000 delle SS.UU. limitata alle cause n. 1623/98, 1627/98, nel corsodelle quali è stata provocata, con l’inoltro del regolamento preventivo digiurisdizione, ed emessa, nonché in quella contrassegnata col n. 1067/99,che ne è una conseguente derivazione».2.2.4. Va sin d’ora rilevato che l’omesso esame di domande, istanze,eccezioni, argomenti difensivi, questioni processuali o sostanziali,valutazioni, non rientra nella previsione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., concernente invece l’omesso esame di un fatto storico, naturalistico:il mancato rispetto di tale regola comporta inammissibilità del motivo diricorso.Va dunque sin d’ora dichiarato inammissibile il secondo motivo laddoveformulato in relazione al n. 5 della disposizione appena richiamata.Numero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/20262.3. Il terzo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1,numeri 3, 4 e 5, c.p.c., deduce una pluralità di vizi eterogenei riguardanti«la stessa motivazione innanzi trascritta per il secondo motivo di questoricorso».Ripetono i ricorrenti che «le domande proposte nell’atto di citazioneintroduttivo della causa n. 2770/2001 R.G. per [OSCURATO:PERSONA] non sonoaffatto precluse dalla sentenza n. 1175/2000 delle SS.UU, che, se nontravolta dalla nullità dei due processi nel corso dei quali è stata emessa, glieffetti di essa sono limitati alle domande proposte per la sola Notarangelonei primi tre processi».Lamentano i ricorrenti (pag. 35 – 36) che la Corte d’appello abbiaomesso di esaminare le questioni di costituzionalità prospettate nell’atto diappello e volte a «rimettere in discussione le statuizioni adottate sullagiurisdizione dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n.1175/00, in corso di causa» o meglio, spiegano ora nel ricorso, a censurarele norme come interpretate dalla sentenza n. 1175/2000 delle Sezioni unite.In realtà, va sin d’ora rilevato che la Corte d’appello si era espressa supunto («Il secondo motivo d’appello esprime, infine, una accusa diincostituzionalità avverso la sentenza n. 1175/00, per contrarietà dellesoluzioni adottate agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cuiesclusione da socio ed al G.O. la giurisdizione sulla domanda di rilasciodell’immobile […]. Il motivo infondato. Esclusa l’ammissibilità dellaquestione di legittimità costituzionale, esperibile solo avverso una legge oun atto avente forza di legge (ai sensi dell’art. 137 Cost. e della l. cost. n.1/1948), occorre rilevare che - contrariamente a quanto vorrebbero gliappellanti – non vi è alcuno spazio, in questa sede, per rimettere indiscussione le statuizioni adottate sulla giurisdizione dalle sezioni unite dellaCorte di Cassazione, con sentenza n. 1175/00, in corso di causa»).Numero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026Vale in ogni caso quanto già osservato sulla inammissibilità del motivoformulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. al di fuoridell’ambito fissato dalla disposizione processuale e sotto questo profili ilterzo motivo è inammssibile.Ripetono altresì i ricorrenti (pagine 36 – 37) che anche «le domandenuove e diverse della Notarangelo, proposte nel processo n. 2770/2001R.G., non potevano essere condizionate dalla sentenza n. 1175/2000 delleSS.UU, emessa nel corso delle cause riunite nn. 1623/98 e 1627/98 e, alpiù, quella contrassegnata col n. 1067/99 R.G. conseguente e connessa allaseconda delle prime due. Meno che mai le domande di [OSCURATO:PERSONA] […]».Osservano ancora i ricorrenti (pag. 37) che la Corte d’appello, nelrichiamare la sentenza n. 1175/2000 delle Sezioni unite, ha interpretatomolto ampiamente il concetto di “rapporto giuridico” sino ad includervi ledomande del tutto nuove e diverse proposte da [OSCURATO:PERSONA] nellacausa n. 2770/2001 e che per errore, di fatto e di diritto, gli effetti di quellasentenza sono stati estesi implicitamente anche a [OSCURATO:PERSONA].2.4. Il quarto motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e 4, c.p.c. e all’art. 360-bis n. 2 «in relazione al principio del giustoprocesso di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato», deduce«Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunciasul merito degli altri motivi (III, IV, V, VII, VIII) d’appello. Nullità dellasentenza».2.4.1. Osservano i ricorrenti, sub lettera a), che la Corte d’appello «nelparagrafo 3. della motivazione, ha sommariamente e congiuntamentemenzionato, senza trattare, tutti gli altri motivi d’appello, ritenendoliconnessi e li ha, altrettanto sommariamente, dichiarati infondati» (pag. 36).Secondo i ricorrenti, a parte le altre questioni processuali e le eccezionidi nullità sollevate, se il principio di sinallagmaticità del rapporto società –socio caratterizza anche l’azione di rilascio e di liquidazione della quota delsocio escluso ed è indipendente dall’accertamento dei motivi dell’esclusioneNumero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026del socio dalla società, allora «l’acclaramento dei conti e la liquidazione dellaquota doveva avvenire davanti all’A.G.O.» così come «l’accertamento degliilleciti della [OSCURATO:PERSONA] (per avere falsamente costruito documenti sui presuntiinadempimenti dei Covitti e Notarangelo e per averne deliberatol’esclusione) e del risarcimento del danno conseguente».Sul punto si dovrà ritornare.2.4.2. L’illustrazione del motivo di ricorso prosegue, sub lettera b), conil richiamo a dati meramente fattuali concernenti un asserito accertamentoeffettuato dal C.T.U. in ordine ai debiti degli ex soci da essi contestati esanati «con riserva di acclaramento», l’asserita non inerenza «adesposizioni debitorie per la quota societaria» del (contestato) debito diRodolfo Covitti, «anche questo sanato con la stessa riserva», e l’asseritafalsità di una relazione posta a fondamento della deliberazione 15 ottobre1986 di esclusione di Notarangelo e Covitti dalla cooperativa. Come si leggenel ricorso, «Esso non è coperto dal giudicato sulla sentenza n. 4545/20001del Consiglio di Stato, attinente al rigetto della domanda di annullamentodella delibera di esclusione del 15-10-1986 dei due soci», sentenza «dellaquale è in corso domanda di revocazione col n. 5912/16» che fu «emessasul presupposto della relazione, redatta in data 29-10-1986 (successiva di14 giorni a quella della delibera dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore diZenith, evidentemente falsa (oggetto di altro processo in corso davanti alTribunale Civile di Lecce pendente col n. 1930/2019 […])».Va sin d’ora dichiarata l’inammissibilità del quarto motivo di ricorso sottoil profilo ora in esame ossia nella parte in cui sollecita una rivalutazione dielementi di fatto, peraltro del tutto genericamente evocati, o chiede unautonomo esame di presupposti logici e fattuali alla base della giàirrevocabilmente accertata legittimità della delibera 15 ottobre 1986 diesclusione di Covitti e Notarangelo dalla società (si rimanda a Cons. Stato4545/2001 nonché alle altre già richiamate sentenze dei giudiciamministrativi che si sono pronunciati sulla asserita falsità di una relazioneNumero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026a fondamento della delibera di esclusione: nella memoria integrativa icontroricorrenti osservano che il giudice amministrativo ha dato atto che ladiscrepanza sulle date era conseguente a mero errore materiale, Cons.Stato, n. 558/2024, par. 6.1.1.), così introducendo questioni esorbitantidall’oggetto del ricorso per cassazione e non riconducibili alle previsioni dicui ai numeri 3 e 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.2.4.3. Sub lettera c) i ricorrenti ritengono non condivisibile ladichiarazione di irrilevanza, fatta dalla Corte d’appello, della questionedell’illegittimità dell’esclusione di [OSCURATO:PERSONA] deliberata il 28aprile 1998 in relazione al fallimento della società di cui essa era sociaaccomandataria. Nel ricorso si legge inoltre, a giustificazione di quanto cosìaffermato, che «in considerazione dell’irrisorietà dell’addebito di £ 900.000(per altro contestato e rimasto privo di acclaramento), l’eventualeaccoglimento della domanda di annullamento del corrispondente motivo diesclusione, comporterebbe la conferma di quella adottata con la deliberadel 28-04-1998. La pronuncia sul punto era doverosa, anche perché ledomande avevano per oggetto l’invalidità e l’irritualità dell’atto di precetto».Va sin d’ora dichiarata l’inammissibilità del quarto motivo sotto lospecifico profilo ora esaminato, perché: è pacifico che già per effetto delladeliberazione 15 ottobre 1986, che retroagisce alla