CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47359/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZA--datcLavviso alle .atli-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GUP del TRIBUNALE di MONZA con sentenza in data 8/06/2021 applicava a BOUAMAR Samir, su sua richiesta e col consenso del P.M., la pena di giustizia concordata in relazione ai reati, riuniti per continuazione, di tentativo di rapina pluriaggravata e di porto di arma senza giustificato motivo, commessi a MONZA il 21/04/2021, con l'attenuante del risarcimento del danno. BOUAMAR propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce in modo del tutto generico la carenza di motivazione sui reati ritenuti. Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che i motivi sono inammissibili perché privi di specificità (in difetto dell'indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati), e comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi incluse le ritenute e correttamente comparate le circostanze concorrenti), dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalla stessa parte proposto. Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.., può essere oggetto di controllo di legittimità per i motivi indicati all'art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen., nessuno dei quali appare prospettato nel ricorso. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore Il Presidente ( [OSCURATO:PERSONA] 1),,,,n Lu eriali iDEPOSITAT [OSCURATO:PERSONA] I 3 8 DIC