Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 16915/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ella Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Aniello;considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestanoviolazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente, in ordine alla dichiarazione diresponsabilità per il delitto truffa ed al diniego del beneficio di cui all’art. 131-bis cod. pen.,sono entrambi non consentiti, in quanto, mediante la pedissequa reiterazione di profili didoglianza già prospettati e motivatamente respinti in appello, sono volti a censurare unadecisione asseritamente errata ed illogica, prospettando una diversa lettura ed unarivalutazione del materiale probatorio, estranee al sindacato di questa Corte;che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla suamancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà su aspetti essenziali tali da imporre diversaconclusione del processo;che, con precipuo riferimento al primo motivo, è necessario richiamare l’orientamentosecondo cui «l’incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrentecostituisce (…) un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiarioper il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicatiall’acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita» (così: Sez. 7, ord. N.24562 del 18/04/2023, Montebello, non massimata);che, invece, relativamente al secondo motivo, vi è da rilevare come la motivazione circail diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto sia presente, anche separzialmente implicita, là dove, a pag. 4 dell’impugnata sentenza, si fa riferimento alla nonoccasionalità della condotta – aspetto certamente rilevante ai fini di detto diniego – desuntada due precedenti penali specifici; in particolare, la difesa oblitera il principiogiurisprudenziale secondo cui «Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità dellacausa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abitualequando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almenodue illeciti, oltre quello preso in esame» (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj,Rv. 266591 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Aniello;considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestanoviolazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente, in ordine alla dichiarazione diresponsabilità per il delitto truffa ed al diniego del beneficio di cui all’art. 131-bis cod. pen.,sono entrambi non consentiti, in quanto, mediante la pedissequa reiterazione di profili didoglianza già prospettati e motivatamente respinti in appello, sono volti a censurare unadecisione asseritamente errata ed illogica, prospettando una diversa lettura ed unarivalutazione del materiale probatorio, estranee al sindacato di questa Corte;che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla suamancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà su aspetti essenziali tali da imporre diversaconclusione del processo;che, con precipuo riferimento al primo motivo, è necessario richiamare l’orientamentosecondo cui «l’incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrentecostituisce (…) un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiarioper il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicatiall’acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita» (così: Sez. 7, ord. N.24562 del 18/04/2023, Montebello, non massimata);che, invece, relativamente al secondo motivo, vi è da rilevare come la motivazione circail diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto sia presente, anche separzialmente implicita, là dove, a pag. 4 dell’impugnata sentenza, si fa riferimento alla nonoccasionalità della condotta – aspetto certamente rilevante ai fini di detto diniego – desuntada due precedenti penali specifici; in particolare, la difesa oblitera il principiogiurisprudenziale secondo cui «Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità dellacausa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abitualequando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almenodue illeciti, oltre quello preso in esame» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj,Rv. 266591 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16915/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris