CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 gennaio 2024
Cassazione n. 04101/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3341/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già socia in successione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 3341 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 1118/2020 della CORTE D’APPELLO DI GENOVAdepositata il 19/11/2020; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 19/11/2020, la Corte d’appello di Genova haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiaratola carenza di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a proseguire il giudizio iniziato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di cui la Miglioli era stata socia e liquidatrice) a seguito dell’interruzione del processo pronunciata dal giudice di merito in conseguenza della dichiarazione, daparte del relativo difensore, della cancellazione di detta società dal registrodelle imprese e della relativa estinzione; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – premessala genericità e, in ogni caso, l’infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità sollevata dalla Miglioli – ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva applicato l’insuperatoinsegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, a seguito della cancellazione di una società dal registro delle impresecon la conseguente estinzione della stessa, occorre procedere all’accertamento di merito in ordine all’effettiva volontà dell’avente diritto di rinunciare alla coltivazione delle pretese creditorie, anche azionatein giudizio; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], già socia in successionedi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., propone ricorso per cassazione sulla basedi due motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate resistono ciascuna con unproprio controricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 3341 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di analizzare le circostanze di fatto dedotte dall’odierna ricorrente in sede di appello, conparticolare riguardo all’indicata evoluzione della giurisprudenza di legittimità in relazione al punto concernente la pretesa rinuncia, da parte della società estinta, del credito dalla stessa originariamente rivendicato, con il conseguente tramutamento di tali omissioni in un grave vizio motivazionale e, segnatamente, nel vizio consistente nel caratteremeramente apparente della motivazione dettata dal giudice aquo a fondamento della decisione assunta; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato di esaminare ifatti decisivi posti a oggetto della propria decisione, incorrendo in tal modonel vizio di motivazione apparente; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; osservail Collegio come la ricorrente abbia proposto entrambe le censurein esame attraverso l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5c.p.c.; e ciò, tuttavia, a fronte di una c.d. ‘ doppia conforme ’ , ossia di unadecisione d’appello fondat a sulle medesime considerazioni in fatto evidenziatedal giudice di primo grado ; alriguardo, è appena il caso di rilevare come, sulla base dell’art. 348-ter, co. 4 e 5 , c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis ) , “Quandol'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questionidi fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 3341 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri esclusivamenteper i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo commadell'articolo 360 . “Ladisposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cuiall'articolo 348 - bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazioneavverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primogrado”; nelcaso di specie, avendo la corte territoriale fondato la propria decisionesulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado , l’odierno ricorso per cassazione propostoavverso la sentenza d’appello deve ritenersi ina mmissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso,in favore di ciascun a parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascun controricorrente, in complessivieuro 5.800 ,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2