data della delibera,[OSCURATO:PERSONA] aveva perso la qualità di socio; è pacifico che sullaquestione di diritto nuovamente evocata, oggetto del giudizio n. 1623/1998,le Sezioni unite già nel 2000 avevano dichiarato il difetto di giurisdizione delgiudice ordinario per essere ogni questione attratta alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo, il che preclude in radice ogni possibilitàdi tornare sull’oggetto del più risalente dei quattro giudizi riuniti in primogrado, quello iscritto a ruolo con n. 1623/1998; sul punto si è comunquenuovamente pronunciato il giudice amministrativo (TAR Puglia, n.1939/2019, par. 5.2, confermata da Cons. Stato, n. 5518/2024); in ognicaso, la ricorrente nella parte del ricorso dedicata alla illustrazione deiNumero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026motivi, essendo insufficiente la presenza nel ricorso di indicazioni sulcontenuto dei motivi di appello e dunque la mera reiterazione delle tesidifensive già sostenuta nelle fasi di merito, non ha svolto alcuna puntualeargomentazione in diritto né censura sulla questione controversa, nonavendo neppure richiamato e analizzato compiutamente le disposizioniapplicabili al caso di specie per contestare l’efficacia ipso iuredell’intervenuto fallimento sul rapporto tra socio (ma lei non lo era già più)e società (l’art. 2288 c.c. prevede testualmente che “è escluso di diritto ilsocio che sia dichiarato fallito”; le sentenze richiamate nel ricorsoriguardano questioni diverse), così incorrendo nell’inammissibilità ai sensidell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.; del pari, inammissibile perché aspecificoè il motivo, quanto al profilo ora in esame, nella parte in cui si accenna inmodo del tutto generico a invalidità e irritualità dell’atto di precetto.2.4.4. Sub lettera d) i ricorrenti negano che l’esclusione dalla societàsorregga l’azione esecutiva di rilascio, «essendo ormai consolidato ilprincipio di diritto che quest’ultima deve essere coeva alla previaliquidazione della quota di socio escluso».Così formulato, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma1, n. 4, c.p.c.; per altro verso, i ricorrenti, o meglio la ricorrente[OSCURATO:PERSONA], neppure ha indicato in quale atto e in quali termini la questionesarebbe stata sottoposta al giudice di appello; inoltre il motivo non siconfronta con la ratio decidendi (v. pagina 10 della sentenza impugnata);in ogni caso, è pacifico che, avendo perso per effetto della delibera 15ottobre 1986 la qualità di socia e non essendo stata caducata la delibera 28aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA] deteneva l’appartamento senza titolo.2.4.5. Sub lettera e) si legge che: «Neppure è vero che la domanda dirimborso delle somme corrispondenti alla liquidazione della quota e di quellecorrisposte per le rate di mutuo […] sia indipendente dal rilascio. Anche lacondanna al rilascio comporta la liquidazione della quota societaria, iNumero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026rimborsi delle somme versate per l’acquisto del suolo, per la costruzionedell’edificio e per il pagamento delle rate di mutuo».Anche sotto questo specifico profilo, il motivo, così formulato, èinammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. A ciò si aggiungache il motivo fa riferimento a domande (liquidazione della quota del socio,rimborso o restituzione di somme) che, come si è già visto, non sono statededotte in appello e dunque sono estranee al presente giudizio.2.4.6. Sub lettera f) si legge che: «Su tutti gli altri motivi d’appello lapronuncia è stata omessa senza alcuna sostanziale trattazione dellequestioni prospettate».Anche sotto questo profilo il quarto motivo è inammissibile perché deltutto aspecifico.2.5. Il quinto motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e n. 4 c.p.c. nonché all’art. «306-bis n. 2 c.p.c.» (sic), deduce «Violazionedell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande di accertamentodell’illecito extra-contrattuale, avanzate nell’atto introduttivo della causa n.2770/2001 da Notarangelo e da Covitti, ripetute nella conclusione sub 5°)dell’atto di appello. Nullità della sentenza per violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato».Ad avviso dei ricorrenti, la Corte d’appello «ha omesso la pronuncia