Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 24200/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06YOOK0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 4270/2026 -Udienza del 13 maggio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624, 625 n.2 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso—che deduce violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. — è manifestamente infondato in quanto la motivazione della Corte di appello è rispondente al disposto normativo, avendo valutato l'obiettiva entità del danno e le modalità del fatto, evidentemente ritenute preponderanti, in senso negativo, rispetto ai fattori positivi indicati dal ricorrente.

A questo riguardo si osserva altresì che due delle considerazioni del ricorso sono errate giacché, per definire lieve un danno nell'ottica dell'art. 131-bis cod. pen., non può farsi riferimento al rapporto tra il danno stesso e la capacità patrimoniale della persona offesa; inoltre la restituzione è avvenuta non già in maniera spontanea, ma solo dopo che l'imputato era stato scoperto.

Ritenuto che il secondo motivo — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta consumazione del furto — è manifestamente infondato giacché il furto deve ritenersi consumato, atteso che la vigilanza - come scrivono entrambi i giudici di merito - era "parziale" e l'imputato è riuscito a oltrepassare le barriere antitaccheggio del negozio, venendo fermato soltanto all'esterno.

In tal modo, si sono realizzati sia la sottrazione che l'impossessamento della merce, essendo la stessa venuta a trovarsi nella esclusiva disponibilità dell'imputato, al fuori dalla sfera di controllo del personale addetto alla vigilanza, sia pure per un breve lasso di tempo.

Ritenuto che il terzo motivo — che denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena — non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di_e 'la euro in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06YOOK0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 4270/2026 -Udienza del 13 maggio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624, 625 n.2 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso—che deduce violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. — è manifestamente infondato in quanto la motivazione della Corte di appello è rispondente al disposto normativo, avendo valutato l'obiettiva entità del danno e le modalità del fatto, evidentemente ritenute preponderanti, in senso negativo, rispetto ai fattori positivi indicati dal ricorrente. A questo riguardo si osserva altresì che due delle considerazioni del ricorso sono errate giacché, per definire lieve un danno nell'ottica dell'art. 131-bis cod. pen., non può farsi riferimento al rapporto tra il danno stesso e la capacità patrimoniale della persona offesa; inoltre la restituzione è avvenuta non già in maniera spontanea, ma solo dopo che l'imputato era stato scoperto. Ritenuto che il secondo motivo — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta consumazione del furto — è manifestamente infondato giacché il furto deve ritenersi consumato, atteso che la vigilanza - come scrivono entrambi i giudici di merito - era "parziale" e l'imputato è riuscito a oltrepassare le barriere antitaccheggio del negozio, venendo fermato soltanto all'esterno. In tal modo, si sono realizzati sia la sottrazione che l'impossessamento della merce, essendo la stessa venuta a trovarsi nella esclusiva disponibilità dell'imputato, al fuori dalla sfera di controllo del personale addetto alla vigilanza, sia pure per un breve lasso di tempo. Ritenuto che il terzo motivo — che denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena — non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di_e 'la euro in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24200/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris