CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08994/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Gela 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 10/7/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8. D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Palermo rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che in data 12/6/2023, aveva applicato al predetto Capizzello, indagato per i reati di cui agli artt. 640 bis cod.pen. e 21 L. 646/1982, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari, la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di mesi dieci a norma dell'art. 289 bis cod.proc.pen. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 l'errata applicazione dell'art. 640 bis cod.pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il difensore sostiene, avuto riguardo al contenuto dell'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il ricorrente e il coindagato Falcone, che l'ordinanza impugnata ha omesso di rilevare il difetto di prova circa la sussistenza dell'elemento strutturale dell'ingiusto profitto. In particolare segnala che non risponde a verità la circostanza che all'epoca della conversazione era già stata erogata la prima rata del finanziamento, accreditata solo nel febbraio 2022, mentre nel registro di contabilità non si rinviene cenno al rifacimento del massetto sicché risulta illogico l'assunto del collegio cautelare che ritiene il dato non evincibile con chiarezza dalla produzione documentale. Il difensore aggiunge che non può riconoscersi rilevanza alle conversazioni intercettate laddove risulta provato che gli intenti fraudolenti manifestati non si sono concretizzati, come nel caso dei lavori relativi ai bagni e all'installazione delle porte tagliafuoco. Analogamente illogico è il riferimento alla gestione delle fatture dal momento che quella relativa ai ponteggi di cui vi è cenno nell'intercettazione del 18/1/22 non risulta conteggiata nel computo metrico estimativo e i giudici cautelari non hanno tenuto conto dei sopralluoghi effettuati dalla direzione dei lavori e dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, circostanze che avrebbero dovuto comportare l'esclusione della gravità indiziaria; 2.2 la violazione dell'art. 21 L. 646/82 e connesso vizio di motivazione per avere l'ordinanza impugnata confermato la misura per il richiamato titolo senza considerare che il Falcone era un dipendente del Capizzello e, come documentalmente provato, aveva già in precedenza prestato la propria attività in favore dell'omonima impresa. Inoltre, i giudici cautelar' hanno incongruamente valorizzato ai fini della gravità indiziaria il rapporto paritetico tra il ricorrente e il Falcone, compatibile anche con un vincolo di subordinazione, ed hanno erroneamente interpretato l'originario intento dell'indagato, manifestato nella dichiarazione ex art. 80 D.Lgs 50/2016, di subappaltare le opere, sebbene poi non attuato;2.3 la violazione dell'art. 274 lett. a) e c) cod.proc.pen., avendo l'ordinanza impugnata affermato il pericolo di reiterazione in difetto di concreti elementi atti a comprovarlo; 2.4 la violazione dell'art. 289 bis cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione in quanto il Tribunale ha reso una motivazione solo apparente in ordine alla adeguatezza della durata della misura, contraddicendo i positivi elementi, pure esposti, in ordine all'assenza di precedenti e al contegno collaborativo del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto formula censure in parte precluse, in parte manifestamente infondate. 1.1 Quanto al primo motivo non consta che la richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva originariamente imposta abbia avuto ad oggetto l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 640 bis cod.pen. né che detto profilo sia stato dedotto nell'appello cautelare con conseguente preclusione della doglianza introdotta per la prima volta in questa sede. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la cognizione del giudice d'appello cautelare, a differenza di quanto previsto per il riesame, quale mezzo totalmente devolutivo, è limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connessi, pur non essendo condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugnata (Sez. 3, n. 28253 del 09/06/2010, Rv. 248135 - 01;Sez. 2, n. 18057 del 01/04/2014, Rv. 259712 - 01;Sez. 5 - , n. 23042 del 04/04/2023, Rv. 284544 - 01). 1.2 Ad ogni buon conto le argomentazioni addotte a sostegno dell'assenza di prova in ordine all'ingiusto profitto appaiono più che pertinenti all'esclusione di un elemento strutturale della fattispecie, potenzialmente incidenti sulla qualificazione del fatto ex art. 56,640bis cod.pen., prospettiva priva di significative ricadute in termini di presupposti applicativi della misura in corso. L'ordinanza impugnata ha richiamato (pagg. 4-5) gli elementi indiziari che sostengono l'accusa e in particolare le conversazioni dalle quali si desume in termini inequivoci che il ricorrente e il Falcone concordavano l'esecuzione dei lavori appaltati in difformità dal capitolato, escludendo alcuni interventi, quali la sostituzione del massetto in cemento prima della mattonatura, e predisponendo degli accorgimenti per evitare che siffatta omissione potesse essere rilevata (quale la rasatura del massetto preesistente e la preparazione di una limitata area di rimozione dell'elemento al fine di documentare falsamente mediante rilievi fotografici l'ineseguito intervento); ha argomentato la diffusività delle prassi intese ad un illecito risparmio di spese e ha confutato la tesi difensiva intesa ad ascrivere le difformità esecutive all'iniziativa personale del coindagato Falcone. 1.3 Analogamente i giudici cautelari hanno congruamente argomentato la gravità indiziaria in relazione all'art. 21 L. 646/82 richiamando gli esiti intercettivi e le circostanze di fatto da cui emerge che il Falcone non agiva in posizione subordinata quale dipendente dell'appaltatore ma con piena autonomia decisionale nella gestione dei lavori, nonostante il dato formale dell'assunzione quale muratore nell'impresa del ricorrente. Il difensore non si confronta in termini puntuali con l'apparato argomentativo, congruo e coerente, rassegnato dai giudici cautelari in tema di gravità indiziaria, sollecitando una diversa lettura degli elementi acquisiti, preclusa in questa sede in assenza di aporie e frizioni logiche decisive. 3. Il terzo motivo è inammissibile per genericità ed aspecificità della censura, avendo il collegio cautelare (pag. 7) condiviso la valutazione del Gip in ordine alla sola attenuazione delle esigenze di cui all'art. 274 lett. a) e c) della rubrica, valorizzando a tal fine l'incensuratezza del prevenuto e l'atteggiamento "parzialmente collaborativo" tenuto dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, valutazione non contrastata da ulteriori e specifiche deduzioni a sostegno della radicale assenza di rischi cautelari meritevoli di trattamento. 4. Anche il quarto motivo che revoca in dubbio l'adeguatezza della durata della misura interdittiva applicata è del tutto assertivo, avendo i giudici della cautela legittimamente richiamato la gravità dei fatti contestati quale parametro di commisurazione del divieto in linea con il disposto dell'art. 308, comma 2, cod.proc.pen., con valutazione aderente alle acquisizioni investigative ed insuscettibile di censura in questa sede. 5.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos