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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07715/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 16/1/2020 del Tribunale di Locri, con la quale gli stessi erano stati condannati alla pena di 6 mesi di arresto in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 (per avere eseguito con una automobile attività di trasporto non autorizzato di rifiuti vari, del peso complessivo di circa 290 chili, consistenti in 6 ruote, 2 cerchioni, un fornetto in alluminio, 6 pali di ferro di colore rosa, 2 pali di ferro di colore grigio, 6 pentole, 20 forchette in acciaio, uno stendibiancheria in ferro e vario altro materiale ferroso; in Bianco, il 30/6/2018).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'errata applicazione dell'art. 256 d.lgs. 152/2006, a causa dell'erronea qualificazione come rifiuti dei beni detenuti dal ricorrente, che potevano essere riutilizzati non avendo esaurito il loro ciclo vitale e di cui il ricorrente non intendeva disfarsi, essendo intenzionato a riutilizzarli.

Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], proponendo, con un primo motivo, censure identiche a quelle di [OSCURATO:PERSONA]; con un secondo motivo ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 110 cod. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento al proprio concorso nel trasporto dei rifiuti, posto che egli non era proprietario del veicolo, non lo conduceva e non aveva reso dichiarazioni indizianti, con la conseguente assenza di elementi sulla base dei quali ricavare la prova della sua partecipazione all'illecito trasporto di rifiuti contestato all'altro imputato, posto che era un semplice passeggero e non aveva in alcun modo agevolato il trasporto dei rifiuti. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati, essendo volti, peraltro in modo generico, privo di analisi della vicenda e di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, a conseguire una rivalutazione delle risultanze di fatto, in particolare delle caratteristiche dei beni trasportati in concorso dai due ricorrenti, onde escludere la loro natura di rifiuti, che invece è stata correttamente ribadita dai giudici di merito (pur non essendo stata contestata con gli atti d'appello), sulla base del numero, della quantità e della qualità degli stessi, traendone, correttamente, alla luce della descrizione di tali beni contenuta nella analitica contestazione, la loro qualificabilità come rifiuti: si tratta di motivazione sufficiente, non censurabile, sul piano delle valutazioni di fatto, in sede di legittimità.

Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], peraltro anch'esso volto a conseguire una rivisitazione degli elementi di prova allo scopo di escludere la sua partecipazione alla condotta contestata, è inammissibile, non essendo stato devoluto ai giudici dell'impugnazione con l'atto d'appello, mediante il quale, come si ricava dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata, erano solamente state lamentate la natura di reato proprio di quello di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 contestato ai ricorrenti, con la conseguente necessità di escluderne la configurabilità, stante il carattere occasionale del trasporto, e l'eccessività della pena, senza sollevare rilievi in ordine alla configurabilità del concorso in tale reato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente preclusione a muovere censure su tale punto della sentenza impugnata, non essendo lo stesso stato sottoposto ai giudici del gravame ed essendo di conseguenza preclusa la deduzione di vizi utilmente denunciabili al riguardo.

Entrambi i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, stante il loro contenuto non consentito e la preclusione formatasi quanto ai secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Alia declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese dei procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 16/1/2020 del Tribunale di Locri, con la quale gli stessi erano stati condannati alla pena di 6 mesi di arresto in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 (per avere eseguito con una automobile attività di trasporto non autorizzato di rifiuti vari, del peso complessivo di circa 290 chili, consistenti in 6 ruote, 2 cerchioni, un fornetto in alluminio, 6 pali di ferro di colore rosa, 2 pali di ferro di colore grigio, 6 pentole, 20 forchette in acciaio, uno stendibiancheria in ferro e vario altro materiale ferroso; in Bianco, il 30/6/2018). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'errata applicazione dell'art. 256 d.lgs. 152/2006, a causa dell'erronea qualificazione come rifiuti dei beni detenuti dal ricorrente, che potevano essere riutilizzati non avendo esaurito il loro ciclo vitale e di cui il ricorrente non intendeva disfarsi, essendo intenzionato a riutilizzarli. Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], proponendo, con un primo motivo, censure identiche a quelle di [OSCURATO:PERSONA]; con un secondo motivo ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 110 cod. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento al proprio concorso nel trasporto dei rifiuti, posto che egli non era proprietario del veicolo, non lo conduceva e non aveva reso dichiarazioni indizianti, con la conseguente assenza di elementi sulla base dei quali ricavare la prova della sua partecipazione all'illecito trasporto di rifiuti contestato all'altro imputato, posto che era un semplice passeggero e non aveva in alcun modo agevolato il trasporto dei rifiuti. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati, essendo volti, peraltro in modo generico, privo di analisi della vicenda e di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, a conseguire una rivalutazione delle risultanze di fatto, in particolare delle caratteristiche dei beni trasportati in concorso dai due ricorrenti, onde escludere la loro natura di rifiuti, che invece è stata correttamente ribadita dai giudici di merito (pur non essendo stata contestata con gli atti d'appello), sulla base del numero, della quantità e della qualità degli stessi, traendone, correttamente, alla luce della descrizione di tali beni contenuta nella analitica contestazione, la loro qualificabilità come rifiuti: si tratta di motivazione sufficiente, non censurabile, sul piano delle valutazioni di fatto, in sede di legittimità. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], peraltro anch'esso volto a conseguire una rivisitazione degli elementi di prova allo scopo di escludere la sua partecipazione alla condotta contestata, è inammissibile, non essendo stato devoluto ai giudici dell'impugnazione con l'atto d'appello, mediante il quale, come si ricava dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata, erano solamente state lamentate la natura di reato proprio di quello di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 contestato ai ricorrenti, con la conseguente necessità di escluderne la configurabilità, stante il carattere occasionale del trasporto, e l'eccessività della pena, senza sollevare rilievi in ordine alla configurabilità del concorso in tale reato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente preclusione a muovere censure su tale punto della sentenza impugnata, non essendo lo stesso stato sottoposto ai giudici del gravame ed essendo di conseguenza preclusa la deduzione di vizi utilmente denunciabili al riguardo. Entrambi i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, stante il loro contenuto non consentito e la preclusione formatasi quanto ai secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Alia declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese dei procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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