CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 32008/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Cassino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola cal. 32 con matricola n. 5326, provento di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione "in ordine all'impossibilità di pervenire all'assoluzione dell'imputato". Il ricorso è inammissibile per genericità, avendo avanzato doglianze prive di ogni aggancio al contenuto dell'impugnata sentenza, senza indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a supporto delle censure. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente