CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 giugno 2019
Cassazione n. 13291/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21163/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto A. Jacchia, [OSCURATO:PERSONA], Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via V. Bellini n. 24; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; - intimata— avverso la sentenza n. 5326/06/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito della sentenza della CTR della Lombardia n. 7406/24/2016, che aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso due avvisi di accertamento per imposta unica sulle scommesse sportive emesse con riferimento agli anni d'imposta 2011 e 2013, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia rigettava l'appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado e lo condannava al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 2.000,00 per compensi, oltre oneri di legge. 2. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui l'intimata Agenzia delle entrate non replica per iscritto. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 4. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con i primi quattro motivi di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. lamentando che la CTR aveva omesso di pronunciare sui motivi di impugnazione con cui aveva dedotto l'invalidità della cartella di pagamento per non essere stata redatta su foglio A/4, per carenza dei requisiti di cui alla legge n. 82 del 2005, per omessa indicazione del responsabile del procedimento di notificazione, per omessa sottoscrizione del ruolo, per errata liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, in violazione dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014. 2. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 per non avere la CTR ritenuto nulla la cartella di pagamento in ragione della violazione degli obblighi di motivazione in ordine al criterio di quantificazione degli interessi. 3. Con il sesto motivo di ricorso deduce la violazione dell'art.112 cod. proc. civ. per non avere la CTR statuito sulla domanda inerente l'erronea liquidazione delle spese di secondo grado, in violazione dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014. 4. Il quinto motivo di ricorso pone la questione di quale dev'essere il contenuto motivazionale della cartella di pagamento in ordine al criterio di quantificazione degli interessi su cui la Sezione Quinta di questa Corte, rilevando un contrasto interno alla stessa Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 31960 del 5 novembre 2021, ha rimesso la questione alle Sezioni unite di questa Corte. Si rende, pertanto, opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni unite. P.Q.M. dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte. Così deciso in Roma in data 09/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] NAPOLITANO