sulladomanda innanzi indicata per l’an e il quantum. Le pronunce della S.C. sullagiurisdizione e del Consiglio di Stato sulla esclusione, non avrebberoimpedito la cognizione delle autonome domande d’illecito per insussistenzadei motivi di esclusione, d’insussistenza delle esposizioni debitorie delCovitti (poiché gli addebiti, contestati, riguardavano non la qualità di socio,ma quella di amministratore della società) e della Notarangelo (perl’irrisorietà dell’addebito contestatole, da lei negato e tuttavia, estinto), infunzione della domanda di accertamento dell’illiceità del comportamentodella Coop. [OSCURATO:PERSONA] e di risarcimento del danno conseguente»Numero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026Aggiungono i ricorrenti che «L’omessa pronuncia non ha alcun logicofondamento. Gli effetti delle ingiuste sentenze di primo grado e d’appellodovrebbero essere quelle del definitivo spossessamento delle unità abitativedei ricorrenti, dell’illecito ingiustificato arricchimento della Coop. [OSCURATO:PERSONA] perle somme da loro corrisposte per l’acquisto del suolo, per la costruzionedell’edificio, per il pagamento delle rate di mutuo, oltre al danno morale perla perdita delle rispettive case di abitazione».In conclusione, lamentano i ricorrenti, «L’implicito ed immotivato rigettodelle domande di acclaramento dei conti in funzione della liquidazione dellequote, di accertamento dell’illiceità dei motivi delle deliberate esclusioni edi risarcimento del danno conseguente».2.5.1. Va sin d’ora dichiarata l’inammissibilità del quinto motivo sottovari profili.2.5.1.1. Laddove lamenta l’omessa pronuncia su «domande diaccertamento dell’illecito extra-contrattuale», esso è del tutto aspecificoperché non consente di comprendere a quali domande si riferisca.2.5.1.2. Se la domanda risarcitoria è quella formulata dalla solaRaffaella Notarangelo nella prima causa (la n. 1623/1998), allora il motivocomunque non coglie la ratio decidendi ed è inammissibile, poiché vale e siimpone la pronuncia della Corte di cassazione del 2000 che, proprio conriferimento a quella causa, ha dichiarato la giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo in ordine all’esclusione dalla società e dunque anchedelle domande conseguenziali.2.5.1.3. Se invece si fa riferimento a una domanda risarcitoriaformulata sia da [OSCURATO:PERSONA] sia da [OSCURATO:PERSONA] nell’ultimacausa (la n. 2770/2001), allora rimane l’assoluta incertezza su quale possaessere la domanda non correlata all’esclusione dei soci (sui cui vi ègiudicato), con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma1, n. 6, c.p.c., non avendo i ricorrenti specificatamente indicato, in relazioneal motivo, quali siano gli atti processuali e i documenti sui quali il motivo siNumero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026fonda né avendone illustrato il contenuto rilevante; in particolare, iricorrenti neppure hanno specificato di aver proposto in appello unadomanda risarcitoria non attinente alla loro esclusione dalla società.2.5.1.4. Dall’esame del punto 5° delle conclusioni formulate nel giudiziodi appello, come trascritte a pagina 26 del ricorso («In via del tuttosubordinata, salvo gravame, ove non sia possibile il trasferimento degliappartamenti in favore degli appellanti, condannare la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno extra-contrattuale nella misuracorrispondente al valore attuale degli appartamenti con relative accessioni,da determinarsi con l’ausilio di CTU secondo il criterio di mercato, salvarivalutazione oltre interessi»), si può al più desumere che i ricorrenti siriferiscono a una domanda strettamente collegata all’affermata illegittimaesclusione dei soci dalla società e così alla lamentata violazione del dirittodei soci a ottenere l’assegnazione definitiva degli appartamenti e altrasferimento della proprietà. Infatti, quella domanda, a quanto si leggenelle conclusioni, è stata formulata per l’ipotesi in cui il trasferimento nonsia possibile, tant’è il quantum viene parametrato sul «valore attuale degliappartamenti con relative accessioni» da determinarsi mediate C.T.U.Se così è, e a parte la questione della corretta qualificazione giuridicadella domanda risarcitoria (se contrattuale o extracontrattuale) conparticolare riferimento