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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10319/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 maggio 1970 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 giugno 1981 avverso la sentenza n. 2706/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Torino il 21 aprile 2021 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 27 gennaio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 21 aprile 2021 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa il 29 marzo 2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento della provvisionale e ha confermato nel resto la sentenza impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642, comma 2, cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza della legge penale, avendo la Corte d'appello ritenuto tempestiva la querela, pur se alla data di costituzione in giudizio nel processo civile (20 maggio 2015) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era a conoscenza della sinistrosità sospetta o, quantomeno, doveva averne forte convinzione, posto che già a fine giugno 2014 erano giunte alla compagnia diverse richieste di risarcimento da parte di vari soggetti, tutte relative al medesimo veicolo. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, risultava coinvolto fra il 5 novembre 2009 e il 12 settembre 2014 in ben 26 sinistri e le dichiarazioni assunte dall'agente investigativo, incaricato dalla compagnia, risalivano a giugno e luglio 2015.

Già a quell'epoca vi sarebbero stati tutti gli elementi costitutivi necessari per la presentazione della querela, a nulla rilevando il fatto che la relazione fosse stata depositata solo il 23 ottobre 2015; 2) inosservanza di norme processuali e vizi della motivazione, per essere la sospensione condizionale della pena stata condizionata al pagamento della provvisionale, senza una valutazione in merito alle capacità economiche dell'imputato.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) il primo motivo è comune a quello del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; 2) vizi della motivazione, per non essere stata data risposta o per essere stata adottata una motivazione apparente in ordine alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 In entrambi i ricorsi, con il primo motivo, si censura la motivazione resa dal Giudice del merito sulla tempestività della querela.

La doglianza è manifestamente infondata.

Al riguardo il Collegio territoriale, dopo avere ricordato i principi enunciati da questa Corte in tema di termine per la proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni, ha evidenziato che, nel caso in esame, la proposizione della querela doveva ritenersi tempestiva, in quanto ti avvenuta entro il termine legale di tre mesi dal deposito della relazione investigativa, contenente concreti, obiettivi elementi idonei a supportare l'insussistenza del sinistro.

Il menzionato Collegio ha precisato che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non vi era prova che tali elementi fossero a conoscenza della compagnia assicurativa in epoca precedente, non valendo in tal senso né la sospetta pluralità delle denunce, riguardanti lo stesso motociclo, né l'avvio della causa civile.

A tale ultimo riguardo ha precisato che il contenuto della comparsa di costituzione e risposta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. escludeva che la società fosse a conoscenza della frode, stante il tenore delle difese, svolte nell'atto, incentrate prevalentemente su profili tecnico-procedurali.

Siffatti rilievi sfuggono ad ogni rilievo censorio, in quanto conformi al consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in caso di reati commessi in danno di una società per azioni, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo potere ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva: conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e della illiceità delle condotte.

Pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art.124 cod. pen. decorre dall'esito di tali indagini, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, ne' da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona (Cass., Sez. 5, n. 33466 del 9/7/2008, Rv. 241395). 1.2 Anche il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La Corte d'appello ha correttamente affermato che, trattandosi della seconda concessione, ai sensi dell'articolo 165, comma 2, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena doveva essere subordinato al pagamento della provvisionale. 1.3 II secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è consentito, non avendo l'imputato sollevato in appello alcuna doglianza in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Deve ricordarsi che questa Corte (Sez.

U., n. 22533 del 25/10/2018, Rv. 275376) ha affermato che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito.

2. I ricorsi sono, dunque, inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

I ricorrenti devono essere condannati anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, udienza pubblica del 27 gennaio 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 maggio 1970 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 giugno 1981 avverso la sentenza n. 2706/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Torino il 21 aprile 2021 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 27 gennaio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 21 aprile 2021 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa il 29 marzo 2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento della provvisionale e ha confermato nel resto la sentenza impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642, comma 2, cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza della legge penale, avendo la Corte d'appello ritenuto tempestiva la querela, pur se alla data di costituzione in giudizio nel processo civile (20 maggio 2015) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era a conoscenza della sinistrosità sospetta o, quantomeno, doveva averne forte convinzione, posto che già a fine giugno 2014 erano giunte alla compagnia diverse richieste di risarcimento da parte di vari soggetti, tutte relative al medesimo veicolo. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, risultava coinvolto fra il 5 novembre 2009 e il 12 settembre 2014 in ben 26 sinistri e le dichiarazioni assunte dall'agente investigativo, incaricato dalla compagnia, risalivano a giugno e luglio 2015. Già a quell'epoca vi sarebbero stati tutti gli elementi costitutivi necessari per la presentazione della querela, a nulla rilevando il fatto che la relazione fosse stata depositata solo il 23 ottobre 2015; 2) inosservanza di norme processuali e vizi della motivazione, per essere la sospensione condizionale della pena stata condizionata al pagamento della provvisionale, senza una valutazione in merito alle capacità economiche dell'imputato. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) il primo motivo è comune a quello del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; 2) vizi della motivazione, per non essere stata data risposta o per essere stata adottata una motivazione apparente in ordine alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 In entrambi i ricorsi, con il primo motivo, si censura la motivazione resa dal Giudice del merito sulla tempestività della querela. La doglianza è manifestamente infondata. Al riguardo il Collegio territoriale, dopo avere ricordato i principi enunciati da questa Corte in tema di termine per la proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni, ha evidenziato che, nel caso in esame, la proposizione della querela doveva ritenersi tempestiva, in quanto ti avvenuta entro il termine legale di tre mesi dal deposito della relazione investigativa, contenente concreti, obiettivi elementi idonei a supportare l'insussistenza del sinistro. Il menzionato Collegio ha precisato che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non vi era prova che tali elementi fossero a conoscenza della compagnia assicurativa in epoca precedente, non valendo in tal senso né la sospetta pluralità delle denunce, riguardanti lo stesso motociclo, né l'avvio della causa civile. A tale ultimo riguardo ha precisato che il contenuto della comparsa di costituzione e risposta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. escludeva che la società fosse a conoscenza della frode, stante il tenore delle difese, svolte nell'atto, incentrate prevalentemente su profili tecnico-procedurali. Siffatti rilievi sfuggono ad ogni rilievo censorio, in quanto conformi al consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in caso di reati commessi in danno di una società per azioni, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo potere ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva: conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e della illiceità delle condotte. Pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art.124 cod. pen. decorre dall'esito di tali indagini, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, ne' da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona (Cass., Sez. 5, n. 33466 del 9/7/2008, Rv. 241395). 1.2 Anche il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha correttamente affermato che, trattandosi della seconda concessione, ai sensi dell'articolo 165, comma 2, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena doveva essere subordinato al pagamento della provvisionale. 1.3 II secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è consentito, non avendo l'imputato sollevato in appello alcuna doglianza in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Deve ricordarsi che questa Corte (Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018, Rv. 275376) ha affermato che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. 2. I ricorsi sono, dunque, inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. I ricorrenti devono essere condannati anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 27 gennaio 2022 Il Consigliere
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