CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48783/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. 286/1998. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso, tramite il proprio difensore di fiducia, l'imputato deducendo vizio di motivazione in quanto il decidente, nel ritenere congrua la pena inflitta in primo grado, non avrebbe fornito adeguata giustificazione in ordine al discostamento dal medio edittale previsto per il reato più grave, omettendo peraltro di considerare i parametri di cui all'art. 133, nn. 2 e 4, cod. pen. Rilevato che tale unico motivo, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, è manifestamente infondato. Invero, per quanto concerne il quantum della pena inflitta deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio ma, al contrario, sia congruamente motivata anche se solo in relazione ad alcuni elementi di quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, e Sez. 3, n. 420 del 10/11/1982, Malvetta, Rv. 156961). Ebbene, nel caso di specie, la Corte d'appello ha fornito sul punto una congrua e specifica motivazione - non censurabile in sede di legittimità in ragione dei principi sopra indicati - sulla scorta dei criteri indicati all'art. 133 cod. pen. (gravità del reato desunta dall'intensità del dolo, essendo l'imputato rientrato illegalmente dopo appena tre mesi dal rimpatrio, ed elevata capacità a delinquere derivante dai precedenti specifici). Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il consigliere estensore