alla posizione della cooperativa, il motivo èinammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., non avendoi ricorrenti in alcun modo specificato, in fatto e in diritto, quali siano glielementi, oggettivi e soggettivi, della evocata fattispecie di responsabilità(da inadempimento o aquiliana che sia) e quali le norme di diritto in ipotesiapplicabili.Ove invece l’affermata responsabilità secondo i ricorrenti dovesseconseguire al mero fatto dell’illegittimità della delibera di esclusione dei socidalla società, allora il motivo sarebbe comunque inammissibile.Numero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026Da un lato, perché la Corte d’appello, con una motivazione diversarispetto a quella della sentenza di primo grado (limitatasi al difetto digiurisdizione) e in sostanza correggendo quest’ultima, ha in realtà deciso,oltre che sulle domande volte ad ottenere l’assegnazione definitiva deglialloggi e il loro «trasferimento […] previo frazionamento del mutuo», anchesulle domande di risarcimento del danno (v. pagina 9 della sentenzaimpugnata, paragrafo 3.3.) e ciò ha fatto con autonoma statuizione, comechiarito anche dalla collocazione topografica, all’interno di un distintoparagrafo (3.3), dal richiamo a «tutti gli altri motivi d’impugnazione» (ossia,quelli diversi del secondo motivo, concernente la giurisdizione, cui siriferiscono le pagine 9 e ss. del ricorso per cassazione), dall’incipit chemarca la distinzione tra il profilo processuale della giurisdizione e quellodell’esame nel merito («In disparte le questioni sulla efficacia del riparto digiurisdizione […]»), dall’esplicito richiamo al principio della «ragione piùliquida» (sintomatico del carattere assorbente della statuizione),dall’affermazione secondo cui «tutti gli altri motivi di impugnazione […] sonoinfondati» e che ne consegue, anzi si «impone il rigetto dell’appello», dalcontenuto stesso della statuizione, imperniata sull’argomento concernenteil passaggio in giudicato della decisione circa la legittimità della esclusione(Cons. Stato n. 4545/2001) e dunque sull’assenza del presupposto logico –giuridico invocabile a fondamento della domanda risarcitoria. La correzioneapportata dalla Corte d’appello alla motivazione del primo giudice consistein questo: in relazione alle domande oggetto della causa n. 2770/2001 ilTribunale, pur avendo dato atto del giudicato sull’esclusione dalla societàformatosi dopo la pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 4545/2001),ha – correttamente - rilevato che le domande avanzate dagli attori, sia diassegnazione degli alloggi rivendicati che di risarcimento dei danni subiti,presuppongono un accertamento in ordine alla legittimità o meno dellaesclusione dalla società di Notarangelo e di Covitti, ma invece di trarre lalogica conclusione, come invece ha fatto la Corte d’appello, ossia cheNumero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026quell’accertamento vi era già stato (Cons. Stato, n. 4545/2001), chel’esclusione era legittima e che dunque mancava il presupposto delledomande proposte dagli attori (la conservazione della qualità di soci), haemesso una pronuncia in rito.Dall’altro, perché i ricorrenti – limitatisi a dedurre, senza fondamento,l’omessa pronuncia – nulla hanno detto sulle ragioni di fatto e i motivi didiritto che dovrebbero sorreggere la domanda risarcitoria, tanto più quandoè ormai accertata in modo irrevocabile, e da lungo tempo, la legittimità dellaloro esclusione dalla società, così incorrendo nella inammissibilità del motivoper violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., oltre che per violazionedell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo sufficiente un genericorichiamo agli atti e ai documenti prodotti nelle fasi di merito.2.5.1.5. In altra parte della illustrazione del quinto motivo, i ricorrentisi dolgono dell’«implicito ed immotivato rigetto delle domande diacclaramento dei conti in funzione della liquidazione delle quote, diaccertamento dell’illiceità dei motivi delle deliberate esclusioni e dirisarcimento del danno conseguente», con ciò incorrendo in inammissibilità,da un lato, perché essi stessi riconoscono che vi è stato un sia pur implicitorigetto delle domande di merito e che dunque non ricorre l’omessapronuncia, dall’altro, e in ogni