CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09763/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24552-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5244/15/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente impugnava due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2012, uno relativo a IRPEF e l'altro ad IRES, con cui veniva contestata l'omessa contabilizzazione di ricavi derivanti da operazioni di transfer pricing effettuate infragruppo; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che la normativa del transfer pricing è diretta ad evitare un ingiustificato risparmio d'imposta per la società ove la normativa nazionale preveda una maggiore imposizione fiscale rispetto agli altri Paesi ove siano site le società controllate e collegate; la differenza delle aliquote fiscali tra Francia e Italia e pressoché impercettibile, attestandosi i rispettivi valori su 31,4% e 33,33%: ne deriva una pacifica impossibilità per la società di trarre un vantaggio fiscale; il ragionamento dell'Ufficio sembrerebbe imporre un divieto di transfer pricing, imponendo l'applicazione del valore normale, individuato in quello mediano, a tutte le operazioni infragruppo senza dar prova della mancata congruità del corrispettivo applicato. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso; la Ric. 2020 n. 24552 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 110 TUIR e dell'art. 2697 c.c. per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato da un lato che la disciplina del divieto del transfer pricing ha una funzione antielusiva e dall'altro che l'Ufficio avrebbe dovuto provare il valore normale di mercato delle transazioni dalle controllate alla capogruppo quando invece tale prova, in virtù del principio della vicinanza della prova, incombe sul contribuente. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 13 • -nnaio 212