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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 giugno 2023

Cassazione n. 17598/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2929/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , via [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r. p.t., domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.12378/2021 depositata il 15/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: ma che, al riguardo, la sopravvenienza di normativa e giurisprudenza di legittimità decisive integrano i presupposti per l’integrale compensazione; p.q. m. dichiara estinto il giudizio; compensa fra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma,il 17/06/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2929/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , via [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r. p.t., domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.12378/2021 depositata il 15/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: ma che, al riguardo, la sopravvenienza di normativa e giurisprudenza di legittimità decisive integrano i presupposti per l’integrale compensazione; p.q. m. dichiara estinto il giudizio; compensa fra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,il 17/06/2023