caso, perché essi neppure hanno dedotto,come era loro onere fare a fronte di una doglianza di omessa pronuncia, diaver specificatamente riproposto in appello (si dà qui per ammesso che loavessero fatto in primo grado, alla luce delle conclusioni di primo gradocome trascritte alle pagine 6 – 7), la istanze o le domande di“acclaramento” o rendimento dei conti, di liquidazione delle quote ocomunque di rimborso o restituzione di somme, mentre l’esame delleconclusioni formulate in appello trascritte nelle pagina 25- 26 del ricorsoporta alla già raggiunta conclusione, ossia che parte delle istanze e delledomande sono state abbandonate una volta introdotto il giudizio di appello.Infine, non risulta che gli odierni ricorrenti, né essi lo hanno affermato,Numero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026abbiano mai proposto contro la cooperativa una domanda di ingiustificatoarricchimento.2.6. Vi è un passo all’interno del secondo motivo, formulato inrelazione all’art. 360, comma 1, numeri 3, 4 e 5, c.p.c., in cui si afferma(pag. 32 del ricorso) che per «macroscopico errore» la Corte d’appello haritenuto la statuizione sulla giurisdizione contenuta nella sentenza n.1175/2000 delle Sezioni unite efficace, oltre che nei processi riuniti nelcorso dei quali è stata emessa (n. 1623/1998 e 1627/1998), anche nelprocesso n. 1067/1999, ossia quello di opposizione a precetto, mentre inaltri punti del ricorso viene assunta una posizione ben diversa (pag. 34, riga3; pag. 37, riga 1).Si è già detto dell’inammissibilità del motivo laddove richiama il n. 5dell’art. 360, comma 1, c.p.c.Il motivo è inammissibile anche con riferimento ai numeri 3 e 4 delladisposizione ora citata, perché la Corte d’appello si è espressamentepronunciata sul punto della giurisdizione del giudice ordinario rispettoall’opposizione a precetto, avuto altresì riguardo alla indiscutibilegiurisdizione del giudice ordinario nel giudizio di rilascio (n. 1627/1998)promosso da [OSCURATO:PERSONA] alla luce della pronuncia n. 1175/200 delle Sezioniunite, mentre il motivo di ricorso non si confronta con la ratio decidendi chefa leva sulla ormai incontrovertibile perdita della qualità di socio in capo aRaffaella Notarangelo e sostiene la conferma di rigetto nel meritodell’opposizione a precetto.In ogni caso, il ricorso, limitandosi a richiamare i motivi di appello e letesi già svolte nei giudizi di merito, non formula una autonoma eargomentata censura, rispettosa dell’art. 366, comma 1. n. 4, c.p.c., chesia idonea a scalfire la sentenza impugnata laddove questa ha ravvisato lagiurisdizione del giudice ordinario nel giudizio n. 1067/1999 e l’infondatezzanel merito dell’opposizione a precetto proposta dalla ex socia e detentricesenza titolo [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026Quanto alla inammissibilità del quarto motivo, sotto il profilo di cui allalettera c) nella quale si evoca, in modo del tutto aspecifico, «l’invalidità el’irritualità dell’atto di precetto», si è già detto nel paragrafo 2.4.3.2.7. Non può essere contestata, né lo ha fatto il ricorso salvi alcunipassaggi meno chiari, l’efficacia della pronuncia n. 1175/2000 delle Sezioniunite nelle cause n. 1623/1998 e n. 1627/1998.2.8. Vanno infine esaminate le residue doglianze dei ricorrenti conriguardo all’esito della causa 2770/2001, l’unica di cui è parte anche RodolfoCovitti, poiché di alcune si è già detto (paragrafi 2.2.4, 2.3., 2.4.2, 2.4.3,2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.5.1.).2.8.1. A tal proposito, assume preliminare rilievo il quarto motivo, inparte già dichiarato inammissibile (ne resta da esaminare il profilo sublettera a), evidenziato supra nel paragrafo 2.4.1.), poiché i ricorrentideducono l’omessa pronuncia, ad opera della Corte d’appello, «sul meritodegli altri motivi (III, IV, V, VII, VIII) d’appello» e lamentano,contraddittoriamente, che la Corte d’appello «nel paragrafo 3.3 dellamotivazione, ha sommariamente e congiuntamente menzionato, senzatrattare, tutti gli altri motivi d’appello, ritenendoli connessi e li ha,altrettanto sommariamente, dichiarati infondati» (pag. 36).Anche sotto questo particolare profilo, contrassegnato dalla lettera a)riportata nel ricorso, il motivo è inammissibile per varie ragioni.Il motivo è contraddittorio, poiché lamenta l’omessa