CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 1984
Cassazione n. 25388/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/01/1984 avverso la sentenza del 17/12/2021 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 8164/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge e/o vizio motivazione laddove il giudice adito ha ritenuto congrua la pena concordata tra le parti. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicu- rezza". Le proposte alle doglidnze in punto di dosimetria della pena, peraltro assolu- tamente generiche, sono perciò manifestamente inammissibili in quanto, come visto, l'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ri- stretto ai soli casi di illegalità della pena. E la pena irrogata nel caso in esame non è illegale. Peraltro, sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratifi- cato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) pro- spettare questioni e sollevare censure con riferimento all'entità della pena o alla motivazione sulla stessa che non sia illegale: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467). 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella mi- sura indicata in dispositivo.N. 8164/2022 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 18 maggio