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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 09393/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 gennaio 2020 (dep. il 19 febbraio 2020) la Corte di appello di Genova - a seguito del gravame interposto da Giacomo SCOLA - ha confermato la pronuncia del G.u.p. del Tribunale di Imperia che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, aggravato perché commesso durante il tempo in cui lo SCOLA si era sottratto volontariamente alla esecuzione di un ordine di carcerazione (artt. 495 e 61 n. 6 cod. pen.), e - esclusa la recidiva qualificata in contestazione e concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla residua aggravante - lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione della legge penale, indicata nell'art. 59

I. n. 689/1981, e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.) ed ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 59.

In particolare, il ricorrente ha censurato la decisione di secondo grado per non aver disposto, come richiesto con l'atto di appello, la sostituzione della pena inflitta all'imputato con la libertà controllata, ai sensi dell'art. 53

I. n. 689/1981; e ciò in quanto la Corte territoriale non avrebbe compiuto un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 59 della stessa legge e, pertanto, avrebbe attribuito portata ostativa all'accoglimento della richiesta difensiva alle precedenti condanne riportate dallo SCOLA.

In tal modo, avrebbe fatto applicazione di una presunzione assoluta non compatibile con la Carta fondamentale (tanto che il Giudice delle leggi ha già affermato l'incompatibilità con la Costituzione delle presunzioni che non rispecchiano Vici quod plerumque accidít).

La difesa, pur non perorando una interpretatio abrogans dell'art. 59 cit., ha sollecitato un'interpretazione del suo disposto che renda inoperante il divieto di applicazione delle sanzioni sostitutive soltanto nelle ipotesi - nelle quali rientrerebbe la presente - in cui il fatto per cui si procede è «di modesta entità» e «all'esito di un giudizio che guardi alle peculiarità del caso concreto» può affermarsi che «la ricaduta nel crimine non [sia] espressione dell'insensibilità al monito della precedente condanna» sia per la scarsa offensività del reato sia per la sua occasionalità.

Rispetto a tali ipotesi, infatti, la previsione dell'art. 59 cit. appresterebbe la medesima disciplina prevista per fattispecie differenti; e la stessa norma sarebbe irragionevole anche perché farebbe decorrere il termine di cinque anni dal precedente ostativo dalla data in cui essa è intervenuta condanna per esso e non dalla data in cui il fatto è stato commesso.

In ogni caso, ad avviso della difesa, la decisione della Corte di appello non sarebbe sorretta da una motivazione adeguata, sia sotto il profilo della modesta entità del fatto oggetto del presente procedimento sia in relazione al significativo lasso temporale intercorso tra esso e le precedenti condanne riportate dallo SCOLA.

Infine, la Corte distrettuale avrebbe avuto riguardo soltanto ai presupposti per fare applicazione della libertà controllata e non avrebbe argomentato in relazione ad altre sanzioni sostitutive quali la semidetenzione.

3. Il ricorso è inammissibile ed è del tutto irrilevante nella specie la questione di legittimità costituzionale che la difesa ha chiesto di sollevare.

È dirimente considerare che:i - «in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico» (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01; Sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, Diop, Rv. 263300 - 01); - la Corte di appello ha rigettato il gravame non soltanto rilevando che lo SCOLA ha riportato condanna nei cinque anni precedenti alla commissione del fatto de quo, bensì osservando che,comunque, nei suoi confronti non avrebbe potuto disporsi la chiesta sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata alla luce della sua negativa personalità e dei suoi numerosi precedenti; - si tratta di un apprezzamento logico e conforme al diritto e che, quindi, non può qui essere sindacato, atteso che ai sensi dell'art. 58 L. 698/1981 il giudice di merito, nell'esercizio del proprio potere discrezionale in materia di sostituzione delle pene detentive, deve tenere conto dei criteri di cui all'art. 133 cod, pen. di cui, per l'appunto, la Corte di appello ha fatto applicazione allorché ha fatto riferimento ai precedenti e alla personalità del reo; e rispetto ad esso le censure difensive hanno devoluto irritualmente a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); Quanto poi all'omessa motivazione in ordine alla sostituzione della pena detentiva sanzioni diverse (quali la semidentezione), basti rilevare come si tratti di un tema non dedotto con i motivi di appello e che, dunque, non può essere qui utilmente prospettato: non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01, secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»).

