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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024

Cassazione n. 05766/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto the i motivo dedotto in ordine al vizio di motivazione sulla disposta confisca della somma in eurO è inammissibile perché manifestamente infondato oltrechè genericamente proposto rispetto alla incensurabile valutazione di merito che ha escluso la liceità della somma in assenza di attività lavorativa da parte del ricorrente, così ricollegandosi alla condotta illecita accertata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/11/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto the i motivo dedotto in ordine al vizio di motivazione sulla disposta confisca della somma in eurO è inammissibile perché manifestamente infondato oltrechè genericamente proposto rispetto alla incensurabile valutazione di merito che ha escluso la liceità della somma in assenza di attività lavorativa da parte del ricorrente, così ricollegandosi alla condotta illecita accertata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024
Sentenza Cassazione n. 05766/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris