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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 15860/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Napoli udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 gennaio 2025 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca dell’indulto che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 settembre 2007, riportata al n. 44 del certificato del casellario giudiziale.

L’istanza è stata accolta per il sopraggiungere di ulteriore condanna ad almeno due anni di reclusione per delitto commesso entro i cinque anni dall’entrata in vigore della l. 31 luglio 2006, n. 241.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge per essere stata disposta la revoca del beneficio senza che al condannato venisse notificato l'avviso di udienza; l'applicazione dell'indulto può essere concessa con provvedimento de plano, la revoca dell'indulto, invece, deve essere effettuata mediante la procedura ordinaria dell'art. 666 cod. proc. pen. che presuppone la celebrazione di una udienza camerale preceduta dalla notifica di un avviso della fissazione dell’udienza.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez.

U, a n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che il Tribunale di Napoli ha accolto l’istanza del pubblico ministero all’esito di udienza camerale dopo aver sentito le parti, come riporta in un passaggio della motivazione il provvedimento impugnato, seguendo correttamente la procedura generale prevista dall’art. 666 cod. proc. pen.

Dalla lettura degli atti emerge, però, altresì, che il contraddittorio nei confronti del condannato non era stato incardinato regolarmente, perché la notifica allo stesso dell’avviso di udienza non si era perfezionata, essendo avvenuta tramite ufficiale giudiziario che il 18 novembre 2022 aveva cercato il condannato all’indirizzo di Napoli via Falconiere, senza riuscire a trovarlo, “perchè trasferitosi altrove”.

Dalla lettura degli atti emerge, ancora, che a tale relata di notifica negativa non sono seguiti gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 157, comma 8, cod. proc. pen.

Ne consegue che l’udienza camerale si è tenuta senza che il contraddittorio fosse regolarmente incardinato nei confronti del condannato.

E’ stato, pertanto, violato l’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che dispone che il giudice dell’esecuzione fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti ed ai difensori almeno dieci giorni prima.

Nel corso dell’udienza camerale il difensore d’ufficio del condannato non ha eccepito la nullità, che è stata dedotta soltanto con il ricorso per cassazione, ma, nell’interpretare la disposizione dell’art. 666 citata, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l’omesso avviso della data di udienza al condannato o al suo difensore integri una nullità generale ex art. 178 cod. proc. pen., riguardando l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, e che il regime di rilevabilità di tale nullità sia quello proprio delle nullità assolute di cui all’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., estendendo, pertanto, anche alla fase dell’esecuzione l’applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (v.

Sez. 3, n. 404 del 11 novembre 2020, dep. 2021, D’Alfonso, Rv. 280189 – 01: Nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza; conforme Sez. 1, n. 45575 del 29 settembre 2015, Hoxha, Rv. 265235 – 01; nel senso che la sanzione di nullità assoluta riguardi anche la notifica al difensore v.

Sez. 1, n. 43095 del 11 novembre 2011, Mastrone, Rv. 250997 – 01: È causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'omessa notifica, al difensore di fiducia, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di esecuzione).

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, e l’ordinanza impugnata annullata con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Napoli udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 gennaio 2025 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca dell’indulto che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 settembre 2007, riportata al n. 44 del certificato del casellario giudiziale. L’istanza è stata accolta per il sopraggiungere di ulteriore condanna ad almeno due anni di reclusione per delitto commesso entro i cinque anni dall’entrata in vigore della l. 31 luglio 2006, n. 241. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge per essere stata disposta la revoca del beneficio senza che al condannato venisse notificato l'avviso di udienza; l'applicazione dell'indulto può essere concessa con provvedimento de plano, la revoca dell'indulto, invece, deve essere effettuata mediante la procedura ordinaria dell'art. 666 cod. proc. pen. che presuppone la celebrazione di una udienza camerale preceduta dalla notifica di un avviso della fissazione dell’udienza. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, a n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che il Tribunale di Napoli ha accolto l’istanza del pubblico ministero all’esito di udienza camerale dopo aver sentito le parti, come riporta in un passaggio della motivazione il provvedimento impugnato, seguendo correttamente la procedura generale prevista dall’art. 666 cod. proc. pen. Dalla lettura degli atti emerge, però, altresì, che il contraddittorio nei confronti del condannato non era stato incardinato regolarmente, perché la notifica allo stesso dell’avviso di udienza non si era perfezionata, essendo avvenuta tramite ufficiale giudiziario che il 18 novembre 2022 aveva cercato il condannato all’indirizzo di Napoli via Falconiere, senza riuscire a trovarlo, “perchè trasferitosi altrove”. Dalla lettura degli atti emerge, ancora, che a tale relata di notifica negativa non sono seguiti gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 157, comma 8, cod. proc. pen. Ne consegue che l’udienza camerale si è tenuta senza che il contraddittorio fosse regolarmente incardinato nei confronti del condannato. E’ stato, pertanto, violato l’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che dispone che il giudice dell’esecuzione fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti ed ai difensori almeno dieci giorni prima. Nel corso dell’udienza camerale il difensore d’ufficio del condannato non ha eccepito la nullità, che è stata dedotta soltanto con il ricorso per cassazione, ma, nell’interpretare la disposizione dell’art. 666 citata, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l’omesso avviso della data di udienza al condannato o al suo difensore integri una nullità generale ex art. 178 cod. proc. pen., riguardando l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, e che il regime di rilevabilità di tale nullità sia quello proprio delle nullità assolute di cui all’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., estendendo, pertanto, anche alla fase dell’esecuzione l’applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (v. Sez. 3, n. 404 del 11 novembre 2020, dep. 2021, D’Alfonso, Rv. 280189 – 01: Nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza; conforme Sez. 1, n. 45575 del 29 settembre 2015, Hoxha, Rv. 265235 – 01; nel senso che la sanzione di nullità assoluta riguardi anche la notifica al difensore v. Sez. 1, n. 43095 del 11 novembre 2011, Mastrone, Rv. 250997 – 01: È causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'omessa notifica, al difensore di fiducia, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di esecuzione). Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, e l’ordinanza impugnata annullata con rinvio per nuovo esame. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio pe