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/12/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 gennaio 2020 (dep. il 19 febbraio 2020) la Corte di appello di Genova - a seguito del gravame interposto da Giacomo SCOLA - ha confermato la pronuncia del G.u.p. del Tribunale di Imperia che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, aggravato perché commesso durante il tempo in cui lo SCOLA si era sottratto volontariamente alla esecuzione di un ordine di carcerazione (artt. 495 e 61 n. 6 cod. pen.), e - esclusa la recidiva qualificata in contestazione e concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla residua aggravante - lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione della legge penale, indicata nell'art. 59 I. n. 689/1981, e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.) ed ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 59. In particolare, il ricorrente ha censurato la decisione di secondo grado per non aver disposto, come richiesto con l'atto di appello, la sostituzione della pena inflitta all'imputato con la libertà controllata, ai sensi dell'art. 53 I. n. 689/1981; e ciò in quanto la Corte territoriale non avrebbe compiuto un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 59 della stessa legge e, pertanto, avrebbe attribuito portata ostativa all'accoglimento della richiesta difensiva alle precedenti condanne riportate dallo SCOLA. In tal modo, avrebbe fatto applicazione di una presunzione assoluta non compatibile con la Carta fondamentale (tanto che il Giudice delle leggi ha già affermato l'incompatibilità con la Costituzione delle presunzioni che non rispecchiano Vici quod plerumque accidít). La difesa, pur non perorando una interpretatio abrogans dell'art. 59 cit., ha sollecitato un'interpretazione del suo disposto che renda inoperante il divieto di applicazione delle sanzioni sostitutive soltanto nelle ipotesi - nelle quali rientrerebbe la presente - in cui il fatto per cui si procede è «di modesta entità» e «all'esito di un giudizio che guardi alle peculiarità del caso concreto» può affermarsi che «la ricaduta nel crimine non [sia] espressione dell'insensibilità al monito della precedente condanna» sia per la scarsa offensività del reato sia per la sua occasionalità. Rispetto a tali ipotesi, infatti, la previsione dell'art. 59 cit. appresterebbe la medesima disciplina prevista per fattispecie differenti; e la stessa norma sarebbe irragionevole anche perché farebbe decorrere il termine di cinque anni dal precedente ostativo dalla data in cui essa è intervenuta condanna per esso e non dalla data in cui il fatto è stato commesso. In ogni caso, ad avviso della difesa, la decisione della Corte di appello non sarebbe sorretta da una motivazione adeguata, sia sotto il profilo della modesta entità del fatto oggetto del presente procedimento sia in relazione al significativo lasso temporale intercorso tra esso e le precedenti condanne riportate dallo SCOLA. Infine, la Corte distrettuale avrebbe avuto riguardo soltanto ai presupposti per fare applicazione della libertà controllata e non avrebbe argomentato in relazione ad altre sanzioni sostitutive quali la semidetenzione. 3. Il ricorso è inammissibile ed è del tutto irrilevante nella specie la questione di legittimità costituzionale che la difesa ha chiesto di sollevare. È dirimente considerare che:i - «in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico» (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01; Sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, Diop, Rv. 263300 - 01); - la Corte di appello ha rigettato il gravame non soltanto rilevando che lo SCOLA ha riportato condanna nei cinque anni precedenti alla commissione del fatto de quo, bensì osservando che,comunque, nei suoi confronti non avrebbe potuto disporsi la chiesta sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata alla luce della sua negativa personalità e dei suoi numerosi precedenti; - si tratta di un apprezzamento logico e conforme al diritto e che, quindi, non può qui essere sindacato, atteso che ai sensi dell'art. 58 L. 698/1981 il giudice di merito, nell'esercizio del proprio potere discrezionale in materia di sostituzione delle pene detentive, deve tenere conto dei criteri di cui all'art. 133 cod, pen. di cui, per l'appunto, la Corte di appello ha fatto applicazione allorché ha fatto riferimento ai precedenti e alla personalità del reo; e rispetto ad esso le censure difensive hanno devoluto irritualmente a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); Quanto poi all'omessa motivazione in ordine alla sostituzione della pena detentiva sanzioni diverse (quali la semidentezione), basti rilevare come si tratti di un tema non dedotto con i motivi di appello e che, dunque, non può essere qui utilmente prospettato: non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01, secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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