pronuncia su alcunimotivi di appello (genericamente e indirettamente richiamati con ricorso ainumeri ordinali sotto i quali erano stati presentati, appunto, in appello) maal tempo stesso riconosce che la Corte d’appello li ha dichiarati infondati edunque li ha esaminati.Il motivo non è formulato nel rispetto del requisito di contenuto – formadi cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.Il motivo non può fondarsi sull’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. perché laCorte d’appello, lungi dall’omettere la pronuncia su alcune domande, le haNumero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026invece esaminate e rigettate, con autonoma statuizione sorretta daautonoma e assorbente ratio decidendi, come tale costruita e presentatadalla Corte d’appello con espresso richiamo al principio della «ragione piùliquida». Così motivando nel paragrafo 3.3., tenute «in disparte le questionisulla efficacia del riparto di giurisdizione» e dunque senza prenderle inconsiderazione (benché nel paragrafo 3.2. l’interpretazione del primogiudice in tema di efficacia panprocessuale della pronuncia delle Sezioniunite n. 1175/2000 fosse stata ritenuta corretta), e in sostanza correggendola motivazione del Tribunale, la Corte d’appello ha mostrato di voleranteporre la decisione di merito a quella sulla giurisdizione e di voler fondaresulla prima la sua statuizione, in effetti correlata all’espressa dichiarazionedi infondatezza dei motivi inerenti alle domande di «assegnazione definitivadegli alloggi», di «trasferimento degli alloggi in loro [degli appellanti, n.d.r.]favore, previo frazionamento del mutuo», di «risarcimento del danno»,domande tutte aventi quale presupposto logico – giuridico l’illegittimità delladelibera di esclusione 15 ottobre 1986 e la permanenza in capo agliappellanti della qualità di socio, l’una e l’altra, invece, positivamente esclusein base alla semplice considerazione svolta in sentenza quale espressionedella «ragione più liquida»: «La ragione più liquida che impone il rigettodell’appello risiede nel fatto che dagli atti risulta che l’esclusione da soci diNotarangelo Raffaella e [OSCURATO:PERSONA], deliberata dall’assemblea dellacooperativa [OSCURATO:PERSONA] in data 15.10.86 è divenuta definitiva a seguito dellasentenza n. 4545/01 con cui il Consiglio di Stato ha rigettato l’impugnazionedi detta delibera».Non a caso nell’illustrazione del quarto motivo non vi è alcuna doglianzain ordine all’omessa pronuncia sulle domande espressamente menzionatedalla Corte d’appello nel paragrafo 3.3. («assegnazione definitiva deglialloggi», «trasferimento degli alloggi […], previo frazionamento del mutuo»,«risarcimento del danno») che, in sostanza, gli stessi ricorrenti diconoessere stati «sommariamente, dichiarati infondati»: aspetto che ha rilievoNumero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026assorbente quanto ai profili ancora da esaminare relativamente al secondoe al terzo motivo di ricorso.Il motivo è inammissibile anche perché laddove si lamenta l’omessapronuncia su istanze e domande (l’«acclaramento dei conti», la«liquidazione della quota del socio escluso», l’«accertamento degli illecitidella [OSCURATO:PERSONA] (per avere falsamente costruito documenti su presuntiinadempimenti dei Covitti e Notarangelo e per averne deliberatol’esclusione) e del risarcimento del danno conseguente») presentate comenon correlate alla permanenza della qualità di socio, e cioè indipendenti dalpresupposto logico – giuridico sotteso alle domande dichiarate infondate dicui si è appena detto (ragionamento che però non è condivisibile rispettoall’asserito illecito di falso e illegittima esclusione, incompatibili con lestatuizioni del giudice amministrativo), omette del tutto di affermare, e diindicare gli atti a riscontro, che quelle domande siano state proposte algiudice di appello. I ricorrenti non hanno assolto tale onere mentredall’esame del ricorso, che dovrebbe essere autosufficiente, si desumeinvece che non tutte le domande proposte con l’atto introduttivo del giudiziodi primo grado n. 2770/2001 sono state riproposte in appello e, inparticolare, che quelle menzionate a pagina 38 del ricorso e appenarichiamate (“acclaramento” dei conti, liquidazione della quota, risarcimentodel danno da illegittima esclusione fondata su documenti falsi) non trovanoalcuna corrispondenza con le conclusioni formulate in appello (pagine 25 –26 del ricorso per cassazione).Infine, i ricorrenti, dopo aver lamentato l’omessa pronuncia sulledomande di merito, anche se la rubrica del quarto motivo fa riferimentoalla «omessa pronuncia sul merito degli altri motivi (III, IV, V, VII, VIII)d’appello», nulla dicono, come era loro onere fare, sulle ragioni per cui ilgiudice di merito avrebbe invece dovuto esaminare quelle domande eaccoglierle.Numero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026Insufficiente è il mero rinvio ai motivi di appello, poiché il ricorso percassazione si rivolge non contro la sentenza del Tribunale ma contro quelladella Corte d’appello, che assorbe e sostituisce, anche se confermativa, ladecisione emessa in primo grado (Cass., sez. V, 7 giugno 2002, n. 8265),e che nel caso di specie ha adottato una diversa motivazione in ordine alledomande di merito.Ciò tanto più vale se si considera che in realtà le domande diassegnazione degli alloggi, di trasferimento della proprietà previofrazionamento del mutuo, di risarcimento del danno, inteso evidentemente(in armonia con le conclusioni proposte in appello) quale danno da ritardonell’adempimento o da «indisponibilità giuridica degli immobili da 03-07-1987 in poi» (così il punto 3° delle conclusioni in appello, pagina 25 delricorso per cassazione) o, in subordine, da mancato, perché divenutoimpossibile, trasferimento degli appartamenti, da liquidare in base al valoredi mercato dei beni (così il punto 5° delle conclusioni in appello, pagina 25del ricorso per cassazione), sono state esaminate dalla Corte d’appello inrelazione a motivi dichiarati infondati alla luce della assenza della qualità disoci in capo agli appellanti – attori in primo grado.Rileggendo il ricorso per cassazione, si osserva che i motivi di appelloda III a VIII, su cui la Corte d’appello si è pronunciata dichiarandoliinfondati, riguardano l’affermato diritto all’assegnazione definitiva deglialloggi da loro occupati e risarcimento del danno da inadempimento (motivoII), l’affermato diritto degli appellanti all’assegnazione definitiva deglialloggi e al trasferimento in loro favore, previo frazionamento del mutuo,col «risarcimento del danno per ingiustificato inadempimento» (motivo III),la richesta disapplicazione della delibera di esclusione, il diritto almantenimento dei diritti inerenti alla qualità di socio, il diritto a ottenere iltrasferimento dell’alloggio e risarcimento del danno da ritardo (motivo IV),l’opposizione a precetto, l’illegittimità della esclusione dalla cooperativa diNotarangelo per fallimento e della esclusione di entrambi gli appellanti perNumero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026insussistenti esposizioni debitorie verso la cooperativa (motivo V), ladomanda di risarcimento del danno da illecita esclusione degli appellantidalla cooperativa (motivo VI), le eccezioni sollevate nell’opposizione aprecetto (motivo VII), l’illegittima esclusione dalla cooperativa, il diritto altrasferimento degli alloggi, il danno da ritardo o commisurato al valorepronunciato nel paragrafo 3.3.2.8.2. In conclusione, non efficacemente attaccata l’autonomastatuizione della Corte d’appello fondata sulla ragione più liquida e relativaal rigetto di «tutti gli altri motivi d’impugnazione», ossia quelli riguardantile questioni di merito oggetto dei motivi di appello dal terzo all’ottavo, sonoinammissibili, per carenza di interesse, i motivi secondo primo e terzo, neiprofili non ancora esaminati, poiché la Corte d’appello, applicando ilprincipio della ragione più liquida, ha inteso fondare la propria decisione suuna statuizione relativa al merito e non alla questione di rito concernente lagiurisdizione (cfr., fra le altre, Cass., sez. II, 18 marzo 2025, n. 7176; Cass.,sez. II, 11 marzo 2022, n. 7995).3. Nel suo complesso, il ricorso è inammissibile.4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.5. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, creditoriin solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 2275/2020Numero sezionale 4476/2025Numero di raccolta generale 21685/2026Data pubblicazione 25/06/2026contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.Il PresidenteMarco Marulli